Questo articolo è disponibile anche in: Italiano Inglese Spagnolo Francese
Quesito
Buongiorno Padre Angelo.
Le chiedo in che modo un Voto alla Madonna fatto dai miei compaesani nel 1600 (13 aprile, Domenica in Albis), rinnovato nel 1800 (8 settembre, Natività di Maria) per chiedere la protezione dalle epidemie, di peste e di colera, sia oggi vincolante per noi, nella forma in cui è stato emesso.
Allego la pergamena con il testo del voto (…) con le promesse che furono poi rinnovate in occasione del secondo.
Ad oggi la Festa del Voto ha sostituito nel mio paese quella del Santo Patrono, ma certo non osserviamo tutte le disposizioni elencate
La ringrazio molto e le auguro una buona, Santa Pasqua!
Alessandra Brasa
Gaggio Montano (BO)
Risposta del sacerdote
Cara Alessandra,
1. Il voto, proprio perché è l’auto determinazione libera a compiere qualche pratica particolare, obbliga solo chi l’ha emesso.
Pertanto il voto fatto dai padri non obbliga i figli di generazione in generazione.
La stessa cosa vale anche per le comunità, tanto religiose quanto civili.
2. Ci si può chiedere allora quale senso abbia fare un voto come ad esempio quello fatto dal tuo paese che vincoli fino fine alla fine del mondo se i posteri non ne sono tenuti.
3. Per comprenderlo è necessario ricordare che il voto è una legge, un’obbligazione che uno dà a se stesso.
È una legge particolare.
4. Le nostre comunità civili o religiose possono darsi delle leggi particolari alle quali si obbligano.
Ad esempio una città o un paese hanno la facoltà di stabilire quale sia il santo patrono e il giorno in cui anche sotto il profilo civile si celebra la sua festa con tanto di vacanza da scuole, ecc…..
Così pure ha la facoltà di dare un nome ad una determinata via o piazza.
Ugualmente ha l’autorità di porre dei divieti, salva evidentemente la legge generale dello stato.
Emanata una legge particolare, tutti i membri di quella comunità sono tenuti ad osservarla per sempre fino a quando no viene abrogata.
5. Allora per i voti fatti da una comunità va distinto l’obbligo dell’osservanza della legge da quello dell’espletazione del voto.
La legge particolare che la tua comunità si è data (chiamare il tuo paese Gaggio, terra della Vergine del Santissimo Rosario, il digiuno prescritto per il sabato antecedente la domenica in albis, la Santa Comunione in quella domenica, la solenne processione, commutabili nella recita di una terza parte del Santo Rosario per chi non potesse soddisfare tali prescrizioni) è una legge tuttora vigenteperché non è stata mai abrogata.
È una legge che vi siete data e che non è stata abrogata.
6. Da chi può essere abrogata?
Poiché nel testo si legge che “la comunità di Gaggio promette a Dio hora per sempre con voto solenne” vuol dire che non si tratta di un voto qualsiasi, ma di un voto solenne.
I voti solenni sono ricevuti come tali dalla Chiesa e perciò stesso sono dispensabili solo dalla Santa Sede.
6. Tuttavia, sebbene solenne, quel voto obbligava solo i vostri padri.
Non poteva e non può obbligare tuttora, e cioè voi, i posteri.
Per cui vi trovate dinanzi ad una legge che vi siete data e pertanto vi obbliga, ma non vi obbliga più sotto voto.
Ciò significa che se voi non adempite questa legge venite meno ad un vostro dovere, ma non commettete peccato perché le leggi particolari sono leggi meramente penali.
Solo le inadempienze alle leggi generali dello Stato o della Chiesa, in quanto sono società perfette, costituiscono anche un peccato.
7. Tuttavia se voi che siete gli attuali abitanti adempite tali pratiche compite non solo un’opera buona, ma un’opera che agli occhi del Signore ha un merito più grande, perché deriva da un obbligarsi volontario che stringe maggiormente a Dio. È come se rinnovaste il voto.
8. La vostra comunità come tutte quelle che hanno ereditato tali leggi particolari fanno bene a conservarle.
Sono parte del patrimonio di bene comune che hanno ereditato dai loro padri, rendono testimonianza dell’esperienza della loro fede e sono un caldo incitamento a fare la stessa cosa.
È un dovere rispettarle, almeno fino a quando non vengono abrogate di diritto o di fatto.
Ripeto però: non obbligano sotto forma di peccato.
9. In conclusione, dal momento che permane la legge particolare che il paese si è data, c’è obbligo di fare la festa.
Tuttavia non obbliga sotto pena di lesione del voto perché il voto impegna solo chi l’ha fatto.
Ma chi vuole compiere tutte le pratiche del voto fa una cosa lodevole e meritevole davanti a Dio per la vita presente e per quella futura.
Ti auguro una felice continuazione delle feste pasquali.
Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo