Questo articolo è disponibile anche in: Italiano

Quesito

Rev. do padre Angelo,
La ringrazio per la Sua cortese risposta di qualche mese fa. Ho un altro dubbio da proporLe.
Nella diocesi in cui sono, il vescovo ha emanato delle direttive affinché la Prima Comunione e la Cresima si ricevano insieme in quinta elementare. La mia domanda è questa: può un parroco, che se non erro è il primo responsabile (dopo i genitori) della formazione cristiana dei fanciulli, permettere ad un bambino che egli giudicasse veramente pronto, di accostarsi alla S. Comunione prima di quell’età? In fondo il Codice di Diritto Canonico prescrive che nessuno – neanche un ministro della Chiesa – ha diritto di negare i Sacramenti a un fedele nelle debite condizioni. Questo per legge divina, non ecclesiastica. Allora mi chiedo: perché un bambino di 8 anni ad esempio, che ha raggiunto l’età di ragione e sa distinguere il pane comune dal Corpo di Cristo, dovrebbe attendere fino alla quinta elementare per ricevere Gesù eucaristico? Un vescovo ha diritto di imporre una scelta del genere a tutti senza eccezione? Non si va contro il decreto Quam singulari di San Pio X che prescrive di dare la Comunione il prima possibile ai bambino raggiunta l’età di discrezione?
Qui non si tratta di mancare di rispetto e obbedienza al vescovo diocesano, ma solo di capire se egli ha diritto di emanare norme tassative al riguardo, o può solo emanare direttive in linea teorica ("nella mia diocesi indicativamente i bambini ricevano la s. Comunione in quinta elementare, tuttavia se sussistono le condizioni possono riceverLa anche prima").
Spero di essere stato chiaro.

In Domino
D.S.


Risposta del sacerdote

Carissimo D. S.,
1. il Vescovo può dare determinazioni all’interno della sua diocesi sull’età della prima comunione e della cresima.

2. Tuttavia ogni legislatore sa che le sue norme non possono comprendere tutti i casi e sa in partenza, come dice san Tommaso, che vanno applicate nella maggioranza dei casi (ut in pluribus) e che in alcuni (ut in paucioribus) vi si dovrà derogare perché l’estrema osservanza della legge non si trasformi in una grave ingiustizia (ne summum ius fiat summa iniuria).

3. Pertanto se i genitori sono dell’avviso che il bambino sia preparato hanno il diritto di fruire della legislazione universale della Chiesa per non fargli mancare il bene così prezioso della Santa Comunione.
Ne parleranno con il parroco e se è necessario ne parleranno anche con il Vescovo.
Va detto che il Vescovo del tuo diocesi si è mostrato equilibrato. Infatti ha stabilito che “indicativamente i bambini ricevano la s. Comunione in quinta elementare”.
Egli stesso poi ha precisato che “se sussistono le condizioni, possono riceverLa anche prima”.
Credo dunque che sia possibile trovare una soluzione che salvi il diritto del bambino e nello stesso tempo la normativa data per la diocesi.

4. A proposito dell’età della prima Comunione mi piace riferire un passaggio autobiografico di Giovanni Paolo II nel libro “Alzatevi, andiamo”: “Una testimonianza toccante di amore pastorale per i bambini la diede un mio predecessore, San Pio X, con la decisione relativa alla prima Comunione. Egli non soltanto abbassò l’età necessaria per accostarsi al Mensa del Signore, cosa di cui approfittai io stesso nel maggio 1929, ma diede la possibilità di ricevere la Comunione anche prima di aver compiuto i sette anni, se il bambino mostra di avere sufficiente discernimento. La Santa Comunione anticipata fu una decisione pastorale che merita di essere lodata e ricordata, perché ha prodotto tanti frutti di santità e di apostolato tra i bambini, favorendo anche lo sbocciare di vocazioni sacerdotali» (Giovanni Paolo II, «Alzatevi, andiamo!», Roma 2004, p. 81).

5. Qualche anno fa il prefetto della Congregazione del Clero aveva scritto una lettera in occasione dell’anno eucaristico indetto da Giovanni Paolo II e concluso da Benedetto XVI.
In questa lettera si legge: “Un grande Papa, che venne dalla Chiesa canonizzato, San Pio X dedicò non poche attenzioni e sforzi pastorali proprio ai bambini; l’8 agosto 1910 veniva emanato il Decreto «Quam Singulari», mediante il quale il Santo Padre Pio X stabiliva che si potevano ammettere i bambini alla prima comunione fin dall’età di sette anni.
Fu quella una svolta molto importante per la pastorale dei bambini che, senza dover attendere più a lungo, potevano così accostarsi alla Comunione eucaristica, dopo aver ricevuto nelle loro parrocchie una debita preparazione che permetteva loro di apprendere i primi e fondamentali elementi della fede cristiana.
L’età della discrezione veniva infatti individuata, già a quel tempo, intorno ai sette anni, quando cioè si poteva distinguere il pane comune dal Pane eucaristico, vero Corpo di Cristo.
Non pochi sono convinti, insieme a San Pio X, che questa prassi di far accedere i bambini alla Prima Comunione fin dall’età di sette anni abbia portato alla Chiesa grandi grazie.
Del resto non bisogna dimenticare che nella Chiesa primitiva veniva amministrato il sacramento dell’Eucaristia ai neonati, subito dopo il battesimo, sotto le specie di poche gocce di vino.
Permettere che i bambini possano ricevere il prima possibile Gesù eucaristico è stato per molti secoli uno dei punti fermi della pastorale per i più piccoli nella Chiesa, consuetudine che venne ripristinata da San Pio X ai suoi tempi e che è stata lodata dai suoi Successori, come anche più volte dal nostro Santo Padre Giovanni Paolo II” (8 gennaio 2005).

6. Il can. 914 ha recepito pienamente questo pensiero e determina così la disciplina della Chiesa: “È dovere innanzitutto dei genitori e di coloro che ne fanno le veci, come pure del parroco, provvedere affinché i fanciulli che hanno raggiunto l’uso della ragione siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati di questo divino cibo”.

Ti assicuro la mia preghiera e ti benedico.
Padre Angelo