Quesito
Buongiorno padre Angelo,
sperando stia bene le porgo una questione.
Una coppia di amici ha deciso di andare a convivere, non sapeva fosse peccato e che ciò esclude da Confessione e Comunione e non rende piena la comunione con la Chiesa. Potrei citare loro il Catechismo ma le domando di indicarmi anche altri testi autorevoli dove la Chiesa dice questo e spiega perché.
La ringrazio e la saluto cordialmente.
Gian Luca
Risposta del sacerdote
Caro Gian Luca,
1. questa tua mail mi offre la possibilità di presentare ciò che la dottrina della Chiesa dice a proposito dei rapporti e delle convivenze prematrimoniali.
Presento le principali affermazioni in ordine cronologico.
2. Innanzitutto c’è la Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede intitolata Persona Humana (29 12.1975).
Al n. 7 vi si legge: “Molti oggi rivendicano il diritto all’unione sessuale prima del matrimonio, almeno quando una ferma volontà di sposarsi e un affetto, in qualche modo già coniugale nella psicologia dei soggetti, richiedono questo completamento, che essi stimano connaturale; ciò soprattutto quando la celebrazione del matrimonio è impedita dalle circostanze esterne, o se questa intima relazione sembra necessaria perché sia conservato l’amore.
Questa opinione è in contrasto con la dottrina cristiana, secondo la quale ogni atto genitale umano deve svolgersi nel quadro del matrimonio.
Infatti, per quanto sia fermo il proposito di coloro che si impegnano in tali rapporti prematuri, resta vero, però, che questi non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna e, specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci.
Ora, è un’unione stabile quella che Gesù ha voluto e che ha restituito alla sua condizione originale, fondata sulla differenza del sesso. «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due ma una carne sola. Quello, dunque, che Dio ha congiunto, l’uomo non separi» (cf. Mt 19,4-6).
San Paolo è ancora più esplicito quando insegna che, se celibi e vedovi non possono vivere in continenza non hanno altra scelta che la stabile unione del matrimonio: È meglio sposarsi che ardere» (1 Cor 7,9). Col matrimonio, infatti, l’amore dei coniugi è assunto nell’amore irrevocabile che Cristo ha per la Chiesa (cf. Ef 5,25-32), mentre l’unione dei corpi nell’impudicizia contamina il tempio dello Spirito Santo, quale è divenuto il cristiano” (PH).
3. La medesima dichiarazione prosegue dicendo: “L’unione carnale, dunque, non è legittima se tra l’uomo e la donna non si è instaurata una definitiva comunità di vita.
Ecco ciò che ha sempre inteso e insegnato la Chiesa, trovando, peraltro, nella riflessione degli uomini e nelle lezioni della storia un accordo profondo con la sua dottrina.
L’esperienza ci insegna che, affinché l’unione sessuale possa rispondere veramente alle esigenze della finalità, che le è propria dell’umana dignità, l’amore deve trovare la sua salvaguardia nella stabilità del matrimonio. Queste esigenze richiedono un contratto matrimoniale sancito e garantito dalla società, tale da instaurare uno stato di vita di capitale importanza, sia per l’unione esclusiva dell’uomo e della donna, sia anche per il bene della loro famiglia e della comunità umana.
Il più delle volte, infatti, accade che le relazioni prematrimoniali escludono la prospettiva della prole. Ciò che viene presentato come un amore coniugale non potrà, come dovrebbe essere, espandersi in un amore paterno e materno; oppure, se questo avviene, risulterà a detrimento della prole, che sarà privata dell’ambiente stabile, nel quale dovrebbe svilupparsi per poter in esso trovare la via e i mezzi per il suo inserimento nell’insieme della società” (PH 7).
4. Successivamente abbiamo l’insegnamento del santo Papa Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica post sinodale Familiaris consortio (22.11.1981).
Al numero 80 si legge: “Una prima situazione irregolare è data da quello che chiamano «matrimonio per esperimento», che molti oggi vorrebbero giustificare, attribuendo ad esso un certo valore. Già la stessa ragione umana insinua la sua inaccettabilità, mostrando quanto sia poco convincente che si faccia un «esperimento» nei riguardi di persone umane, la cui dignità esige che siano sempre e solo il termine dell’amore di donazione senza alcun limite né di tempo né di altra circostanza.
Dal canto suo, la Chiesa non può ammettere un tale tipo di unione per ulteriori, originali motivi, derivanti dalla fede. Da una parte, infatti, il dono del corpo nel rapporto sessuale è il simbolo reale della donazione di tutta la persona: una tale donazione peraltro, nell’attuale economia non può attuarsi con verità piena senza il concorso dell’amore di carità, dato da Cristo. Dall’altra parte, poi, il matrimonio fra due battezzati è il simbolo reale dell’unione di Cristo con la Chiesa, una unione non temporanea o «ad esperimento», ma eternamente fedele; tra due battezzati, pertanto, non può esistere che un matrimonio indissolubile” (FC 80).
5. C’è stato poi l’insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica (11.10.1992).
Al n. 2390 dichiara: “Si ha una libera unione quando l’uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l’intimità sessuale.
L’espressione è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano l’una nei confronti dell’altra, e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell’altro, in se stesso o nell’avvenire?
L’espressione abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità a legarsi con impegni a lungo termine.
Tutte queste situazioni costituiscono un’offesa alla dignità del matrimonio; distruggono l’idea stessa della famiglia; indeboliscono il senso della fedeltà.
Sono contrarie alla legge morale: l’atto sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla Comunione sacramentale” (CCC 2390).
6. Il medesimo Catechismo prosegue al n. 2391: “Parecchi attualmente reclamano una specie di «diritto alla prova» quando c’è intenzione di sposarsi.
Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci.
L’unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l’uomo e la donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva.
L’amore umano non ammette la «prova». Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro” (CCC 2391).
7. Infine va registrato un intervento della Congregazione per la dottrina della fede con la lettera ai vescovi Sulla pastorale dei divorziati risposati (14.9.1994).
Al n. 6 si legge: “Il fedele che convive abitualmente more uxorio con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica.
Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa. Devono anche ricordare questa dottrina nell’insegnamento a tutti i fedeli loro affidati” (n. 6).
Ecco quanto richiesto.
Con l’augurio di ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo
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