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Quesito

Salve Padre,
scusi del disturbo.
Leggo con molto piacere questo sito.
Le volevo porre questa domanda: io sono nato da genitori ortodossi, ma ho sempre frequentato i cattolici e mi sento cattolico.
Cosa devo fare? Devo ancora battezzarmi ecc? Dio mi accetterà comunque un giorno?
Grazie


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. col Battesimo, sebbene ricevuto da una Chiesa non cattolica, sei stato rigenerato per grazia alla vita di Dio.
Sei diventato dunque suo figlio carissimo, partecipe della vita soprannaturale e celeste dell’Unigenito  Figlio di Dio.
Sei diventato erede di Dio (Rm 8,17), e cioè dei beni che sono proprietà di Dio.
E non è davvero poco!
E sei diventato coerede di Cristo, partecipe insieme con Lui di tutti quei beni Dio dei quali Lui è già entrato in possesso.

2. Ti manca però l’appartenenza alla Chiesa cattolica nella quale sussiste in  pienezza la Chiesa di Cristo.
Ciò significa che le Chiese separate (oggi non si dice più separate, ma che non hanno piena comunione con la Chiesa Cattolica) sono prive di beni preziosi e talvolta anche preziosissimi per la nostra vita di figli di Dio.
Proprio per questo i battezzati non cattolici che intendono passare alla Chiesa cattolica vengono istruiti su questi beni mancanti nelle Chiese in cui hanno ricevuto il Battesimo.
Per gli ortodossi si tratta essenzialmente del Primato del Vescovo di Roma (il Papa) sull’intera Chiesa Cattolica e sui dogmi sanciti dopo la separazione dalla Chiesa di Roma.
Per i protestanti l’itinerario è più lungo perché si tratta anzitutto di riconoscere che la Divina Rivelazione che non consiste solo nella Scrittura, interpretata secondo il libero esame, ma nella Scrittura e nella sacra Tradizione interpretate in maniera autentica e garantita dal Magistero della Chiesa.
Si tratta poi di conoscere la consulenza della grazia di Dio comunicata dai Sacramenti.
Inoltre vi sono tutte le verità di fede sancite dopo i primi concili.

3. Per questa preparazione in genere si viene affidati dal Vescovo alla cura di qualche persona preparata che perché il battezzato non cattolico con piena cognizione si possa appropriare in totalità delle verità e dei beni soprannaturali che il Signore ci ha meritato a caro prezzo.

4. Pertanto il Battesimo in nessun modo va ripetuto, a meno che vi siano fondati dubbi sulla validità della forma usata nella somministrazione del Sacramento.
Per forma s’intendono le parole che accompagnano l’infusione o l’immersione nell’acqua.

5. Fatto questo, si compie un rito previsto nel “Rito dell’ammissione alla piena comunione della Chiesa Cattolica di coloro che sono giá stati validamente battezzati”.
Questo Rito viene svolto in genere all’interno di una celebrazione eucaristica.
Questo Rito prevede che:
1. Il rito con il quale una persona, nata e battezzata in una Comunità ecclesiale separata, è accolta secondo il rito latino nella piena comunione della Chiesa cattolica, è ordinato in modo tale che, per instaurare la comunione e l’unità, non si esiga più di quanto è necessario (cfr At 15, 28).
2. Dai cristiani orientali che vengono alla pienezza della comunione cattolica non si richiede più di quanto esige la semplice professione della fede cattolica, anche se, in forza di un ricorso alla Sede Apostolica, è ad essi permesso il passaggio al rito latino.
3. a) Il rito della celebrazione assuma il carattere di una celebrazione della Chiesa e abbia il suo culmine nella comunione eucaristica. Perciò generalmente l’ammissione si faccia durante la Messa.
b) Si eviti con cura tutto ciò che in qualsiasi modo sappia di trionfalismo. Si deve fare molta attenzione alle modalità della celebrazione della Messa, nelle particolari circostanze. Si deve tener conto sia del bene ecumenico sia dei legami tra il candidato e la comunità parrocchiale. Spesso sarà più opportuno celebrare la Messa soltanto con pochi parenti e amici. Se per qualche grave motivo non si può celebrare la Messa, l’ammissione si faccia durante la liturgia della parola, quando almeno questa è possibile. Nella scelta della forma si ascolti anche il candidato.
4. Se l’ammissione si celebra fuori della Messa, il suo legame con la comunione eucaristica appaia dal fatto che quanto prima seguirà la celebrazione eucaristica alla quale per la prima volta parteciperà fra i fratelli cattolici la persona di recente ammessa.
5. Per l’ammissione di una persona già battezzata alla piena comunione della Chiesa cattolica, si richiede la preparazione del candidato sia dottrinale che spirituale, secondo le necessità pastorali adattate ai singoli casi. Il candidato si disponga a una adesione sempre più sincera e completa alla Chiesa nella quale troverà la pienezza del suo Battesimo. Durante questa preparazione, si può già avere una qualche comunione alle cose sacre, secondo le norme stabilite nel Direttorio sull’ecumenismo.
6. Da chi è nato e battezzato fuori della comunione visibile della Chiesa cattolica non si richiede più l’abiura dall’eresia, ma soltanto la professione di fede.
7. Il sacramento del Battesimo non si può ripetere e perciò non è permesso conferire una seconda volta il Battesimo sotto condizione, se non c’è un dubbio prudente sul fatto o sulla validità del Battesimo già conferito. Se, compiuta una seria ricerca, per un prudente giudizio sul fatto o sulla validità del Battesimo già conferito sembra necessario ripetere il Battesimo sotto condizione, il ministro opportunamente spieghi le ragioni per le quali il Battesimo, in questo caso, è conferito sotto condizione e lo amministri in forma privata. L’Ordinario del luogo veda nei singoli casi quali riti siano da conservare e quali da tralasciare nel conferimento del Battesimo sotto condizione.
8. Spetta al Vescovo ammettere un candidato. Tuttavia il sacerdote a cui egli affida la celebrazione, ha la facoltà di «confermare» il candidato durante lo stesso rito di ammissione, se questi non ha già validamente ricevuto la Confermazione.
9. Se la professione e l’ammissione si fanno durante la Messa, colui che deve essere ammesso, considerata la sua personale condizione, confessi prima i suoi peccati dopo aver informato il confessore della sua imminente ammissione. Ogni confessore, debitamente approvato, può ricevere tale confessione.
10. Chi deve essere ammesso sia accompagnato, se è il caso, nel rito di ammissione da un garante cioè da un uomo (o da una donna) che ha avuto parte più degli altri nel guidare e nel preparare il candidato; si possono ammettere anche due garanti.
11. Nella stessa celebrazione eucaristica in cui si fa l’ammissione o, se questa avviene fuori della Messa particolare, nella Messa che la segue, si può ricevere la santa comunione sotto le due specie non soltanto da parte di colui che è stato ammesso, ma anche dai garanti, genitori, coniuge, se sono cattolici, dai catechisti laici che lo hanno istruito e anche da tutti i presenti cattolici, se il numero o le circostanze lo consigliano.
12. Il rito dell’ammissione, secondo la Costituzione sulla sacra Liturgia (n. 63), può essere adattato alle varie circostanze dalle Conferenze Episcopali. Inoltre l’Ordinario del luogo, considerate le particolari condizioni delle persone e dei luoghi, potrà adattare lo stesso rito, ampliandolo o abbreviandolo, secondo l’opportunità.
13. I nomi delle persone ammesse siano annotati in un libro speciale, aggiungendo il giorno e il luogo del Battesimo”.

6. Ti esprimo tutto il mio compiacimento perché il Signore ti ha condotto a poter partecipare in pienezza a tutti i beni che ci ha preparato e che sono così preziosi e imprescindibili per una nostra integra partecipazione alla sua vita divina, senza alcuna decurtazione o menomazione.
Spiritualmente ti abbraccio, ti assicuro il mio ricordo nella preghiera perché l’itinerario che stai per intraprendere sia fruttuoso e ti benedico.
Padre Angelo