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Quesito

Caro Padre Angelo,
scrivo per voler meglio comprendere un aspetto della gerarchia della Chiesa. Al can. 382 si dice che il Vescovo ha una potestà "ordinaria, propria e immediata" che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale; precisamente cosa si intende con ciascuno di questi aggettivi?
La ringrazio se saprà darmi una spiegazione,
Cordiali saluti


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1- il canone 131 del Codice di diritto canonico spiega che cosa s’intende per potestà ordinaria e per potestà propria.
La potestà ordinaria differisce dalla potestà delegata. Mentre quest’ultima viene concessa alla persona senza essere legata ad un ufficio, la prima invece è legata all’ufficio affidato.
Ad esempio il vescovo ha il potere ordinario di amministrare le cresime. Questo potere lo gode in quanto è vescovo.
Un altro sacerdote invece può essere delegato dal vescovo a conferire le cresime per quella determinata circostanza. Ma questo potere è un potere che gli è concesso al momento, è un potere delegato.

2. Chi all’interno della Chiesa gode di potestà ordinaria?
Lo dice il canone 134 § 1: “Col nome di Ordinario nel diritto s’intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericale, che posseggono almeno potestà esecutiva ordinaria”.

3. Il vicario generale della diocesi gode di potestà ordinaria.
Ma mentre quella del vescovo è una potestà ordinaria propria, quella del vicario generale è una potestà ordinaria vicaria.
Ciò significa che il vicario generale o i vicari episcopali esercitano la loro potestà in nome del vescovo e pertanto sono tenuti a “riferire al Vescovo diocesano sulle principali attività programmate e attuate” e inoltre non devono mai agire “contro la sua volontà e il suo intendimento” (can. 480).

4. Il vescovo invece non deve riferire a nessuno sulle nomine che fa in diocesi o sulle disposizioni che ha il potere di fare a termini di diritto.
La sua è una potestà ordinaria propria.

5. Inoltre la sua potestà è immediata perché non deve passare per mezzo di nessun altro o subire il controllo di qualcun altro nelle disposizioni e nelle nomine che fa.
Può consultarsi, anzi ha il dovere di consultarsi. Ma infine la disposizione o la nomina dipende dalla sua volontà.

Ti saluto, ti auguro ogni bene dalla ormai imminente venuta del Signore in occasione del suo natale e ti benedico.
Padre Angelo