Quesito

Buongiorno P. Angelo.
Io e mia moglie ci stiamo chiedendo se possiamo tranquillamente dare disposizioni, per quando sarà il momento della nostra morte, per la nostra cremazione oppure ci sono divieti al riguardo?
Grazie in anticipo per la sua attenzione.
Daniele 


Risposta del sacerdote

Caro Daniele,
ti espongo la normativa della Chiesa a proposito della cremazione. La si trova in una Istruzione della Congregazione per la dottrina della fede intitolata “Ad resurgendum” del 15 agosto 2016.
1. In essa si ribadisce quanto era già stato stabilito in una precedente Istruzione del 1963 dove si diceva che “la cremazione non è di per sé contraria alla religione cristiana” purché “tale scelta non sia voluta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa” (n. 1).
2. Tuttavia “seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro” (n. 3).

3. Ecco le motivazioni:
Anche attraverso questo rito viene manifestato il senso cristiano della morte, dove emerge la consegna del cadavere al sepolcro in attesa della risurrezione.
È vero che Dio con la sua onnipotenza può far risorgere dalla morte anche i corpi ridotti al nulla, ma la sepoltura del corpo, fatta in memoria della sepoltura di Cristo, è “la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale” (Ib.).

4. Inoltre seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa “intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia” (Ib.).

5. Nello stesso tempo “la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di strumenti e di vasi, si è santamente servito lo Spirito per compiere tante opere buone» (Sant’Agostino, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5)” (Ib.).

6. Ugualmente “la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana” (Ib.).
Da questa comunione tutti i defunti traggono vantaggio.

7. Per questo la Chiesa ha sempre considerato “la sepoltura come un’opera di misericordia corporale” (Ib.).

8. Ed ecco che cosa dice a proposito della cremazione: “Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi” (n. 4).

9. “La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana” (Ib.).

10. “Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica.
Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa.
La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana” (n. 5).

11. “Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita.
Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica.
Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione” (n. 6).
“Non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo” (n. 7).

12. “Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie” (n. 8).
Ti ringrazio per il quesito che mi hai dato l’opportunità di esporre la normativa della Chiesa a vantaggio di molti.
Augurandoti ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo

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