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Quesito
Buongiorno Padre Angelo,
ho due domande da rivolgerle, confidando in un suo autorevole chiarimento.
La prima riguarda il celibato ecclesiastico. È una norma di disciplina ecclesiastica che la Chiesa ha adottato assistita dallo Spirito Santo, e non un dogma di fede? Sarebbe possibile cambiarla senza dare adito a contestazioni di eresia, scisma e cose del genere?
La seconda riguarda il sacerdozio femminile. San Giovanni Paolo II si pronunciò con tutta la sua autorità sul fatto che la Chiesa non può modificare la regola ecclesiastica per cui solo gli uomini (viri) possono essere ammessi al sacerdozio. Anche in questo caso, in mancanza di un dogma e di una chiara indicazione della Scrittura ci si deve riferire a qualcosa cui lo Spirito ha condotto la Chiesa ? Ed è quindi una posizione da ritenersi immutabile, oppure no?
Grazie.
José
Risposta del sacerdote
Caro José,
1. il celibato per i sacerdoti non è dogma di fede.
Questo risulta evidente anche dal fatto che all’interno stesso della Chiesa cattolica vi sono sacerdoti uxorati come nella Chiesa cattolica di rito greco.
Tuttavia non si tratta neanche di una pura disposizione disciplinare.
2. Ecco che cosa si legge in un autorevole testo di storia della Chiesa, come quello di Bihlmeyer – Tuechle, a proposito della costituzione della Chiesa dei primi tre secoli:
“I membri del clero non avevano l’obbligo del celibato. A questo riguardo non esisteva nei primi 3 secoli nessuna legge ecclesiastica e meno ancora una prescrizione apostolica. Chi abbracciava lo stato ecclesiastico da sposato, poteva continuare a mantenere rapporti matrimoniali.
Tuttavia questa libertà si riferiva solamente al matrimonio contratto prima dell’ordinazione. In conformità di una usanza molto antica, dopo l’ordinazione i membri del clero superiore, cioè i vescovi, i presbiteri e i diaconi, non potevano più sposarsi, a meno che non rinunziassero alla carica (eccezion fatta in caso di riserva del diacono prima dell’ordinazione, concilio di Ancora, anno 314, can. 10).
Siccome tuttavia, secondo le parole esplicite della Sacra Scrittura tanto del Signore che dell’apostolo Paolo (1 Cor 7,7-25), il celibato è più perfetto e rende più idonei al servizio di Dio che il matrimonio, molti cristiani se ne astenevano volontariamente, ed era ovvio che i chierici fossero scelti a preferenza tra questi.
Per tempo dunque si prese a praticare frequentemente il celibato come il sistema di vita più confacente al vescovo e al sacerdote. In Spagna alla fine di questo periodo esso fu prescritto per legge: il sinodo di Elvira, verso il 306 (can. 33), vietò senz’altro il matrimonio a tutti gli ecclesiastici (dal diacono in su) addetti all’altare, pena la destituzione” (H. Bihlmeyer – H. Tuechle, Storia della Chiesa, l’antichità cristiana, I, 136,5).
3. Sul valore del pronunciamento di Giovanni Paolo II a proposito del sacerdozio femminile riporto anzitutto il testo e poi ne presento il valore dottrinale.
Ecco il testo:
“Benché la dottrina circa l’ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini sia conservata dalla costante e universale tradizione della chiesa e sia insegnata con fermezza dal magistero nei documenti più recenti, tuttavia nel nostro tempo, in diversi luoghi la si ritiene discutibile, o anche si attribuisce alla decisione della chiesa di non ammettere le donne a tale ordinazione un valore meramente disciplinare.
Pertanto, al fine di togliere ogni dubbiosu di una questione di grande importanza, che attiene alla divina costituzione della chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli (cf. Lc 22,32), dichiaro che la chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della chiesa” (Ordinatio sacerdotalis, 22.5.1994).
4. Che cosa significa l’espressione in modo definitivo?
Va ricordato che il Magistero della Chiesa si esprime talvolta in maniera definitoria e talaltra in maniera definitiva.
Si ha una sentenza definitoria quando una verità “viene definita solennemente con un pronunciamento ex cathedra da parte del romano pontefice o con l’intervento di un concilio ecumenico”.
Se uno nega una affermazione definitoria è eretico.
Si ha una sentenza definitiva quando, pur essendo infallibile, non viene espressa nella forma solenne di una definizione solenne.
Chi nega una sentenza definitiva, pur essendo nell’errore, non può essere considerato eretico, perché la sentenza non è stata espressa in forma definitoria.
5. Nel motu proprio Ad tuendam fidem (18.5.1998) si ricorda che la natura dell’assenso della fede è identica sia per le proposizioni definitorie sia che per le proposizioni definitive.
Pertanto queste ultime non hanno un grado di certezza inferiore alle prime.
Ciò che diversifica i due tipi di proposizione sta in questo: le prime poggiano direttamente sulla Parola di Dio, le seconde invece sul magistero della Chiesa, che è assistito dallo Spirito Santo.
6. Ecco il testo dell’Ad tuendam fidem:
“Per quanto riguarda la natura dell’assenso dovuto alle verità proposte dalla Chiesa come divinamente rivelate (sentenze definitorie) o da ritenersi in modo definitivo è importante sottolineare che non vi è differenza circa il carattere pieno e irrevocabile dell’assenso, dovuto ai rispettivi insegnamenti.
La differenza si riferisce alla virtù soprannaturale della fede: nel caso delle sentenze definitore l’assenso è fondato direttamente sulla fede nell’autorità della parola di Dio (dottrine de fide credenda); nel caso delle sentenze definitive, esso è fondato sulla fede nell’assistenza dello Spirito Santo al magistero e sulla dottrina cattolica dell’infallibilità del magistero (dottrine de fide tenenda)” (n. 8).
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo