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Quesito

Gentile padre Angelo,
Volevo chiederle un chiarimento in merito al rispetto della legge.
Ho letto che in teologia morale si è soliti distinguere fra leggi precettive, leggi penali e leggi miste.
Le leggi precettive sarebbero leggi che impongono degli obblighi morali, ma senza determinare delle pene per i trasgressori.
Le leggi penali sarebbero invece delle leggi che obbligano moralmente solo a subire la pena prevista dalla norma in caso di trasgressione, senza implicare un obbligo morale al loro rispetto, anche se quest’ultimo punto dipenderebbe, in un’ultima analisi, dall’intenzione del legislatore di apporre o meno una sanzione soprannaturale alla legge promulgata.
Infine, le leggi miste sarebbero una combinazione delle precettive e delle penali. La mia domanda è: nella legislazione civile odierna, che esempi abbiamo di queste leggi meramente penali, precettive o miste? Dato che ormai in Italia e nella maggior parte dei paesi del mondo è evidente che i vari legislatori abbiano rinunciato ad apporre una sanzione soprannaturale alle proprie leggi, significa che le leggi civili odierne rientrino fra le leggi meramente penali e che, per il resto, obblighino solo nella misura in cui “confermano” la legge naturale?
La ringrazio per l’eventuale risposta e la saluto cordialmente, ricordandola nelle mie preghiere.


Risposta del sacerdote

Carissimo, 
1. la triplice distinzione delle leggi mi sembra complicata, anche se i contenuti racchiusi sono veri.
Al suo posto San Tommaso proporrebbe una duplice distinzione, più semplice, tra leggi morali e le leggi positive.

2. Le leggi morali hanno per autore Dio.
Le leggi positive hanno per autore l’autorità civile.

3. Le leggi morali onerano sempre in coscienza, sicché la loro trasgressione costituisce peccato.
Per le leggi positive va fatta una distinzione tra leggi emesse da una società perfetta e leggi emesse da una società imperfetta.

4. Si dicono società perfette quelle che sono sufficienti da sole per attingere il proprio fine o perfezionamento e sono indipendenti da altre società.
Società perfette sono lo stato e la Chiesa.
Per diritto naturale o a motivo della fede sono preesistenti all’individuo, il quale si trova normato da tali leggi.
La violazione di tali leggi costituisce peccato davanti a Dio.

5. Le società imperfette nascono dalla volontà dei contraenti e ognuno è libero di parteciparvi o meno.
Sono società imperfette le organizzazioni umane, quali gli ordini religiosi, le associazioni di vario tipo, i club,…).
Le leggi emesse da tali organizzazioni non vincolano in coscienza, e cioè sotto peccato. La loro violazione però è passibile di pena.

6. San Domenico, in maniera innovativa, ha voluto che le norme del suo Ordine non obbligassero i frati sotto peccato.
Ricordo che quand’ero novizio nell’Ordine domenicano, la prima volta che ho accusato di aver mancato al silenzio prescritto dalle Costituzioni, il confessore ha subito troncato dicendo: “Non è materia di confessione”.
Conscio di questo, il beato Piergiorgio Frassati esortava ad entrare nel terz’Ordine domenicano anche perché un’eventuale trasgressione della Regola non costituiva peccato e materia di confessione.

7. Le leggi che non onerano in coscienza, in gergo teologico vengono dette leggi meramente penali.
Ciò significa che chi le trasgredisce può subire una pena da parte delle autorità, ma non costituisce peccato e pertanto materia di confessione.
Anche le Costituzioni delle nuove Congregazioni religiose, a partire dal 1901 con le “Norme della Sacra Congregazione dei vescovi e dei religiosi” obbligano solo “ad poenam” e non sotto peccato.
In altre parole, le infrazioni a tali leggi costituiscono colpa giuridica, ma non colpa morale.
Più che di legge, hanno valore di normativa. 

8. Il buon senso stesso è pronto a riconoscere l’esistenza di tali leggi almeno per le società imperfette organizzate liberamente dagli uomini. 
Si pensi, ad esempio, alle infinite associazioni culturali, sportive, assistenziali, per impegnare meglio il tempo libero… Nessuno è costretto ad aderire. Chi vi aderisce deve fare certamente del proprio meglio nel promuovere il bene comune dell’associazione.
Tuttavia può rinunciare ai propri diritti. La trasgressione di tali norme è passibile di pena. Ciò significa che in forza del regolamento si può essere privati della voce attiva o passiva (votare o essere votati) o estromessi.

9. Infine, nessuna autorità civile può emettere sanzioni soprannaturali. Questo può farlo solo la Chiesa ed esclusivamente per la vita presente.
Le leggi emanate dallo stato onerano in coscienza (sotto pena di peccato) sia quando confermano il diritto naturale sia nel suo ulteriore legittimo sviluppo, come ad esempio l’obbligo di contribuire al bene comune andando a votare, fino alle determinazioni più arbitrarie (ad esempio: si vota solo in tal giorno e fino alla tale ora) purché tali determinazioni non vadano contro il diritto naturale.

 Con l’augurio di un sereno prosieguo delle feste natalizie, ti benedico.
E mentre ti ringrazio per la preghiera che mi hai assicurato, ti accompagno volentieri con la mia.
Padre Angelo