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Quesito

Caro Padre Angelo,
Vorrei porle una questione che in realtà sconfina tra il diritto canonico, la teologia morale e quella sacramentale.
Sappiamo tutti che l’attuale ordinamento canonico tutela il sigillo sacramentale della confessione in maniera assoluta, definendolo inviolabile senza possibilità di dispensa. Pertanto non c’è alcun dubbio che, stanti così le cose, sia impossibile ottenere qualsiasi forma di dispensa da esso.
Tuttavia mi domandavo se non fosse possibile al Romano Pontefice attenuare in un qualche modo questa disciplina ecclesiastica, casomai permettendo in qualche caso una dispensa eccezionale su qualche materia. Non sto parlando di convenienza, pongo la cosa su un piano puramente teorico.
Francamente non mi convince la risposta che risolve la questione mettendo il sigillo sacramentale nell’ambito del diritto divino. Anzitutto perchè nel corso della storia la disciplina a riguardo, pur garantendo sempre una certa riservatezza, è mutata e dunque non si vede perchè non potrebbe mutare ancora (es. Possibilità un tempo presente di una penitenza pubblica per un peccato di cui si ha conoscenza solo in foro interno). Secondariamente perchè esistono già casi di natura differente in cui il papa straordinariamente dispensa dalla legge divina in virtù della potestà vicaria (esempio scioglimento del vincolo matrimoniale valido per inconsumazione e in favore della fede).
Ecco le chiederei un parere in merito per cercare di capire fino a che punto questa materia è suscettibile di variazioni.

La ringrazio molto per il suo servizio e la sua disponibilità.
Cordiali saluti.
Claudio


Risposta del sacerdote

Caro Claudio,
1. il segreto  sulla materia della Confessione c’è sempre stato all’interno della Chiesa.
Anche quando la celebrazione di questo Sacramento era pubblica, anche quando si sapeva per quale motivo una persona faceva questa penitenza perché il peccato era noto a tutti, tuttavia l’accusa del peccato veniva sempre fatta al vescovo in maniera privata e  segreta.
Abbiamo un documento di papa San Leone Magno nel 459 col quale viene proibita la dichiarazione pubblica dei peccati, anche nel caso che il peccatore, per arrossirne maggiormente avesse voluto farla pubblicamente.
Il Papa dice: “Dispongo che venga rimossa in tutti i modi quella temerarietà che è anche contro la regola apostolica, di cui recentemente ho appreso, che ci viene commessa da alcuni” (DS 323).
Tra le motivazioni: “Affinché molti  non vengano allontanati dal beneficio della confessione perché si vergognano o perché temano che vengano svelati ai loro nemici dei fatti in base ai quali potrebbero essere colpiti dalle disposizioni della legge.
È sufficiente infatti quella confessione che viene offerta prima a Dio e poi anche al sacerdote che si aggiunge come intercessore per i peccati del penitente.
Infatti parecchi potranno essere invogliati alla confessione unicamente se la coscienza dei peccati non verrà resa pubblica alle orecchie del popolo” (DS 323).

2. Ti riporto anche il testo di san Tommaso che parla del segreto che deve tenere il sacerdote
“Il sacerdote è a conoscenza di quei peccati non come uomo, ma come Dio” (Somma teologica, Suppl., 11, 1, ad 2).
Sicché a chi gli chiede qualche cosa inerente all’accusa dei peccati di una persona deve rispondere che non sa niente.
Mentre infatti tutte le altre conoscenze le acquisisce in quanto uomo, qui invece le acquisisce in quanto è ministro di Dio, anzi, in quanto agisce in persona Christi, identificandosi con Cristo Dio.
Questo obbligo deriva dalla natura stessa del sacramento e pertanto è di istituzione divina, di diritto divino:
“Il precetto di custodire il segreto di confessione è implicito nel sacramento stesso.
Perciò come è di legge divina l’obbligo di fare la confessione, e non si può esserne dispensati da nessuna licenza o comando umano, così nessuno può essere obbligato o autorizzato da un uomo a svelare la confessione. Se quindi uno venisse comandato sotto la minaccia della scomunica di dire se è a conoscenza di quel dato peccato, non deve parlare: perché deve pensare che gli venga comandato sotto la condizione: se ne è a conoscenza come uomo. E anche se venisse espressamente interrogato circa la confessione, non deve parlare. Né per questo incorrerebbe la scomunica, non essendo egli soggetto al superiore se non come uomo; ora, egli è a conoscenza di quei peccati non come uomo, bensì come Dio” (Ib., ad 2).
“Perciò, senza pregiudizio per la coscienza un confessore può giurare di non sapere quello che sa solo come Dio” (Ib., ad 3).

3. Il confronto che hai fatto con il matrimonio rato e non consumato che viene sciolto per dispensa del Papa non tiene.
Anzitutto perché il Papa scioglie un matrimonio al quale manca ancora una perfezione che gli è richiesta.
In secondo luogo perché quando scioglie tale matrimonio, lo scioglie, sì, in virtù del potere che gli ha conferito Gesù Cristo, ma in quel momento non agisce in persona Christi, e cioè identificandosi con Cristo come fa il ministro del sacramento. Agisce come uomo, come capo supremo della Chiesa al quale Cristo ha conferito determinati poteri.
Parimenti proprio perché agisce come uomo non può dispensare un confessore che conosce i peccati accusati non perché è uomo, ma come Dio”.

4. Da ciò che è di diritto divino nessuno può dispensare.
Tant’è vero che quando si riceve l’assoluzione dei peccati senza l’accusa dei peccati gravi perché vi sono oggettivi impedimenti, rimossi gli impedimenti, i peccati devono essere accusati.

5. Nessuna motivazione eccezionale può spingere il Papa ad attenuare tale dispensa.
Non ne ha il potere.
Il sacerdote quando confessa ha Dio come suo superiore diretto, non il Papa.
Tant’è che la sua sentenza è inappellabile. Non può essere portata davanti a nessun giudice umano, a nessun tribunale, e neanche davanti al Papa.

6. E così rimane tutelato il bene dei fedeli, per il quale è stato istituito questo sacramento.
È ben vero dunque quanto asseriva San Leone Magno: “Parecchi potranno essere invogliati alla confessione unicamente se la coscienza dei peccati non verrà resa pubblica”.

7. Ti ringrazio del quesito che mi ha permesso di ribadire la dottrina della Chiesa su questo punto.
Ogni fedele dunque può stare tranquillo perché nessun Papa potrà dispensare anche minimamente dal segreto della confessione.

Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo