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Quesito

So che per giudicare un’istituzione occorre immergersi nel coevo periodo storico, per questo non esprimo giudizi sulla Santa Inquisizione ma approfitto dell’opportunità per porre un quesito: come si doveva comportare un confessore che per via sacramentale apprendeva l’esistenza di eretici nella sua parrocchia? Poteva lui assolvere il penitente che se confessava sodale?
Mi pare che l’Inquisizione si occupava anche di sodomia: un penitente che si confessava reo di tale peccato che fine faceva? doveva denunciare il compagno?
Ringrazio della cortese attenzione e attendo fiducioso un riscontro.
Ls


Risposta del sacerdote

Carissimo Ls,
1. è un caso un po’ particolare quello che mi poni.
Perché gli eretici, se andavano a confessarsi, vi andavano per domandare la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.
Tu invece ipotizzi il caso di un eretico convinto di essere nella verità e che tuttavia voleva essere confessato.

2. Il sacerdote in confessionale si sarebbe dovuto fare un giudizio equo sia sul penitente sia sulla sua eresia.
Se giudicava l’eretico innocuo, in buona fede e incorreggibile a motivo di ignoranza invincibile, senza dubbio gli avrebbe dato l’assoluzione, chiedendogli di non far parola delle sue eresie.

3. Se invece lo giudicava dannoso per la fede degli altri, se si accorgeva che ogni tentativo di riportarlo nella verità della fede era vano, in teoria gli avrebbe dovuto negare l’assoluzione, perché non manifestava la volontà di essere riconciliato con Dio mediante la Chiesa.

4. Tuttavia anche nel caso che gli avesse negato l’assoluzione, il sacerdote non poteva dire nulla fuori della confessione né usare della conoscenze ottenute durante la confessione.
Infatti, anche nel caso di una confessione in cui venga negata l’assoluzione, il sacerdote è tenuto al segreto del confessionale, perché quello che sa per mezzo della confessione sacramentale lo sa in quanto (ministro di) Dio e non in quanto uomo.
Come vedi ho messo tra parentesi le parole “ministro di” in modo che se uno non legge quanto è scritto all’interno delle parentesi, risulta che quanto il sacerdote sa attraverso la confessione lo sa in quanto Dio. In quel momento infatti il sacerdote agisce in persona Christi, e cioè identificandosi con Cristo.
Cristo gli ha conferito quel suo potere quando ha detto: “A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati” (Gv 20,23).

5. Qualora il sacerdote avesse parlato, sarebbe subito incorso in una scomunica riservata direttamente al Papa.
E le sue illecite dichiarazioni, proprio perché falsate dallo svelamento del segreto, non potevano essere prese in considerazione.
Inoltre se la Chiesa avesse avvallato le dichiarazioni del sacerdote la gente avrebbe trovato odioso il sacramento e se ne sarebbe stata alla larga, con grave danno spirituale.
Come vedi, anche ai tempi dell’Inquisizione la Chiesa si comportava come madre. Voleva la salvezza dei suoi figli.
Per la Chiesa è sempre stata sufficiente la dichiarazione pentita dei propri peccati o dei propri errori per poter essere subito riconciliati.

6. Più o meno lo stesso discorso vale per la sodomia.
Se uno si confessava, dichiarandosi pentito, veniva regolarmente assolto.
“Dichiarandosi pentito”: questa è la condizione necessaria per l’assoluzione di qualsiasi peccato. Se uno non è pentito, non è penitente e allora usa malamente di un sacramento.
Per usare  in linguaggio appropriato commette un sacrilegio.

7. Per quanto riguarda la denuncia del complice la Chiesa ha sempre insegnato che in confessione, accusando i propri peccati, si deve evitare di far conoscere al confessore il complice dei propri peccati,
Anzi, si è sempre insegnato che qualora vi sia il pericolo dello svelamento dell’identità del complice, ci si deve andare a confessare normalmente da un sacerdote in cui questo pericolo venga scongiurato.
A  meno che si tratti di peccati abbastanza comuni e per i quali per il penitente diventa difficile andare da un altro confessore, come ad esempio per alcune mancanze contro il sesto comandamento nell’ambito matrimoniale o prematrimoniale.

8. In ogni caso il sacerdote non deve mai farsi dire chi sia il complice.
Può al massimo chiedere se il complice sia una persona sposata o non sposata, dello stesso sesso o dell’altro sesso perché questo muterebbe la specie del peccato e perché questo potrebbe essere necessario o utile al confessore per proporre gli opportuni rimedi.

9. Il confessore non può neanche imporre di andare a rivelare il nome del complice a chi è costituito in autorità perché renderebbe odiosa la confessione e per molti diventerebbe motivo di non accostarsi al sacramento.
Al massimo, ma questo non è il nostro caso, potrebbe dire al penitente di andare dall’autorità costituita e dire che sta per essere esploso un ordigno nel tal posto.
Ma questo, se uno è penitente e pertanto dispiaciuto di ciò che ha tramato insieme ad altri, lo capisce da solo e da se stesso sente l’esigenza di farlo prima ancora che glielo dica il confessore.

Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo