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Quesito
Caro Padre Angelo,
l’insegnante di religione ha affermato che i documenti dei pontifici consigli e delle congregazioni della Santa Sede possono essere non condivisi dal fedele cattolico.
E’ vero ciò?
Grazie
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. l’istruzione della Congregazione per la dottrina della Fede “Donum veritatis” sulla vocazione ecclesiale del teologo (24.5.1990), firmata allora dal Card. Ratzinger, afferma che “il pontefice romano adempie la sua missione universale con l’aiuto degli organismi della Curia Romana, ed in particolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale.
Ne consegue che i documenti di questa Congregazione approvati espressamente dal Papa partecipano al Magistero ordinario del successore di Pietro” (n.18).
2. Come vedi, sebbene vengano menzionati anche gli altri organismi della Santa Sede, si fa una particolare menzione per la Congregazione della Dottrina della fede.
Il valore dei vari documenti emerge dagli argomenti trattati e dal tenore con cui i documenti si esprimono.
Pertanto non impegnano nella fede tutti nel medesimo modo.
3. La recente Istruzione della Congregazione per la dottrina della Fede Dignitas personae (8.9.2008), “su alcune questioni di bioetica”, scrive:
“I fedeli si impegneranno con forza a promuovere una nuova cultura della vita, accogliendo i contenuti di questa Istruzione con l’assenso religioso del loro spirito, sapendo che Dio offre sempre la grazia necessaria per osservare i suoi comandamenti e che in ogni essere umano, soprattutto nei più piccoli, si incontra Cristo stesso (cf. Mt 25, 40)” (n. 37).
L’assenso religioso è l’ossequio di intelletto e di volontà richiesto dal Concilio Vaticano II (Lumen gentium 25).
4. La nota illustrativa della Congregazione per la Dottrina della fede alla lettera motu proprio di Giovanni Paolo II Ad tuendam fidem (18.5.1998) dove si parla dell’adesione “con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo”, specifica: “A questo comma appartengono tutti quegli insegnamenti in materia di fede o morale presentati come veri o almeno come sicuri, anche se non sono stati definiti con giudizio solenne né proposti come definitivi dal magistero ordinario e universale”.
Il documento poi va avanti così: “Tali insegnamenti sono comunque espressione autentica del magistero ordinario del romano pontefice o del collegio episcopale e richiedono, pertanto, l’ossequio religioso della volontà e dell’intelletto. Sono proposti per raggiungere un’intelligenza più profonda della rivelazione, ovvero per richiamare la conformità di un insegnamento con le verità di fede, oppure infine per mettere in guardia contro concezioni incompatibili con queste stesse verità o contro opinioni pericolose che possono portare all’errore”.
E conclude: “La proposizione contraria a tali dottrine può essere qualificate rispettivamente come erronea oppure, nel caso degli insegnamenti di ordine prudenziale come temeraria o pericolosa e quindi certamente non può essere insegnata (tuto doceri non potest)”.
5. Mi pare che questo commento sia chiaro almeno per i pronunciamenti della Congregazioni per la dottrina della fede.
Per gli altri documenti, come ho detto, bisogna analizzare se si tratta di contenuto dogmatico (e allora si richiede l’ossequio della mente e della volontà) oppure di disposizioni solamente disciplinari, che richiedono però l’obbedienza.
Mentre ti porgo i più cordiali auguri di un Santo Natale e di un felice anno nuovo ti benedico.
Padre Angelo