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Quesito

Caro Padre Angelo,
Nel ringraziarla per il prezioso servizio che offre a tutti noi lettori, mi permetto di sottoporle una riflessione originata dalla lettura di alcuni quesiti e risposte in merito alla Comunione ai “divorziati risposati” (so bene che questa definizione copre varie situazioni; io ne esemplificherò una, alla quale le altre sono riconducibili).
Immaginiamo tre fedeli cattolici in situazione irregolare che aspirano a partecipare all’Eucaristia.
Tizio ha peccato contro l’ottavo comandamento, diffondendo ad arte calunnie riguardo un suo collega di lavoro allo scopo di prevalere in vista di una promozione, ottenendo l’effetto.
Caio ha tradito il settimo comandamento, rendendosi complice di corruzione ed intascando illecitamente somme con le quali si è potuto tra l’altro permettere una bella villa al mare.
Sempronio ha infranto il sesto comandamento (e il nono), convivendo more uxorio con la moglie di un altro.
Tutti e tre riconoscono di avere peccato, ne sono pentiti e chiedono di essere riammessi al Sacramento. Ma le sole parole non bastano. La Chiesa, per accordare la necessaria assoluzione sacramentale, richiede il ripudio del peccato commesso, da concretizzarsi anche in un giusto risarcimento del danno, sia per rispetto del Comandamento infranto, sia per equità nei confronti dei soggetti danneggiati, sia infine (e io direi soprattutto) quale prova dell’autenticità della conversione. Quello che fece Zaccheo quando incontrò il Signore.
A Tizio si richiederà quindi che ripristini l’onorabilità del collega calunniato, assumendosi pubblicamente la piena responsabilità di quanto ha fatto, anche a rischio della propria posizione lavorativa.
Per Caio la clausola “sine qua non” sarà quella della restituzione di quanto illecitamente percepito, anche rinunciando alla villa al mare e ad altri beni se necessario.
Coerentemente si dovrà imporre a Sempronio analoga precondizione, cioè quella di lasciare la moglie altrui e chiedere perdono a chi è stato tradito. Ed è precisamente questa l’indicazione della Chiesa. Non ritiene quindi anche Lei che eventuali alternative a buon mercato sarebbero una contraddizione? Con chi trasgredisce un Comandamento si dovrebbe essere intransigenti, e bonaccioni invece con chi ne trasgredisce un altro? E perché allora taluni personaggi – tra cui alcuni prelati di una certa autorevolezza – vanno ipotizzando soluzioni diverse?
Per rispetto umano e conformismo verso la mentalità dominante. Per la cultura odierna la reputazione e i quattrini sono sacri, intoccabili ed eterni; il matrimonio invece no (mentre in realtà è proprio il contrario). Il matrimonio è ormai considerato un patto transitorio, che si può sciogliere unilateralmente in ogni momento senza tante storie. In sostanza, una sceneggiata, dove i due si promettono fedeltà a vita… finché ne hanno voglia. Pertanto, mentre chi danneggia la reputazione o il patrimonio di un altro è esecrato, chi attenta al matrimonio altrui no, anzi è segretamente ammirato (e tanto peggio per il coniuge incolpevole e beffato, non gli resta che imitare chi lo ha tradito).
L’approvazione degli uomini di cultura e dei potenti è gratificante. Ma non va ricercata a qualsiasi costo. Al primo posto deve venire sempre il Signore.
Le sono grato per il tempo che mi ha dedicato. La ricordo quotidianamente al Signore insieme con tutti gli Amici Domenicani e la ringrazio nuovamente per il Suo prezioso operato,
Armando


Risposta del sacerdote

Caro Armando,
1. il ragionamento che tu hai fatto è ineccepibile.
Quello che vale per il settimo comandamento (non rubare) e l’ottavo (non dire falsa testimonianza) deve valere anche per il sesto: non commettere adulterio.
Chi si trova in situazione di adulterio è chiamato a pentirsi e a riparare l’umiliazione alla parte offesa.

2. A volte però ci si può trovare in situazioni molto intricate.
Infatti due divorziati che nel frattempo si sono riaccompagnati potrebbero trovarsi con dei figli a carico, nati dalla nuova unione, mentre la precedente era stata senza figli.
Ora per diritto naturale il bene dei figli richiede la compresenza dei genitori, anche se questi non sono fra di loro marito e moglie.

3. In questo caso, se sono pentiti dell’adulterio commesso e dello stato adulterino in cui si sono introdotti, se non possono tornare indietro, se si impegnano a vivere  escludendo atti di adulterio (e cioè in continenza come fratello e sorella, come viene ricordato anche nella nota 329 di Amoris laetitia) possono ricevere l’assoluzione sacramentale e fare la Santa Comunione evitando lo scandalo e cioè facendola dove non sono conosciuti per tali.

4. Questo lo si è sempre fatto e papa Francesco nell’esortazione post sinodale Amoris laetitia lo ha ribadito: “I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale. Una cosa è una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni in cui «l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della separazione»” (AL 298).

5. Sullo scandalo da evitare Amoris laetitia dice: “Accolgo le considerazioni di molti Padri sinodali, i quali hanno voluto affermare che i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo” (AL 299).

6. Come vedi, a Sinodo terminato e a pubblicazione avvenuta dell’esortazione apostolica, ci si trova di fronte a quello che ha Chiesa ha sempre detto e sempre indicato nella sua pratica pastorale.

Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo