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Quesito
Reverendo Padre,
ho sentito che in punto di morte e nell’impossibilità di ottenere la presenza di un sacerdote qualunque battezzato può amministrare il sacramento della confessione.
La questione può avere rilevanza pratica in ipotesi – purtroppo frequenti – di morti fulminee.
Un soccorritore potrebbe dunque svolgere un ufficio prezioso per la salvezza dell’anima di chi sta per morire.
È proprio così?
Grazie per l’attenzione,
Angelo
Risposta del sacerdote
Caro Angelo,
1. non corrisponde al vero quanto hai sentito dire.
Dio solo può rimettere i peccati perché i peccati sono un’offesa fatta a Lui.
Bisognerebbe avere un potere divino per poterli rimettere.
Ebbene questo potere divino Gesù Cristo l’ha dato ai sacerdoti quando ha detto: “Fate questo in memoria di me” e successivamente quando ha detto: “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (Gv 20,23).
Tra i due poteri divini c’è un intrinseco legame. Il primo dà un potere sul corpo fisico di Cristo, il secondo sul suo corpo mistico
2. È questo il pensiero di San Tommaso: “Ministro dei sacramenti in cui si conferisce la grazia, può essere soltanto chi può esercitare una funzione ministeriale sul corpo vero di Cristo.
Ciò appartiene solo al sacerdote che ha la facoltà di consacrare l’Eucaristia.
Quindi, poiché nel sacramento della penitenza viene conferita la grazia, solo il sacerdote è ministro di questo sacramento. Perciò a lui soltanto va fatta la confessione sacramentale, dovuta ai ministri della Chiesa” (Supplemento alla Somma teologica, 1, 8, 1).
3. È vero che San Giacomo dice: “Confessate l’uno all’altro i vostri peccati” (Gc 5,16), senza accennare al sacerdote.
Ma, avverte San Tommaso, “San Giacomo parla presupponendo l’istituzione divina (della confessione). E poiché tale istituzione della confessione da farsi ai sacerdoti era stata compiuta quando il Signore diede loro nella persona degli Apostoli il potere di rimettere i peccati, come risulta dal Vangelo di Giovanni, le parole di S. Giacomo vanno intese nel senso di un ammonimento a confessarsi dai sacerdoti” (Ib., ad 1).
4. Questo è anche l’insegnamento del Magistero della Chiesa: “Riguardo poi al ministro di questo sacramento, il Santo Sinodo dichiara che sono false e del tutto contrarie alla verità del Vangelo tutte quelle dottrine che estendono in maniera perniciosa il ministero delle chiavi ad altre persone che non siano vescovi e sacerdoti, credendo che il Signore abbia detto le parole: “Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche in cielo” (Mt 18,18) e “A coloro cui rimetterete i peccati saranno rimessi e a coloro cui li riterrete saranno ritenuti” (Gv 20,23) indifferentemente a tutti i fedeli cristiani contro l’istituzione di questo sacramento, per cui chiunque avrebbe il potere di rimettere i peccati, quelli pubblici mediante il rimprovero, se chi è rimproverato si sottomette, quelli segreti invece mediante una spontanea confessione fatta a chi vuole” (Concilio di Trento, DS 1684).
5. È vero che nel medio evo era viva la prassi secondo cui, in assenza del sacerdote e non soltanto in punto di morte, era previsto che ci si potesse confessare ad un laico.
Questa prassi però non era considerata un vero sacramento, ma semplicemente un sacramentale.
Gli autori medievali dicevano che in tal caso il penitente faceva quanto poteva da parte sua. E cioè vi metteva il pentimento e la confessione dei peccati.
Trattandosi di un sacramentale e non ancora di un sacramento questa prassi riceveva efficacia dalla devozione di chi compiva quell’atto, e non ancora in virtù del potere delle chiavi.
6. In ogni caso, dopo la confessione fatta ad un laico non si poteva fare la Comunione perché non si era ancora riconciliati con la Chiesa.
E appena c’era la possibilità di trovare un sacerdote si dovevano confessare i propri peccati nella celebrazione del sacramento.
Ecco che cosa scrive San Tommaso: “Quindi sebbene chi si è confessato da un laico in caso di necessità abbia ricevuto il perdono da Dio, avendo adempiuto come poteva il precetto divino di confessarsi, tuttavia non si è riconciliato con la Chiesa così da poter essere ammesso ai sacramenti, se prima non viene assolto dal sacerdote: precisamente come chi è stato battezzato col (solo) battesimo di desiderio non viene ammesso all’Eucaristia.
Perciò è necessario che costui si riconfessi al sacerdote, quando potrà averlo a disposizione; specialmente perché il sacramento della penitenza non fu completo” (Supplemento alla Somma teologica, 1, 8, 2, ad 3).
6. Oggi questa prassi di confessarsi ad un laico è superata perché gli stessi effetti si possono conseguire attraverso un atto di contrizione perfetta, e cioè con un atto col quale si ripudia il peccato commesso non solo per i mali che ne derivano a noi, ma soprattutto perché si è offeso Dio e si è sottoposto di nuovo Gesù alla crocifissione nel proprio cuore (cfr. Eb 6,6).
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo