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Caro Padre Angelo,
mi permetto di segnalarle alcune pagine degli Acta Apostolicae Sedis (AAS 108 [2016; 10], pp. 1071-1074), da cui emerge che il Santo Padre, in base al rescritto riportato alla fine, ha dato autorità magisteriale agli orientamenti dei Vescovi della regione di Buenos Aires sul cap. VIII di Amoris Laetitia, come pure alla sua lettera apostolica al delegato della medesima regione.
Sarà certamente utile e illuminante un suo commento a tutto ciò, anche perché non si capisce come si possa conciliare l’insegnamento del Concilio di Trento («Se qualcuno dice che anche per l’uomo giustificato e costituito in grazia i comandamenti di Dio sono impossibili ad osservarsi, sia anatema»), con la parte degli orientamenti dei Vescovi argentini in cui si dice che «En otras circunstancias más complejas, y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada [cioè il vivere in continenza ndr.] puede no ser de hecho factible».
Le auguro una santa solennità dell’Immacolata.
Cordialmente,
Davide


Caro Davide,
1. indubbiamente è Magistero.
Quale tipo di Magistero?

2. Non si tratta ovviamente di un pronunciamento straordinario del Papa emesso ex Cathedra, perché in questo caso avrebbe dovuto dirlo esplicitamente, o di un pronunciamento fatto da un Concilio ecumenico.

3. È dunque un Magistero ordinario.
Il Magistero ordinario a sua volta può essere Magistero ordinario infallibile oppure Magistero ordinario autentico.

4. Ebbene Papa Francesco ha detto che si tratta dice: Magistero autentico.
Ecco ciò che scrive il card. Parolin: “Il Sommo Pontefice ha stabilito che i due documenti precedenti (e cioè la lettera del Papa ai Vescovi argentini e il documento dei vescovo argentini, n.d..r.) siano resi pubblici come Magistero autentico attraverso la pubblicazione nel sito elettronico Vaticano e negli Acta Apostolicae Sedis”
(Summus Pontifex decernit ut duo Documenta quae praecedunt edantur per publicationem in situ electronico Vaticano et in Actis Apostolicae Sedis, velut Magisterium authenticum.
Ex Aedibus Vaticanis, die V mensis Iunii anno MMXVII
PETRUS Card. PAROLIN Secretarius Status).

5. Ed ecco che cosa dice il Concilio Vaticano II a proposito del Magistero autentico:
“I vescovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l’assenso religioso del loro spirito.
Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla «ex cathedra».
Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall’insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi” (Lumen gentium, 25).

6. Veniamo adesso al passo del documento dei vescovi argentini che hai menzionato.
Dice che in certi casi più complessi l’opzione menzionata (vivere in continenza) non è di fatto percorribile se non causando un danno più grave.
In tali casi Amoris laetitia apre la possibilità dell’accesso ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia (n. 6 del documento).
Ecco il testo nella sua traduzione italiana: “In altre circostanze più complesse e quando non è possibile ottenere una dichiarazione di nullità, l’opzione sopra menzionata potrebbe non essere effettivamente fattibile. Tuttavia, è anche possibile una via di discernimento. Se si riconosce che, in un caso concreto, vi sono limitazioni che attenuano la responsabilità e la colpa (vedi 301-302), in particolare quando una persona ritiene che cadrà su un’ulteriore colpa che danneggia i figli della nuova unione, Amoris laetitia apre la possibilità di accedere ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia (vedi note 336 e 351). Questi a loro volta dispongono la persona per continuare a maturare e crescere con la forza della grazia”

7. Ebbene, si dice “in certi casi più complessi”. Ciò significa che questa non è la norma.
Dice anche che vi possono essere elementi che diminuiscono la responsabilità e la colpevolezza.
Lo si può negare? No, evidentemente.
Ciò significa che in taluni casi per i motivi suddetti non vi sarebbe soggettivamente lo stato di peccato.
Anche questo lo si può negare? No, evidentemente.
E allora si tratterà di vedere come si configurino concretamente questi casi.

8. Ne posso immaginare uno, proprio stando alle parole dei vescovi argentini:
un fedele è persuaso che il suo matrimonio è nullo e ne è persuaso anche il sacerdote con cui si confida.
È perfettamente pentito di aver iniziato una nuova storia che non era conforme alla legge di Dio.
Da questa vicenda però sono nati dei figli, che reclamano per diritto naturale la presenza simultanea del padre e della madre anche se fra di loro non sono sposati.
Questo fedele è assolutamente determinato a vivere in continenza perché è consapevole che questa è l’unica maniera per poter vivere in grazia di Dio e fruire dei sacramenti, così preziosi per lui e per i figli.
Ma la comparte non ha fatto questo medesimo percorso e pur rispettandolo talvolta lo costringe moralmente a non vivere castamente. I motivi potrebbero essere diversi.
Ebbene, in un caso come questo è lecito dare l’assoluzione al partner convertito, pur prevedendo che il caso talvolta si ripeterà?
Io direi di sì perché è determinato a vivere secondo la legge di Dio, perché non può sottrarsi a convivere a motivo dei figli e anche perché il suo cammino di vita spirituale è buono.
E quanto talvolta capita nell’intimità non è frutto di sua iniziativa, anzi non la vorrebbe affatto.
Il suo essere determinato a vivere secondo la legge di Dio è un segno del ripudio del peccato e della grazia che l’ha raggiunto.

9. Un caso del genere si poteva verificare anche prima della pubblicazione di Amoris laetitia.
E penso che alcuni sacerdoti siano proceduti secondo l’indicazione data.

10. È chiaro che anche in questo caso sarà necessario sotto il profilo pastorale evitare che i fedeli pensino che per i divorziati risposati sia lecito accedere ai sacramenti.
E pertanto, come ricorda anche Amoris laetitia, è necessario evitare lo scandalo per non generare confusione. Ciò significa che accederanno ai Sacramenti dove non sono conosciuti come irregolari.

11. Purtroppo la confusione c’è.
L’interpretazione data da alcuni non è conforme a quanto da sempre, da tutti e dovunque è stato inteso. Perché vanno al di là di quei “certi casi più complessi”.
Addirittura parlano di rapporti coniugali, terminologia che non è presente ad esempio nel documento dei vescovi argentini approvato dal Papa.

12. Il pronunciamento del Concilio di Trento rimane intatto.
Tant’è che i vescovi argentini non dicono che l’intimità tra due persone non sposate sia un atto virtuoso.
Parlano infatti di un percorso di Riconciliazione in cui viene data l’assoluzione, in virtù della quale si accede all’Eucaristia.
Va ricordato ancora una volta che non si tratta di una norma, ma di “certi casi più complessi” in cui per una persona ben intenzionata si tratta di salvare il salvabile e di un soggettivo conflitto di valori, dal quale al momento non può tirarsi fuori.

Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo