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Quesito

Carissimo Padre Angelo, Dio la benedica.
una breve domanda.
Mi dicono che c’è differenza tra Magistero ordinario o straordinario e Santa Sede.
La prego di pregare per me, io ricambierò.
Con affetto, Dio la benedica

Daniele


Risposta del sacerdote

Caro Daniele,
1. ecco che cosa dice il Codice di diritto canonico.
“Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana” (can 361).
Ora i documenti dei dicasteri della Santa Sede che trattano argomenti di fede e di morale e che sono approvati dal Papa hanno valore di magistero.
Ma tanti atti di questi dicasteri (la quasi totalità) sono di carattere amministrativo. Sono atti di governo e pertanto non c’entrano col Magistero.

2. Il Magistero della Chiesa può essere straordinario (detto anche “solenne”) e ordinario.
Ne ho già parlato altre volte. Ti rimando in particolare ad una risposta: “?AD – Se il magistero ordinario e autentico della Chiesa sia fallibile
www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=376

Adesso però ti ripropongo in breve quanto dice il Codice di diritto canonico.

3. Ecco quanto dice a proposito del Magistero solenne o straordinario:
Can. 749
§ 1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell’infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.
§ 2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell’infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un’unica sentenza da tenersi come definitiva nell’insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi.
§ 3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita se ciò non consta manifestamente”.

4. Ed ecco quanto dice del Magistero ordinario, del quale se ne possono distinguere due forme.
La prima equivale al magistero infallibile della Chiesa.
Di essa ne parla il Codice di diritto canonico al seguente canone:
Can. 750
Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

5. La seconda forma invece consiste nel magistero ordinario, detto anche magistero autentico.
Anche a questo proposito ecco che cosa dice il Codice:
Can. 752
Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell’intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda”.

Ti assicuro volentieri la mia preghiera, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo