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Quesito

Salve Padre,
avrei bisogno di un chiarimento su un mio dubbio….
È lecito per i coniugi fare la Comunione alla Messa se alcune ore prima hanno avuto un rapporto intimo?
Grazie per la sua disponibilità 


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. né la legge divina né la legge della Chiesa dice qualcosa in proposito.
Abbiamo tuttavia delle indicazioni interessanti in una doppia direzione.

2. La prima direzione è quella che non trova nulla di sconveniente tra il rapporto coniugale e la Santa Comunione.
Il Magistero della Chiesa dice che gli atti coniugali compiuti nell’intimità casta in modo veramente umano e cioè come dono vicendevole, puro e santo, sono moralmente sani e degni. Così si esprime il Concilio Vaticano II nella Gaudium et spes n. 49.
Il medesimo Concilio dice anche che “favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi” (Ib.).

3. San Tommaso, ben prima del Concilio Vaticano II, aveva detto: “Se all’atto matrimoniale si è spinti da una virtù: o dalla giustizia per rendere il debito coniugale; o dalla religione per procreare dei figli da consacrare al culto di Dio, allora questo atto è meritorio” (Somma teologicaSuppl. 41, 4).
Pertanto si deve concludere che trattandosi di un’azione buona e anzi meritoria non costituisce nessun impedimento per ricevere la Santa Comunione.

4. In questa medesima direzione porta l’esortazione a fare la Santa Comunione anche tutti i giorni.
Già San Tommaso diceva: “L’Eucaristia è cibo spirituale e perciò come ogni giorno ci nutriamo del cibo corporale, così è lodevole cibarsi ogni giorno di questo Sacramento” (Somma Teologica, III, 80, 10, ad 4).
Del medesimo sentire è anche il Catechismo della Chiesa Cattolica: “La celebrazione del sacrificio eucaristico è totalmente orientata all’unione intima dei fedeli con Cristo attraverso la Comunione. Comunicarsi è ricevere Cristo stesso che si è offerto per noi” (CCC 1382). E ancora: “È conforme al significato stesso dell’Eucaristia che i fedeli, se hanno le disposizioni richieste, si comunichino ogni volta che partecipano alla Messa” (CCC 1388).
“La Chiesa fa obbligo ai fedeli di intervenire alla divina Liturgia la domenica e le feste e di ricevere almeno una volta all’anno l’Eucaristia, possibilmente nel tempo pasquale (can. 920), preparati dal sacramento della Riconciliazione. 
La Chiesa tuttavia raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la santa Eucaristia la domenica e giorni festivi, o ancora più spesso, anche tutti i giorni” (CCC 1389).
Dal momento che queste esortazioni sono rivolte a tutti, e pertanto anche alle persone sposate, è implicito che si possa fare la Santa Comunione tutti i giorni anche se nel frattempo mi sono intimità coniugali.

5. Per evitare equivoci va ricordato che si parla di intimità casta. E  pertanto sono esclusi i rapporti contraccettivi perché alterano il disegno santificante di Dio sulla sessualità e sull’amore umano.
Qualora fosse presente la contraccezione è necessario confessarsi prima di fare la Santa Comunione, come ha ricordato Paolo VI: “E se il peccato facesse ancora presa su di loro, non si scoraggino, ma ricorrano con umile perseveranza alla misericordia di Dio, che viene elargita nel sacramento della Penitenza” (Humanae vitae, 25).

6. La seconda direzione è quella che fa riferimento a quanto dice la Sacra Scrittura: “Non rifiutatevi l’un l’altro, se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme, perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. Questo lo dico per condiscendenza, non per comando” (1 Cor 7,5-6).
Si tratta, precisa San Paolo, di un consiglio, non di un comando.
Di qui alcuni teologi moralisti non ho concluso che i coniugi di comune accordo possono decidere di astenersi dall’intimità coniugale in vista della Santa Comunione.
San Tommaso, commentando il consiglio di San Paolo, scrive: “Ora qui  (San Paolo) insegna che in questa interruzione si devono osservare tre cose: la prima è che l’interruzione avvenga di comune accordo (…).
La seconda è che sia per un certo tempo. Perciò soggiunge temporaneamente perché c’è un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci (Qo 3,5).
La terza è che questo venga fatto per un debito fine, cioè per atti spirituali, ai quali la continenza rende particolarmente idonei. Perciò aggiunge per dedicarvi alla preghiera per questo si legge “offerta e Libazione per il signore nostro Dio” (Gl  2,14) e più avanti si aggiunge: “Esca lo sposo della sua camera e la sposa del suo talamo”.

7. In conclusione è lecito a fare la Santa Comunione anche dopo gli atti coniugali, sebbene talvolta di comune accordo i coniugi possano astenersi lodevolmente per rendersi maggiormente idonei ad atti così fortemente spirituali.

Con l’augurio di ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera. 
Padre Angelo