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Quesito

Caro padre,
volevo fare una domanda circa un aspetto della Confessione, cioè il fatto che si debba dire anche quante volte si è fatto un certo peccato mortale, secondo il canone 988 del CIC. Ecco io ho parlato con diversi sacerdoti di questo aspetto e tutti, tranne uno, mi hanno detto che in verità dire il numero esatto delle volte che si è fatto un peccato non serve. Inoltre tutte le volte che mi sono confessato non mi è mai stato chiesto quante volte è stato commesso un certo peccato… insomma se fosse stato davvero importante dirlo, i vari confessori me lo avrebbero chiesto. Vorrei sapere in realtà come stanno le cose, cioè se è davvero necessario dirlo oppure no, anche perchè secondo un mio personale punto di vista sarebbe un aggravio inutile andare ad esaminarsi in maniera così minuziosa, visto che potrebbe anche essere fonte di ansie e scrupoli. Come ultima cosa vorrei sapere, anche se non è il mio caso, se una persona che si ricordasse perfettamente del numero di volte che ha commesso un peccato e non lo dicesse, farebbe una confessione sacrilega?
Grazie dell’attenzione


Risposta del sacerdote

Carissima,
1. non sei l’unica ad avere questo problema e per questo desidero dare una risposta pubblica.
Riporto anzitutto il canone 988 per intero:
§ 1. Il fedele è tenuto all’obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame.
§ 2. Si raccomanda ai fedeli di confessare anche i peccati veniali.

2. Va chiarito subito il motivo per cui si richiede che la confessione dei peccati gravi sia integra anche nel numero.
Il sacramento della Penitenza o confessione ha una duplice natura: medicinale e giudiziale.
Per quanto concerne la natura medicinale o terapeutica di questo Sacramento che è stato definito da Sant’Agostino “medicina di salvezza” (medicina salutis) si richiede che il sacerdote conosca la situazione morale del penitente. Ad esempio per quanto concerne la santificazione delle feste: una cosa è accusare che dall’ultima confessione si è saltata la Messa una volta e un’altra cosa è saltarla abitualmente.
Così come analogamente diversa sarà la terapica che un medico darà a chi gli accusa di aver avuto un forte malore da chi gli dice che questo forte malore lo coglie ripetutamente.

3. La stessa cosa vale anche per la natura giudiziale del sacramento che emerge chiaramente dalle parole con le quali il Signore ha istituito questo sacramento: “A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati” (Gv 20,23).
Il sacerdote deve sapere che cosa assolve: se assolve un peccato mortale, se assolve più peccati mortali, se assolve solo dei peccati veniali.

4. Tutto questo non è un’imposizione della Chiesa, ma emerge dalla natura stessa del sacramento così come l’ha determinata il Signore.
Per questo Giovanni Paolo II in un messaggio alla Penitenzieria (22.3.1996) ha ribadito che “la confessione deve essere integra, nel senso che deve enunciare tutti i peccati mortali, omnia peccata mortalia” (cfr. Trento, sess. XIV, cap. 5) e che questa necessità non è “semplice prescrizione disciplinare della Chiesa”, ma “di diritto divino, perché nella stessa istituzione del sacramento così il Signore ha stabilito”.

5. Il Papa poi prosegue: “Purtroppo oggi non pochi fedeli accostandosi al sacramento della penitenza non fanno l’accusa completa dei peccati mortali, nel senso ora ricordato del Concilio Tridentino e, talvolta, reagiscono al sacerdote confessore, che doverosamente interroga in ordine alla necessaria completezza, quasi che egli si permettesse una indebita intrusione nel sacrario della coscienza.
Mi auguro e prego affinché questi fedeli poco illuminati restino convinti, anche in forza di questo presente insegnamento, che la norma per cui si esige la completezza specifica e numerica, per quanto la memoria onestamente interrogata consente di conoscere, non è un peso imposto ad essi arbitrariamente, ma un mezzo di liberazione e di serenità” (Ib.).

6. Detto questo è doveroso aggiungere che il sacerdote sa già che in diversi casi non si può avere la conoscenza matematica del numero dei peccati gravi.
Per quanto concerne la bestemmia per alcuni è un vizio così radicato per cui neanche al termine di un’ora sanno quante ne hanno dette. Purtroppo è un intercalare pessimo.
Il sacerdote sa già che in loro vi è l’abitudine e capisce tutto.
Per chi invece è di coscienza più coltivata una sola bestemmia pesa come un macigno e sa dire con esattezza anche a distanza di tempo quanto volte ha bestemmiato: una o due o poche volte.

7. Per questo il Concilio di Trento dice: “Consta infatti che nella Chiesa non si esige altro dai penitenti se non che, dopo che ciascuno si sia esaminato diligentemente ed abbia esplorato tutti gli angoli e pieghe della coscienza, confessi quei peccati coi quali ricordi di aver offeso mortalmente il suo Signore e suo Dio;
tutti gli altri peccati che non tornano alla memoria di chi ha riflettuto diligentemente, s’intendono inclusi complessivamente nella medesima confessione; per essi diciamo col Profeta: “Assolvimi dalle colpe che non vedo” (Sal 18,13) (DS 1682).
Pertanto chi non ricorda il numero esatto dei peccati gravi non fa una confessione sacrilega perché non vi è in lui alcuna volontà di alterare l’accusa o confessione dei peccati commessi.

8. Venendo adesso al tuo caso, se devi accusare peccati gravi, dopo aver premesso da quanto tempo non ti sei confessata, dirai che quel determinato peccato ti è capitato di commetterlo una volta, due volte, poche volte, oppure, purtroppo di frequente o spesso.
Con questo, senza torture di coscienza, avrai detto tutto e il sacerdote avrà compreso e non ti farà alcuna domanda per integrare la confessione.

Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo