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Quesito

Reverendo P. Angelo,
la ringrazio per le risposte che ha già inviato a me e ha inviato a tutti. Vorrei chiederle se questo ragionamento è corretto:
1. Un cattolico che nega un dogma sapendo che lo è, anche soltanto dentro di sé, è scomunicato ispo facto.
2. Se fosse sacerdote perde la giurisdizione a confessare.
3. Se un fedele non sa che il prete non ha giurisdizione e si confessa, tutt’al più possiamo sperare che Dio lo assolva, ma di per se sarebbe invalida; anzi, dovremmo pensare che lo assolva nella prossima confessione valida.
4. Se il fedele scoprisse che quella confessione non era valida e non si fosse già confessato deve ripeterla, altrimenti resta l’obbligo di dire quei peccati in confessione.
Ovviamente se le cose stessero così sarebbe molto facile cadere nell’inquietudine, d’altra parte non si può neanche negare la realtà per amore del quieto vivere…
Talvolta sento dire che l’eretico deve essere condannato dalla Chiesa per essere tale; mi sembra un’affermazione legalistica, nel senso che confonde la condanna ufficiale dell’eretico con l’eresia stessa. Un po’ come dire che un matrimonio non è nullo finché non è riconosciuto tale.
La ringrazio e le chiedo la sua preghiera
Riccardo


Risposta del sacerdote

Caro Riccardo,
1. un cattolico che nega un dogma sapendo che lo è, anche soltanto dentro di sé, compie un peccato grave contro la fede ma non è scomunicato ispo facto.
Il motivo è questo: che de internis non iudicat Ecclesia, e cioè che la Chiesa stabilisce la sua disciplina solo per l’operato esteriore.
E per fortuna che è così. Del resto come potrebbe giudicare i pensieri degli uomini?
Il giudizio sull’interno compete solo a Dio e solo al sacerdote confessore che in quel momento agisce identificandosi con Dio, in persona Cristi.

2. Pertanto se chi esprime un’eresia dentro di sé è sacerdote, commette certamente peccato, ma non è scomunicato.
Conseguentemente il suo potere di giurisdizione permane  e la sua assoluzione è valida.

3. Con quanto ti ho detto, cadono le supposizioni che mi hai manifestato ai punti 3 e 4 della tua mail.

4. Alla fine della tua mail scrivi: Talvolta sento dire che l’eretico deve essere condannato dalla Chiesa per essere tale.
Quest’affermazione non è del tutto vera.
Infatti vi sono due tipi di scomuniche.
La prima è latae sententiae, e colpisce subito con l’affermazione dichiarata di una proposizione eretica.
Supponiamo che un prete neghi apertamente la divinità di Cristo o la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia e che lo affermi in una predica o lo metta per scritto.
Oppure che un vescovo consacri un altro vescovo senza il mandato del Romano Pontefice, come è successo per Lefebvre.
In quello stesso momento viene scomunicato e perde tutti gli uffici che ricopre nella Chiesa.
La seconda invece è ferendae sententiae e colpisce una persona dopo un processo istituito all’interno della Chiesa, al termine del quale uno viene condannato e dichiarato scomunicato.
Ecco, quello che hai sentito dire è vero solo per le scomuniche ferendae sententiae.
Ma le scomuniche latae sententiae non hanno bisogno di essere dichiarate. Vi si incorre subito.

Ti assicuro la mia preghiera e ti benedico.
Padre Angelo