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Quesito
Gentile Padre,
vorrei gentilmente un chiarimento su questa sua affermazione:
“È definitorio il pronunciamento dogmatico. Esso si impone in maniera tale che uno, se non l’accetta, è ipso facto fuori della Chiesa.
È definitivo il pronunciamento dei vescovi insieme con il Romano Pontefice secondo il n. 25 della Lumen gentium che abbiamo visto sopra.”
Vorrei capire bene la differenza tra definitorio, definitivo e, in particolare, se tutto ciò che viene espresso nel Magistero sia definitorio o definitivo.
Mi sono trovata a discutere con alcune persone (atee) e mi è stato posto il problema di come conciliare un eventuale dissenso della ragione con l’autorità del Magistero.
Ho letto le sue risposte sull’argomento, però non mi è chiaro questo passaggio, se esistono affermazioni definitive ne esistono anche di non definitive? ed in questo caso la ragione deve dare il proprio assenso oppure ci si può appellare alla propria coscienza?
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità e cortesia e la saluto cordialmente
Risposta del sacerdote
Carissima,
1. non tutto il magistero è definitorio e non è neanche definitivo.
Come ho già ricordato appartengono al magistero definitorio i dogmi di fede.
Ebbene, l’insegnamento della Chiesa è molto più ampio che la proposizione dei dogmi.
Inoltre non tutto l’insegnamento della Chiesa è definitivo.
Si pensi ad esempio alla dottrina sociale della Chiesa.
In essa vi è un corpo di principi che sono immutabili che fanno la parte del magistero definitivo, ma vi sono tante osservazioni e indicazioni che valgono per un’epoca e non per un’altra.
La stessa cosa si può dire per tanti altri argomenti, soprattutto in tema di bioetica.
2. Accanto al magistero definitorio e definitivo c’è anche il magistero ordinario autentico.
Ad esso, come dice il Concilio, il cristiano deve prestare “un religioso (cioè ispirato alla fede della Chiesa) ossequio di volontà e di intelligenza” (LG 25).
3. Un documento della Congregazione per la dottrina della fede sulla “Professione di fede e Giuramento di fedeltà” (29.6.1998), dopo aver parlato del magistero straordinario e definitorio (sempre infallibile) e del magistero ordinario definitivo (anche questo infallibile), tratta del magistero ordinario autentico.
La Professione di fede richiesta per quest’ultimo tipo di magistero si esprime così: “La terza proposizione della Professione di fede afferma: «Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo».
A questo comma appartengono tutti quegli insegnamenti in materia di fede o morale presentati come veri o almeno come sicuri, anche se non sono stati definiti con giudizio solenne né proposti come definitivi dal magistero ordinario e universale”.
4. Il documento poi va avanti così: “Tali insegnamenti sono comunque espressione autentica del magistero ordinario del romano pontefice o del collegio episcopale e richiedono, pertanto, l’ossequio religioso della volontà e dell’intelletto. Sono proposti per raggiungere un’intelligenza più profonda della rivelazione, ovvero per richiamare la conformità di un insegnamento con le verità di fede, oppure infine per mettere in guardia contro concezioni incompatibili con queste stesse verità o contro opinioni pericolose che possono portare all’errore”.
5. E conclude: “La proposizione contraria a tali dottrine può essere qualificate rispettivamente come erronea oppure, nel caso degli insegnamenti di ordine prudenziale come temeraria o pericolosa e quindi «non può essere insegnata in modo sicuro» (tuto doceri non potest).
6. La “Donum Veritatis” (istruzione della Congregazione per la dottrina della fede per i teologi) ricorda che il Magistero:
– “ha il compito di discernere, mediante giudizi normativi per la coscienza dei fedeli, gli atti che sono in se stessi conformi alle esigenze della fede e ne promuovono l’espressione nella vita, e quelli che, al contrario, per la loro malizia intrinseca, sono incompatibili con queste esigenze”;
– ha una competenza che si estende anche a ciò che riguarda la legge naturale “a motivo del legame che esiste tra l’ordine della creazione e l’ordine della Redenzione, e a motivo della necessità di conoscere e di osservare tutta la legge morale in vista della salvezza”;
– può insegnare infallibilmente norme morali che di per sé potrebbero essere conosciute dalla ragione naturale, ma a cui la condizione dell’uomo peccatore rende difficile l’accesso” (DS 3005)” (n.16).
– si esprime anche “con l’aiuto degli organismi della Curia Romana, ed in particolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale. Ne consegue che i documenti di questa Congregazione approvati espressamente dal Papa partecipano al Magistero ordinario del successore di Pietro” (n.18).
Ti ringrazio del quesito.
Ti assicuro un ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo