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Quesito
Caro P. Angelo,
vorrei porle un quesito sul segreto confessionale.
È risaputo che il confessore non può assolutamente riferire quanto ascoltato in confessione, per tutelare la "riservatezza" del penitente.
Ma nel caso in cui lo stesso penitente autorizzi, esplicitamente e liberamente, a rivelare quanto udito in confessione, mi pare che venga meno il motivo del segreto confessionale. È come, mi passi il paragone senz’altro sproporzionato, se io rinunciassi ad un mio diritto.
Vorrei dunque chiederle: anche in questo caso, con la condizione posta (il penitente autorizza liberamente ed esplicitamente) è valido il sigillo? E qual è la motivazione per cui vale?
La ringrazio per l’attenzione e per il suo bel e utile servizio. Un ricordo nella preghiera.
Daniele
Risposta del sacerdote
Caro Daniele,
1. il segreto confessionale non è semplicemente un segreto naturale che intende tutelare la riservatezza del penitente.
Di questo tipo è il segreto dei medici, degli avvocati, degli infermieri.
Il segreto della confessione è legato a motivi più alti, di ordine soprannaturale, che valgono anche qualora il penitente concedesse al sacerdote di rivelare quanto ha sentito in confessionale.
2. I motivi che suffragano questo segreto sono essenzialmente tre.
Il primo e più forte, secondo San Tommaso, è il seguente: “Il sacerdote è a conoscenza di quei peccati non come uomo, ma come Dio” (San Tommaso, Somma teologica, Suppl., 11, 1, ad 2).
Questo è il motivo per cui a chi gli chiede qualche cosa inerente all’accusa dei peccati di una persona deve rispondere che non sa niente.
Mentre tutte le altre conoscenze le acquisisce in quanto uomo, qui invece le acquisisce in quanto è ministro di Dio, anzi, in quanto agisce in persona Christi, identificandosi con Cristo Dio.
Questo obbligo deriva dalla natura stessa del sacramento e pertanto è di istituzione divina, di diritto divino: “Il precetto di custodire il segreto di confessione è implicito nel sacramento stesso. Perciò come è di legge divina l’obbligo di fare la confessione, e non si può esserne dispensati da nessuna licenza o comando umano, così nessuno può essere obbligato o autorizzato da un uomo a svelare la confessione.
Se quindi uno venisse comandato sotto la minaccia della scomunica di dire se è a conoscenza di quel dato peccato, non deve parlare: perché deve pensare che gli venga comandato sotto la condizione: se ne è a conoscenza come uomo.
E anche se venisse espressamente interrogato circa la confessione, non deve parlare. Né per questo incorrerebbe la scomunica, non essendo egli soggetto al superiore se non come uomo; ora, egli è a conoscenza di quei peccati non come uomo, bensì come Dio” (Ib., ad 2).
“Perciò, senza pregiudizio per la coscienza, un confessore può giurare di non sapere quello che sa solo come Dio” (Ib., ad 3).
4. Il secondo motivo è inerente alla natura di questo sacramento.
La parola sacramento significa segno sacro.
Ora qui nella confessione il silenzio del sacerdote è segno sacro del comportamento di Dio, di cui è ministro. E come Dio getta dietro le sue spalle i peccati di cui gli domanda perdono, così fa anche il sacerdote.
Ecco le parole precise di S. Tommaso: “Nei sacramenti gli atti che si compiono esternamente stanno a significare quelli che si compiono interiormente. Perciò la confessione con la quale uno si sottopone al sacerdote è il segno di quella interiore con la quale si assoggetta a Dio. Ora Dio ricopre il peccato di chi a lui si assoggetta con la penitenza. Quindi ciò va significato nel sacramento della penitenza. Ecco perché è necessario che la confessione rimanga segreta e perché pecca come profanatore del sacramento chi rivela la confessione” (Somma teologica, Suppl., 11, 1).
5. Il terzo motivo: dal momento che i sacramenti sono stato istituiti a vantaggio degli uomini (sacramenta sun propter homines), proprio perché c’è il segreto sacramentale “gli uomini vengono attirati maggiormente alla confessione e confessano con maggiore semplicità i loro peccati” (Ib.).
6. Pertanto per questi motivi di ordine soprannaturale il sacerdote non deve rivelare nulla, neanche se fosse autorizzato dal penitente.
In altre parole, il penitente non può dispensare il confessore da ciò che è di diritto divino.
Ti auguro ogni bene in quest’anno da poco iniziato, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo