Quesito
Ave Maria Padre Angelo,
vorrei farvi una domanda per quanto riguarda la figura del padre spirituale e del confessore.
Il mio padre spirituale deve sapere i miei peccati o posso anche dirli solo al confessore?
E per quanto riguarda il peccato in generale, quanto bisogna essere specifici cioè che limite si deve avere nel raccontare un peccato?
Per esempio, per quanto riguarda la pornografia in cui mi è capitato spesso di cadere, devo dire se ho visto qualcosa di più grave rispetto ad un’altra?
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. il meglio sarebbe che il padre spirituale coincida con il confessore.
Perché è nella natura delle cose che il padre spirituale non può guidare in maniera corretta se non conosce intus et in cute (all’interno e all’esterno) un determinato soggetto.
Se non conoscesse anche l’interno e si attenesse solo all’esterno, potrebbe sbagliare e prendere delle cantonate.
2. Per la seconda domanda: il peccato va confessato nella sua specie e nelle circostanze che mutano la specie.
Ad esempio, non è sufficiente dire: “Ho commesso un peccato grave” perché in tal modo il sacerdote, come medico dell’anima, non conosce la patologia del soggetto.
È necessario specificare l’identità del peccato.
3. Non si richiede affatto la descrizione del peccato. Soprattutto per il sesto comandamento è necessario rispettare la santità del sacramento.
Ma vi possono essere circostanze che mutano la specie del peccato: ad esempio, un conto è commettere atti impuri da solo, un altro conto con il proprio fidanzato o con il proprio sposo, e un altro conto ancora con persone del medesimo sesso perché in quest’ultimo caso secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica si tratta di un peccato che grida verso il cielo (cfr. CCC 1867).
4. Per la pornografia è sufficiente dire che si è fatto uso di materiale pornografico. Talvolta si può aggiungere: di vario tipo, senza scendere in ulteriori specificazioni.
5. L’insigne teologo moralista domenicano Dominicus Prümmer dice che Sant’Antonino, San Tommaso, San Bonaventura Sant’Alfonso e quasi tutti i teologi moralisti degli ultimi secoli negano l’obbligo dell’accusa delle circostanze che aggravano di poco o di nulla il peccato (Manuale teologia moralis, III, 369).
6. Ma anche sulle circostanze notevolmente aggravanti, secondo i medesimi autori, non c’è l’obbligo dell’accusa, sebbene nella prassi consiglino la confessione di tutte le circostanze.
Il Prümmer dice che il concilio di Trento tenne il massimo silenzio su questo argomento. A differenza del Catechismo Romano in cui si legge: “Non bisogna quindi limitarsi a narrare i peccati più gravi, ma anche le loro circostanze, quelle ovviamente che ne aggravano o ne diminuiscono notevolmente la malizia” (Catechismo Romano, § 255).
Ma poiché diverse sono le interpretazioni del testo, Prümmer conclude: “dal solo testo riportato non si può stabilire lo stretto obbligo della confessione di tali circostanze”.
Con l’augurio di ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo
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