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Quesito
Ho letto con molta attenzione quello che lei scriveva ad un fedele circa le dimissioni di Benedetto XVI e su una sua presunta mantenuta carica del munus di carattere sacramentale e di una rinuncia al ministerium.
Mi trovo costretto ad ammonirla perché questa circostanza è sì fattibile ma nel caso del munus episcopale di un vescovo che detiene chiaramente il munus sacramentale una volta andato in pensione ma non ne può più attuare il ministerium di carattere legislativo, nel caso di quello petrino purtroppo questa situazione non è attuabile dalla legge perché proprio come scritto nel canone 332.2 il sommo pontefice deve rinunciare in libertà al muneri che automaticamente ne annulla anche il ministerium ma non può separare l’uno dall’altro, se la rinuncia è fatta validamente si mantiene un munus ma vescovile (talare nera, perdita del nome pontificale e invalidità nel dare la benedizione apostolica che spetta solo al pontefice regnante) non mi sembra il caso di Benedetto XVI. Il papato emerito non esiste non ha valenza canonica e soprattutto anche spirituale quindi lei ha detto una inesattezza perché riferita al muneri del sommo pontefice sarebbe stata esatta se fosse stata detta per il muneri di un vescovo.
Cordiali saluti
In fede
Riccardo
Risposta del sacerdote
Caro Riccardo,
1. a beneficio dei nostri visitatori riportiamo il canone 332 del codice di diritto canonico:
Can. 332 – § 1. Il Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.
§ 2. Nel caso che il Romano Pontefice, rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.
2. Come si evince dal tenore delle parole, il paragrafo due contempla il caso del Papa che rinuncia al suo munus, e cioè dal suo compito.
È chiaro che se il Papa rinuncia al suo munus, automaticamente perde anche l’esercizio del suo compito.
Ma non vale il contrario: il Papa può rinunciare al suo esercizio senza rinunciare ad essere Papa.
In questo caso nel governo della chiesa è Papa emerito. Proprio come si è configurato Benedetto XVI.
3. Può il Papa rinunciare al suo ministero mantenendo il suo munus?
Il paragrafo primo del canone 332 dice che il suo pontefice ha potestà piena e suprema sulla Chiesa.
Ha potestà piena e suprema sulla Chiesa da Gesù Cristo.
Il Papa non può mutare ciò che è di diritto divino, ma avendo potestà piena e suprema sulla Chiesa ha potestà sulle normative stabilite dalla Chiesa.
4. Ti si può concedere che il canone 332 preveda solo la rinuncia all’esercizio del munus. Nel caso rinunciasse al munus, come ho detto, automaticamente perderebbe anche il ministero.
Ma la rinuncia del ministero non è equipollente con la rinuncia al munus.
5. La Chiesa Cattolica all’interno del suo seno ha fior fiore di canonisti, anche tra i cardinali e vescovi. Alcuni di questi erano presenti nel concistoro in cui il Papa annunciò le proprie dimissioni ed erano presenti anche nelle congregazioni generali precedente il conclave e nel conclave.
Nessuno di questi canonisti ha impugnato la validità della rinuncia fatta da Benedetto XVI.
Non ti viene il sospetto che la tua affermazione sia andata troppo in là?
Alcuni (non mi riferisco a te) che probabilmente sono cristiani solo di nome e non praticano i sacramenti della Chiesa, discettano in materia di diritto canonico e di teologia come se ne fossero grandi esperti.
Dietro a loro non va nessuno, fatta eccezione purtroppo di alcuni sprovveduti.
Conviene essere più umili quando si parla di certe cose, soprattutto se non se ne è esperti
6. Si potrebbe obiettare che il codice non fa distinzione tra munus e ministerium. Quando fu scritto non ipotizzava quanto sarebbe successo con Benedetto XVI.
Si potrebbe dire che questa distinzione è de iure condendo, da configurare meglio.
Rimane tuttavia sempre vero quanto afferma il canone 332,1: Il Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata. E quindi superiore anche al diritto emanato dalla Chiesa.
7. Infine un’annotazione per il lessico latino: munus è neutro e al dativo fa muneri.
Giustamente il Codice parla di rinuncia al munus, e pertanto dice muneri, al dativo,
Ma se usi questa parola in italiano, la si mantiene come suona, e cioè munus.
Se la usi al plurale scriverai munera.
Ma è scorretto parlare di “rinuncia al muneri”.
Come del resto è impropria anche l’ammonizione.
Se per ammonizione si intende quell’atto giuridico per cui si viene richiamati in vista di una possibile sanzione, qui non si è passibili di alcuna sanzione.
Con l’augurio di avere la stessa fede di Papa Benedetto XVI nei confronti del suo successore ti benedico, ti auguro ogni bene e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo