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Quesito

Caro Padre Angelo,
Ieri, partecipando alla messa domenicale, sono rimasto turbato dalle parole di Gesù nel Vangelo. Egli infatti diceva: “Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio”.
Ecco di queste parole pronunciate vorrei chiederle qualche delucidazione. Può mai avere colpa un uomo che sposa una donna ripudiata? 
Spero in una sua risposta.. La abbraccio in Cristo e prego per questo servizio importante che offre per noi, aiutandoci a capire e conoscere meglio Gesù.


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. va detto anzitutto che il ripudio della moglie non annulla il matrimonio.
Con il consenso coniugale due persone si espropriano nel nucleo più profondo di se stesse.
Da quel momento ognuna delle due appartiene indissolubilmente all’altra tanto nella buona come nella cattiva sorte.
Anche qualora uno ripudiasse la moglie, non diventa perciò stesso libero. Ma rimane suo, di lei.
E lei, pur ripudiata, rimane sua, di lui.

2. Ecco perché sposare una ripudiata è la stessa cosa che compiere adulterio.
Pertanto quando Gesù dice: “e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio” (Mt 5,32) non dice nulla di nuovo.
Ha voluto ricordare agli israeliti quello che si fa nel momento del matrimonio.

3. Gesù riprende questo discorso nel capitolo diciannovesimo di Matteo quando alla domanda se sia “lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo” “rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?
Così che non sono più due, ma una carne sola.
Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi»” (Mt 19,4-6).

4. Le parole “Così che non sono più due, ma una carne sola” (Mt 19,6) sono commentate dalla Bibbia di Gerusalemme con quest’annotazione lapidaria:  “Affermazione categorica dell’indissolubilità del vincolo coniugale”.

5. Lo Pseudo Crisostomo a suo tempo aveva scritto: “Non è l’atto del matrimonio che costituisce l’unione coniugale, ma la volontà; di conseguenza non è la separazione del corpo che la distrugge, ma la separazione della volontà.
E per questo che chi rimanda la propria moglie (…) resta il marito di questa prima; poiché sebbene separati nel corpo, restano congiunti nella volontà” (Commento a Matteo 19,9).

Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo