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Quesito

Caro Padre Angelo,
In quali casi si può definire nullo un matrimonio? Se una persona si sposa in peccato mortale o scomunicata il matrimonio è valido?
Un saluto ed una preghiera


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1… Il matrimonio può essere nullo a causa degli impedimenti dirimenti.
Questi impedimenti sono molti.
Eccoli.

1. L’impedimento di età
– Can. 1083, § 1: “L’uomo prima dei sedici anni, compiti e la donna prima dei quattordici, similmente compiti, non possono contrarre un matrimonio valido”.

2. L’impedimento d’impotenza
– Can. 1084, § 1: “L’impotenza antecedente e perpetua a compiere la copula matrimoniale, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, tanto assoluta che relativa, rende nullo il matrimonio per la sua stessa natura”.

3. Il vincolo di un matrimonio precedente
– Can. 1085, § I: “Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato”.

4. La disparità di culto
– Can. 1086, § I: “Il matrimonio tra due persone, di cui una sia stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa sia stata accolta né abbia defezionato da essa con atto formale, e l’altra non sia stata battezzata, è invalido”.
Il Vescovo però può dispensare da questo impedimento

5. l’ordine sacro
– can 1087: “Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono costituiti negli ordini sacri”

6. Il voto pubblico perpetuo di castità
– Can. 1088: “Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità, emesso in un istituto religioso”

7. Il ratto della donna a scopo di matrimonio
– Can. 1089: “Tra l’uomo e la donna rapita o anche solo trattenuta con l’intento di contrarre matrimonio con essa, non può sussistere alcun matrimonio, tranne che, successivamente, la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio”.

8. L’impedimento di crimine
– Can. 1090, § 1: “Chi, allo scopo di contrarre matrimonio con una determinata persona, provoca la morte del coniuge di questa o del proprio coniuge, attenta invalidamente il matrimonio”.
– Can. 1090, § 2: “Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che abbiano inferto la morte al coniuge, cooperando insieme fisicamente o moralmente”.

9. L’impedimento di consanguineità
– Can. 1091, § 1: “Nella linea retta della consanguineità, il matrimonio è nullo fra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi che naturali”.
– Can. 1091, § 2: “Nella linea collaterale, il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso”.

10. L’impedimento di affinità
– Can. 1092: “L’affinità in linea retta dirime il matrimonio in qualunque grado”.

11. L’impedimento di pubblica onestà
– Can. 1093: “L’impedimento di pubblica onestà deriva da un matrimonio invalido a cui sia seguita la convivenza, oppure da un notorio o pubblico concubinato; dirime il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna e viceversa”.

12. L’impedimento di parentela legale
– Can. 1094: “Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, coloro che sono congiunti da parentela legale sorta da adozione”.

2… Il matrimonio può essere nullo anche per vizi nel consenso o nella forma.

3… Se una persona si sposa in peccato mortale o anche in stato di scomunica, sebbene illecito, tuttavia è valido.

Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo