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Quesito

Stamani è stato detto nella mia parrocchia che se uno è in peccato mortale, ma si pente e ha il proposito di non più peccare, se non trova subito il sacerdote per confessarsi, può fare la S. Comunione, l’importante che si confessi quanto prima.
È stato detto che questa dottrina è stata confermata col Concilio di Trento.
È giusta questa cosa?


Risposta del sacerdote

Carissimi,
1. mi auguro che abbiate capito male, perché se avete capito bene chi ha detto queste cose o non sa che cosa dice (ma dovrebbe saperlo!) oppure mente.
Certo è facile portare a proprio favore, senza presentare la documentazione, l’autorità del Concilio di Trento che è stato un Concilio di forte carattere dogmatico, voluto per contrastare gli errori e le eresie dei protestanti.
Ma il Concilio di Trento ha detto esattamene il contrario di quanto avete sentito con le vostre orecchie.

2. Ecco che cosa dice il decreto di questo Concilio sull’Eucaristia: “Se nessuno può partecipare a una sacra funzione senza una santa disposizione, certamente, quanto più il cristiano percepisce la santità e la divinità di questo celeste sacramento, con maggior cura deve evitare di riceverlo senza una grande venerazione e santità, soprattutto poiché leggiamo presso l’apostolo queste parole, piene di timore: «Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» [l Cor 11,29].
Colui che vuole comunicarsi deve richiamare alla mente il suo precetto: «Ciascuno, pertanto, esamini se stesso» (l Cor 11,28)” (DS 1646).

3. Poi prosegue:
“La consuetudine della Chiesa dichiara che quell’esame è necessario perché nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto possa ritenersi contrito, si accosti alla santa eucaristia senza avere premesso la confessione sacramentale.
Il santo sinodo stabilisce che questa norma debba essere sempre osservata da tutti i cristiani, anche dai sacerdoti obbligati alla celebrazione in ragione del loro ufficio, a meno che non manchino di un confessore.
Se poi, per necessità, il sacerdote celebrasse senza essersi prima confessato, si confessi al più presto” (DS 1647).

4. Come si vede, il Concilio fa una distinzione tra i fedeli e i sacerdoti, perché i sacerdoti talvolta potrebbero avere l’urgenza di celebrare perché si tratta di una Messa di orario alla quale convengono i fedeli.
Mentre è difficile che i fedeli laici si trovino in tale urgenza di dover fare la Santa Comunione.

5. A differenza di quanto avete sentito, sottolineo di nuovo quanto il Concilio di Trento ha detto: “nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto possa ritenersi contrito, si accosti alla santa eucaristia senza avere premesso la confessione sacramentale” (DS 1647).
Non ha detto invece che si confessi quanto prima.
Fa invece un’eccezione per i sacerdoti per il motivo detto.

6. Ugualmente il Concilio di Trento ha detto ancora nel canone 11 su questo decreto: “Se qualcuno dirà che la fede sola è preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima eucaristia sia anatema.
E perché un così grande sacramento non sia ricevuto indegnamente e, quindi, per la morte e la condanna, lo stesso santo sinodo stabilisce e dichiara che quelli che sanno di essere in peccato mortale, per quanto si credano contriti, devono accostarsi prima al sacramento della penitenza, se vi è un confessore.
Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o affermare pertinacemente il contrario, o anche difenderlo in pubbliche discussioni, sia perciò stesso scomunicato” (DS 1661).

7. Da notare che il Concilio non ha detto che possono fare la Comunione se manca il confessore.
È sottinteso semplicemente che la omettono, perché non hanno le disposizione richieste da Dio e perché non è necessario farla.

8. È a queste due precise affermazioni del Concilio di Trento che rimanda San Giovanni Paolo II quando in Ecclesia de Eucaristia dice: “Vige e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa ammonizione dell’apostolo Paolo affermando che, al fine di una degna ricezione dell’Eucaristia, «si deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato mortale»” (Ecclesia de Eucaristia, 36)”.

9. Venendo al caso in cui anche il fedele laico si trovi nell’urgenza di dover fare la Santa Comunione ecco che cosa dice il Codice di diritto canonico: “Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al corpo e al sangue del Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima” (Can 916).
Il canone parla di “ragione grave”.
Ora non vi è la ragione grave di fare la Comunione semplicemente perché  si va a Messa.
Ci si può astenere.
E nel caso di peccato grave non solo ci si può astenere, ma ci si deve astenere.

Vi ringrazio per la fiducia, vi ricordo al Signore e vi benedico.
Padre Angelo