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Quesito
Caro padre Angelo,
leggo che l’Ufficio Matrimoniale, uno dei tre uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede, si occupa di quanto concerne il “privilegium fidei”. Si interessa alle cause di scioglimento di matrimonio “in favorem fidei” e di altri aspetti del vincolo matrimoniale legati alla validità del Sacramento.
Ammetto che di queste cose so poco e niente. Me le potrebbe spiegare meglio?
La ringrazio
Alessandro
Risposta del sacerdote
Caro Alessandro,
1. il privilegio a favore della fede riguarda lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra non battezzati di cui uno poi passa alla fede cristiana.
2. Ne parla San Paolo quando scrive: “Agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha la moglie non credente e questa acconsente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente… Ma se il non credente vuole separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù: Dio vi ha chiamati a stare in pace!” (1 Cor 7,12-15).
È il cosiddetto privilegio paolino, dato in favore della fede (in favorem fidei).
In forza di esso può essere dichiarato sciolto il vincolo di un matrimonio contratto e consumato
tra non battezzati, quando uno dei coniugi si converte, viene battezzato e il coniuge non battezzato rifiuta la pacifica coabitazione.
3. Perché si possa usare del privilegio si richiede come prima condizione che il matrimonio sia stato contratto tra non battezzati e
che realmente sia valido.
In secondo luogo si richiede che uno dei
coniugi si converta e venga battezzato perché il privilegio è concesso in favore della fede.
In terzo luogo si richiede che l’altra parte rimanga non battezzata e rifiuti di coabitare pacificamente. La parte non battezzata si considera separata quando rende la coabitazione pericolosa per la fede o per i costumi oppure se impedisce che i figli nati o che potrebbero nascere siano educati nella fede cattolica. Oppure anche quando la coabitazione fosse gravemente ingiuriosa nei confronti della fede cristiana.
4. Accanto al privilegio paolino la disciplina della Chiesa ne ha ricavato un altro che passa sotto il nome di privilegio petrino, perché concesso dal papa.
Ecco come ne parla il Codice di diritto canonico: “Il non battezzato, che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui sia gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una a sua scelta, separandosi dalle altre. Lo stesso vale per la donna non battezzata, che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati" (Can. 1148, § 1).
Ti saluto, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo