Quesito
Padre Angelo, buongiorno. Spero stia bene.
La sospensione a divinis impedisce di amministrare i sacramenti, ma lo Spirito Santo resta. Allora il vescovo o il sacerdote se confessano o dicono messa disobbediscono solo al diritto canonico, ma il sacramento è valido oppure no?
Grazie e buon weekend
Alessandro
Risposta del sacerdote
Caro Alessandro,
1. nel sacerdote sospeso a divinis rimangono i poteri divini, che in gergo teologico portano il nome di potestas ordinis.
Non è detto però che rimanga lo Spirito Santo, la cui presenza è sempre legata allo stato di grazia, come ricorda San Paolo: “Perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5).
Infatti è l’amore di Dio, in altri termini la carità, ciò che rende in stato di grazia.
3. Ora il sacerdote sospeso a divinis che celebra la Messa compie un atto grave di disobbedienza e perde lo stato di grazia.
Si tratta oggettivamente di un peccato mortale.
4. Qualora celebrasse, celebra validamente perché la potestà di celebrare gli deriva da Cristo, dalla potestas ordinis che è stata impressa nella sua anima nel giorno della sua ordinazione sacerdotale.
La potestas ordinis gli rimane impressa eternamente, anche qualora disgraziatamente andasse all’inferno.
Ma celebra illecitamente, e cioè compiendo un peccato e un sacrilegio grave.
5. Come avrai notato, finora ho parlato solo della celebrazione della Messa perché per la confessione il problema è più complicato.
Infatti per la confessione non è sufficiente la potestas ordinis.
L’esercizio di questo ministero richiede anche la potestas iurisdictionis, il potere di governo sulle anime).
Con la sospensione a divinis il potere di giurisdizione gli viene sottratto.
Sicché qualora confessasse, confesserebbe non solo illecitamente ma anche invalidamente.
Il Codice di diritto canonico al Can. 966 – § 1 dice: “Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l’assoluzione”.
6. Pertanto coloro che ricevono l’assoluzione da sacerdoti sospesi a divinis, come è successo di recente, non vengono assolti dai loro peccati.
Le loro confessioni devono essere rifatte.
7. Solo qualora il penitente fosse in pericolo di morte, anche chi è sospeso a divinis può dare l’assoluzione perché la Chiesa, sollecita della salvezza eterna di tutti, in questo caso e solo per questo caso gliela restituisce.
Ecco quanto dispone il codice di diritto canonico: “Can. 976 – Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato”.
Con l’augurio di ogni bene e di una fruttuosa e santa domenica ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo
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