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Quesito
Rev.do P. Angelo,
avrei alcune domande da farLe sulla Confessione e sull’Inferno.
Dio solo può perdonare i peccati.
Gesù, Figlio di Dio, perdona Egli stesso i peccati ed, in virtù della Sua autorità divina, dona tale potere agli uomini affinchè la esercitino nel Suo nome (cfr. CCC 1441).
Proprio ieri, durante la S. Messa, il Vangelo di Giovanni parlava di questo potere dato da Gesù ai suoi apostoli (ed, implicitamente, ai successori degli stessi) "A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati" (Gv 20, 21-23).
Inoltre Gesù disse anche, rivolto a Pietro (anche qui questo non vale solo per la persona di Pietro, ma anche per i Suoi successori e per i Pastori in comunione con gli stessi): "A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli" (Mt 16,19)
Ora, mi corregga se sbaglio: solo la Confessione (o, almeno, un atto di dolore perfetto, che deve necessariamente includere, anche solo implicitamente, il proposito della stessa) può ottenerci il perdono dei peccati gravi.
Il Sacerdote deve valutare il pentimento del fedele, e, se del caso, negare o differire l’ assoluzione.
Tuttavia il ministro di Dio (salvo casi rarissimi, pensiamo a p. Pio) non riesce a leggere nei cuori delle persone, si deve fidare di cosa gli dice il penitente.
Pertanto può pronunciare un’ assoluzione di fronte ad una confessione falsa, inventata, o volutamente incompleta (e pertanto non solo invalida, ma anche sacrilega).
Mica sa se il penitente ha detto il vero!
Ora potrebbe anche darsi questo caso: che un Sacerdote differisca o neghi decisamente l’ assoluzione a qualcuno che invece è pentito dei propri peccati.
In questo caso che succederebbe?
Se di fronte ad una confessione falsa, inventata, o volutamente incompleta il Sacerdote non avrebbe nessuna colpa (la stessa sarebbe solo del "penitente"), che succederebbe in caso di differimento o negazione dell’ assoluzione da parte del Ministro di Dio?
Sarebbe colpa del Sacerdote?
E che accadrebbe dell’ anima del penitente?
Espongo un esempio pratico: leggevo che il Savonarola, chiamato da Lorenzo il Magnifico ormai morente, gli negò l’ assoluzione.
Che ne è stato pertanto dell’ anima di Lorenzo il Magnifico?
Morto senza essere stato assolto, con la negazione dell’ assoluzione da parte del Savonarola, dovrebbe essere andato all’ Inferno.
E se è all’ Inferno, come mai la Chiesa non lo proclama?
Coloro che poi non possono ricevere l’ assoluzione sacramentale (penso in questo caso, ad esempio, a separati e divorziati che hanno contratto nuove unioni) come potrebbero ottenere il perdono dei peccati gravi?
Se la Confessione è necessaria per il perdono dei peccati gravi, e loro non possono farla, andranno all’ Inferno.
E, se così sarà, perchè la Chiesa non lo proclama?
Bisogna dire che la Chiesa, tra l’ altro, non ha mai affermato con certezza che nessuno sia all’ Inferno.
Non lo si afferma neppure di Giuda Iscariota. Lo stesso potrebbe, secondo alcuni, anche essere vuoto.
Ma se fosse così, certamente sarebbe merito della Divina Misericordia. Ma la Divina Giustizia, in questo caso, dove andrebbe a finire?
E poi (almeno così mi è sempre stato insegnato) Dio è più grande dei Suoi Sacramenti.
Essi sono sicuramente le vie ordinarie con le quali ci trasmette la Sua grazia, ma potrebbe farlo anche per altre vie.
Mi scusi se sono stato un po’ prolisso, e spero di essermi spiegato bene!
La ringrazio per l’ attenzione.
Emiliano
Risposta del sacerdote
Caro Emiliano,
1. nella prima metà della tua mail hai riassunto bene la dottrina della Chiesa. Complimenti!
Vengo ora alle tue numerose domande:
2. La prima: se il sacerdote sia tenuto a dare l’assoluzione.
Se il penitente manifesta le dovute disposizioni, soprattutto il pentimento dei peccati e il proposito di non più commetterli, il sacerdote deve dare l’assoluzione.
Negare l’assoluzione ad un penitente ben disposto, facendolo rimanere in peccato mortale, costituisce per il sacerdote una colpa grave.
3. Pertanto il sacerdote prima di giungere a negare l’assoluzione deve esaminare se il penitente abbia le dovute disposizioni.
Se è nel dubbio e ha bisogno di approfondire alcune tematiche attinenti l’accusa dei peccati, può differirla e chiedere al penitente di tornare entro breve tempo.
4. Le dovute disposizioni del penitente possono essere di due tipi: di contrizione perfetta (dispiacere di aver offeso Dio) o di contrizione imperfetta (dispiacere di andare all’inferno).
Se il penitente esprime le dovute disposizioni con la contrizione perfetta è già raggiunto dalla grazia di Dio.
E sebbene sia stato privato della grazia sacramentale e non possa ancora fare la Santa Comunione perché non è stato assolto dalla Chiesa, tuttavia è in grazia e, se muore in tale situazione, si salva.
5. Se invece le dovute disposizioni le ha espresse solo con una contrizione imperfetta, sebbene questa sia sufficiente per accostarsi alla confessione e ricevere l’assoluzione, non ritorna immediatamente in grazia di Dio.
In questo caso, negata l’assoluzione, il penitente rimane in peccato mortale.
6. Mi porti il caso di Lorenzo il Magnifico, al quale il Savonarola avrebbe negato l’assoluzione in punto di morte.
Quello che hai affermato non è vero.
Leggo in un libro di Tito Centi: “In uno di quegli ultimi giorni fu chiamato al suo (di Lorenzo, n.d.r.) capezzale anche fra Girolamo, che lo confortò e lo benedisse, come dettava al suo cuore sacerdotale la carità cristiana. Ma i contemporanei, pochi anni dopo, manipolarono quell’incontro in extremis, tessendovi attorno la leggenda della mancata assoluzione. Lorenzo si spense l’8 aprile, riconciliato con Dio e con gli uomini, per quanto è dato di sapere dai testimoni oculari del suo trapasso. I Piagnoni (fazione che parteggiava per il Savonarola n.d.r.), che qualche anno dopo imbastirono la leggenda di cui sopra, non si resero conto che con essa deformavano la figura morale del loro maestro” (Girolamo Savonarola, il frate che sconvolse Firenze, pp. 58-59).
7. Ma supposto anche che a Lorenzo il Magnifico fosse stata negata l’assoluzione, si può affermare senz’altro che morì senza ricevere i sacramenti, che sono i mezzi ordinari della salvezza.
Ma accanto ai mezzi ordinari Dio possiede anche quelli straordinari perché Gratia non alligatur Sacramentis (la grazia non è legata ai sacramenti).
Pertanto, anche supposta la negazione dell’assoluzione, Lorenzo avrebbe potuto emettere un atto di contrizione perfetta. E questa contrizione è sempre stimolata e accompagnata dalla grazia.
Per cui gli rimaneva ancora questa strada per salvarsi.
Questo è il motivo per cui la Chiesa non può decretare con formula solenne la presenza di una determinata persona all’inferno.
La Chiesa vede l’esterno, ma l’interno lo vede solo il Signore.
All’ultimo chissà quante persone si possono convertire. E ci auguriamo che lo facciano.
8. Nel caso in cui il sacerdote differisca l’assoluzione perché deve meglio consultarsi cercherà di stimolare il penitente ad atti di contrizione perfetta, che riportano già in grazia e danno la fiducia di essere in stato di salvezza..
Ti saluto, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo