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Quesito
Buonasera Padre. Prima di tutto Buon Natale.
Ora le pongo questo quesito.
Il sacerdote durante la messa rivolto ai fedeli ha detto pensate ognuno ai vostri peccati e nel mentre ha assolto tutti. Ma che significa?
Non serve la confessione individuale?
Una mia amica dice che è valida perché agli inizi si faceva così. Quindi anche oggi ha la stessa validità?
Grazie.
Risposta del sacerdote
Carissima,
1. l’assoluzione collettiva dei peccati è valida e lecita solo in pericolo di morte e con la condizione che i peccati gravi o mortali vengano poi accusati in una confessione individuale.
2. Nel caso da te menzionato si tratta di un abuso da parte del sacerdote, per cui l’assoluzione che ha dato è invalida, oltre che illecita.
Da un punto di vista oggettivo ciò che ha fatto costituisce peccato grave.
3. Infatti l’unica forma ordinaria per la remissione dei peccati è la confessione individuale.
Questo perché il sacramento della penitenza o confessione ha un duplice scopo: medicinale e giudiciale.
Il sacerdote infatti deve sapere che cosa assolve, deve sapere quali sono i mali di cui è colpito il penitente per dare la medicina opportuna.
4. Può capitare infatti che il sacerdote non possa dare la assoluzione.
Istituendo il sacramento Gesù non ha detto di dare a tutti indistintamente il perdono dei peccati, ma ha pronunziato queste precise parole: “A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati” (Gv 20,23).
Ciò vuol dire che il sacerdote deve esprimere una valutazione per aiutare il penitente. È un suo preciso e grave dovere.
5. Nel caso da te menzionato, tra i presenti potevano essercene alcuni che non avevano affatto le disposizioni del pentimento dei peccati o il proposito di cambiar vita.
6. Se poi ha detto semplicemente di pensare ai propri peccati, ha dato alla gente la possibilità di pensare e di pentirsi in maniera distinta dei propri peccati?
7. Va ricordato inoltre che il potere di assolvere i peccati non è automatico per un sacerdote ma si richiede di avere la giurisdizione e cioè l’autorizzazione di assolvere i peccati.
Tale autorizzazione può essere legata all’ufficio, come ad esempio essere per il parroco oppure perché viene concessa dietro richiesta, come ad esempio è nel mio caso perché sono un sacerdote ma non ho la guida di una parrocchia.
L’autorizzazione può essere tolta, come nel caso della sospensione a divinis, o comunque può essere limitata.
Nel nostro caso è limitata ai casi straordinari, come ad esempio avviene quando una moltitudine è in pericolo di vita.
Fuori di questi casi, il sacerdote non ha l’autorizzazione di dare la soluzione in maniera collettiva, che proprio per questo risulta non soltanto illecita ma invalida.
Ciò che il sacerdote ha fatto di per sé è grave e avrebbe anche il dovere di riparare il male causato ai fedeli.
8. Neanche al tempo del coronavirus avrebbe potuto fare una cosa del genere.
Il 20 marzo 2020 – nel periodo più cruciale della pandemia coronavirus – mons. Krzysztof Nykiel, reggente della Penitenzieria Apostolica, alla domanda: “In questa situazione di emergenza, il telefono o l’email possono essere considerati in casi eccezionali strumenti idonei per la confessione? Ci si può confessare, in alcuni casi, senza la mediazione del sacerdote, interiormente e direttamente con il Signore?” ha risposto così: “La Confessione sacramentale non può avvenire per telefono o l’email o con altri strumenti di comunicazione per motivi legati alla tutela del sigillo sacramentale. E soprattutto ci vuole la presenza fisica del penitente.
Tramite questi mezzi di comunicazione invece, il sacerdote può eventualmente fornire utili consigli spirituali al fedele, consolarlo o rinfrancarne la speranza, ma non impartire l’assoluzione sacramentale.
Quanto alla possibilità di confessarsi interiormente, senza l’intervento di un sacerdote, la Chiesa ha sempre ribadito che la confessione individuale e integra dei peccati con l’assoluzione egualmente individuale costituisce l’unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa” (Reconciliatio et paenitentia, 33).
In momenti di particolare gravità, quando non vi siano assolutamente le condizioni per accostarsi al sacramento della Penitenza nella forma consueta della confessione personale, la Chiesa stessa prevede la possibilità di ricevere il perdono del Signore nella forma del cosiddetto votum sacramenti, cioè esprimendo il sincero desiderio di ricevere il sacramento della Riconciliazione e proponendosi di celebrarlo successivamente, non appena possibile.
Secondo il giudizio del vescovo diocesano, se la situazione impedisce di ricevere l’assoluzione sacramentale nella forma ordinaria,la confessione individuale in questo tempo di emergenza potrebbe essere sostituita da un atto di sincera contrizione, espresso magari con una formula di preghiera (Confesso a Dio Onnipotente. Atto di dolore…) o con parole nostre, e compiendo se possibile un gesto penitenziale (digiuno, veglia di preghiera o elemosina), fino alla futura celebrazione del sacramento nella sua forma consueta” (testo consultabile ondine all’indirizzo web: https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020
9. Come si vede neanche in questo caso era prevista la assoluzione collettiva.
Avrebbe invece potuto stimolare un sentimento di sincero pentimento dei propri peccati col proposito di confessarli appena possibile.
In questo caso, raggiunto dalla grazia di Dio, poteva fare la Santa Comunione.
Ti benedico, ti ricordo nella preghiera e ti auguro ogni bene.
Padre Angelo