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Salve padre Angelo.
sono stato piacevolmente sorpreso dal sito amicidomenicani dove risponde in modo assai preciso a molte domande, e penso sia veramente cosa buona e giusta che una persona dotata di conoscenza e talento si adoperi attivamente per il bene del prossimo. Premetto che non sono un grande esperto in materia religiosa (chi può esserlo d’altronde?), ma me ne interesso occasionalmente.
Mi assilla un dubbio: non preciserò le circostanze specifiche che mi hanno portato a dar peso alla domanda, perchè voglio che la sua risposta sia di utilità generale.
Supponiamo che un cattolico si trovi a vivere in un luogo ove vi sia la totale assenza di preti cattolici, ma vi siano chiese di altre denominazioni cristiane, che potrebbero indicarsi come eretiche, scismatiche, scomunicate. Ipotizzando che tali cristiani riconoscano il sacramento dell’eucaristia, sarebbe lecito per il cattolico in questione avvicinarvisi?
S. Tommaso nella Summa, III.82 afferma che tali sacerdoti non perdono il potere di consacrare, ma che l’atto è illecito (7), inoltre specifica che non è lecito nemmeno ricevere da loro il sacramento (9). Inoltre la comunione “necessita” (spesso) della precedente penitenza, e (ammesso che tali eretici ecc riconoscano il sacramento della penitenza), non si potrebbe nemmeno ricevere tale sacramento (supplemento, 19.6).
Insomma, un cattolico in questa triste condizione, come dovrebbe comportarsi? Privarsi dei sacramenti o partecipare ai sacramenti degli eretici?
Suppongo che questioni abbastanza simili siano sorte al concilio di Trento, ma non ho ancora avuto il tempo di studiarne gli atti, e mi affido a qualcuno che ne sa di più, come lei. Come si affrontò il problema all’epoca?
Se vuole, per completezza, può dirmi anche quali sono le posizioni odierne della chiesa, ma sarei più interessato a quelle pre-contemporanee (essere interessato anche alla storia non penso sia un peccato, giusto?). So che negli ultimi decenni l'”apertura” è stata grande e che ora Roma è in comunione o quasi con il 99% dei cristiani.
La ringrazio anticipatamente, e le rivolgo le mie preghiere, e prego il Signore che le dia sempre la forza di perseverare.
FC


Carissimo,
la tua domanda mi permette di fare alcune precisazioni.

1. Innanzitutto va detto che cosa la Chiesa insegna sulla validità dei sacramenti celebrati da eretici, scismatici,…
Ebbene, se i sacerdoti in tali chiese hanno il potere di ordine garantito dalla successione apostolica (e cioè da una catena ininterrotta di ministri che infine hanno ricevuto tale potere dagli apostoli) i sacramenti da essi celebrati sono validi.

2. Ecco la motivazione portata da San Tommaso: “Il potere di consacrare l’Eucaristia appartiene al carattere dell’ordine sacerdotale.
Ma il carattere, essendo dato con una consacrazione, è sempre indelebile, come abbiamo visto, così come è perpetua, indelebile e irripetibile la consacrazione di qualsiasi cosa.
È chiaro quindi che il potere di consacrare non si perde con la degradazione. Scrive infatti S. Agostino: “L’uno e l’altro”, cioè il battesimo e l’ordine, “sono sacramenti e vengono conferiti all’uomo mediante una consacrazione: la prima quando si battezza, la seconda quando si ordina. Perciò di nessuno dei due ai cattolici è lecita la ripetizione” (Contra Parmen. 2,13).
È evidente quindi che un sacerdote degradato ha la capacità di consacrare questo sacramento” (Somma teologica, III, 82, 8).

3. San Tommaso poi soggiunge: “Il vescovo non dà il potere dell’ordine sacerdotale per virtù propria, ma strumentalmente quale ministro di Dio; e l’effetto di Dio non può essere cancellato dall’uomo, conforme alle parole: “Ciò che Dio congiunse, l’uomo non separi”. Quindi il vescovo non può togliere questo potere: come chi battezza non può togliere il carattere battesimale” (Ib., ad 2).

4. Tuttavia gli eretici in quanto tali sono scomunicati.
Per cui, sebbene celebrino validamente i sacramenti, li celebrano però illecitamente e pertanto compiendo di per sé un toccato mortale.
Per cui non è lecito chieder ad essi l’amministrazione dei Sacramenti né partecipare alle loro celebrazioni.

5. Ecco anche qui che cosa insegna San Tommaso: “I sacerdoti che siano eretici o scismatici o scomunicati o anche peccatori, sebbene, come si è detto sopra, abbiano il potere di consacrare l’Eucaristia, tuttavia lo esercitano illecitamente e peccano esercitandolo.
Ora, chiunque comunica con un altro nel peccato, ne viene a condividere la colpa, cosicché S. Giovanni parlando dell’eretico afferma: “Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie” (2 Gv 11).
Quindi non è lecito ricevere la comunione dai suddetti sacerdoti né ascoltare la loro messa” (Somma teologica, III, 82, 9).
In linea di principio questo è valido anche oggi e rimane valido sempre.

6. Può succedere però che col passare del tempo la Chiesa tolga la scomunica per poter riavvicinare questi fratelli nella fede e iniziare un dialogo. Lo fa perché le polemiche iniziali sono cessate e questi nostri fratelli sono in buona fede.
È ciò che ha inteso fare il Concilio Vaticano II con tutti i “fratelli separati”. Così venivano chiamati 50 anni fa.
L’eliminazione reciproca delle scomuniche è stata attuata da Paolo VI con il patriarca Atenagora di Costantinopoli.
Sicché è lecito partecipare alle celebrazioni dei Sacramenti (Confessione e Comunione) fatte dai sacerdoti ortodossi perché hanno conservato la successione apostolica.
Mentre i protestanti in genere, avendo negato e interrotto la successione apostolica, non celebrano validi sacramenti ad eccezione che per il Battesimo.

7. Ecco perciò l’attuale normativa della Chiesa espressa nel Codice di diritto Canonico:
Can. 844 – § 1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai ministri cattolici, salve le disposizioni dei §§ 2, 3 e 4 di questo canone e del can. 861, § 2.
§ 2. Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti
§ 3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.
§ 4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti”.

Ti ringrazio per la stima per il nostro sito.
Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo