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Quesito

Gradirei sapere se i genitori possono fare da padrini nel Sacramento della Confermazione ai propri figli.
Io sono del parere che possono solo accompagnarli e che il cresimando pronuncerà il proprio nome ma il parroco continua a dire alla mamma che la catechista non sa niente (sarei io) e che gli stessi possono fare i padrini.
A che serve allora la funzione del padrino se è il genitore che già fa da guida al proprio figlio?
Ringrazio anticipatamente.
(segue il nome)
Forse è meglio che non faccia più la catechista dato che non capisco nulla? Mi dia un consiglio.


Risposta del sacerdote

Carissima,
ti trascrivo ciò che dice il Codice di Diritto Canonico a proposito dei padrini della cresima:
1. Can. 892 – Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.
Can. 893 – § 1. Affinché uno possa adempiere l’incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874.
§ 2. E’ conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

2. Il canone 874 fornisce i criteri per l’elezione del padrino o della madrina.
Ed ecco che cosa dice il “Can. 874 :
§ 1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
non sia il padre o la madre del battezzando.

§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo”.

3. Come si può constatare, di norma il padrino o la madrina della cresima non dovrebbero essere i genitori del cresimando.
Questo perché il compito dei padrini è quello di ampliare spiritualmente la propria famiglia e di assicurare la formazione nella vita cristiana.
Inoltre poiché “è conveniente che i padrini della Cresima siano gli stessi del battesimo” (can 893,2), e poiché quelli del battesimo non possono coincidere con i genitori stessi, ne viene da sé che i padrini della cresima non dovrebbero coincidere con i genitori (can. 874,5).

4. Tuttavia nel Rituale della Confermazione, dopo aver detto tutto quello che si trova nel Codice di diritto canonico, si prevede anche la possibilità in via eccezionale che i genitori stessi possano presentare il figlio alla Cresima, come ad esempio nel caso che i padrini del Battesimo siano impossibilitati ad essere presenti o per qualunque altra urgenza.

5. Ecco che cosa si legge nel Rituale della Confermazione:
“5. Ogni cresimando abbia normalmente il suo padrino.
Il padrino dovrà accompagnare il figlioccio a ricevere il sacramento, presentarlo al ministro della Confermazione per la sacra unzione, e aiutarlo poi a osservare fedelmente le promesse del Battesimo, corrispondendo all’azione dello Spirito Santo, ricevuto in dono nel sacramento.
Data l’attuale situazione pastorale, è bene che il padrino della Confermazione sia lo stesso del Battesimo. Così è meglio affermato il nesso tra il Battesimo e la Confermazione, e l’ufficio e il compito del padrino ne ha più efficace rilievo.
Non è però affatto esclusa la possibilità di scegliere per la Confermazione un padrino apposito;
può anche darsi il caso che siano i genitori stessi a presentare i loro bambini.
Spetterà comunque all’Ordinario del luogo, tenute presenti le circostanze di tempo e di luogo, stabilire il criterio da seguire nella sua diocesi.
6. I pastori d’anime procurino che il padrino, scelto dal cresimando o dalla famiglia, sia spiritualmente idoneo all’ufficio che assume, e abbia queste qualità:
a) sia sufficientemente maturo per compiere il suo ufficio;
b) appartenga alla Chiesa cattolica e abbia ricevuto i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione ed Eucaristia;
c) non abbia impedimenti giuridici per il compimento del suo ufficio di padrino”.

6. Come vedi, il testo non dice che i genitori facciano da padrini perché sarebbe un’incongruenza, dal momento che i padrini hanno il compito di ampliare il senso della famiglia. Ed essere padrini è sempre meno che essere genitori.
Il testo si limita a dire che “nel caso” possono essere “i genitori stessi a presentare i loro bambini”.
Ma questa non è la regola. È il caso. Il legislatore saggiamente ha previsto anche questa eventualità.
D’altra parte il can 892 dice che “il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino”.

7. In una nota sui padrini della Cresima si legge:
“La natura stessa del compito del padrino esige che nella scelta si seguano non tanto criteri di parentela, di amicizia o di opportunità sociale, ma di esemplarità nella vita cristiana, tenendo conto che il padrino di per sé non rappresenta la famiglia, ma la comunità cristiana che sostiene l’impegno educativo della famiglia. In questo senso potrebbe essere significativa la scelta per questo compito di persone che nella comunità cristiana esercitano qualche ruolo educativo (ad es. catechisti, animatori) o qualche altro ministero.
I genitori dovranno preoccuparsi di scegliere una persona la cui vita sia coerente con la pienezza di testimonianza che deve dare al ragazzo. Pertanto si dovrà trattare di un cristiano che partecipa con regolarità all’eucaristia domenicale e alla vita della parrocchia, in modo da essere di esempio al ragazzo e di poterlo incoraggiare e sostenere a diventare lui stesso membro attivo della comunità cristiana.
Alla luce di questo criterio non possono svolgere il compito di padrini coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari (conviventi di fatto, cattolici sposati solo civilmente, divorziati risposati cf. CEI; Direttorio di pastorale familiare n. 218): tali situazioni, infatti, al di là delle disposizioni soggettive dei singoli, impediscono oggettivamente quella pienezza di testimonianza cristiana che il compito di padrino esige.
È opportuno che i parroci informino per tempo le famiglie dei ragazzi che si preparano alla cresima sui criteri per scegliere il padrino e sui requisiti che questi deve avere (in particolare, visto il diffondersi di convivenza e di nuovi matrimoni dopo il divorzio, la condizione matrimoniale regolare) in modo da evitare spiacevoli sorprese dell’ultimo momento, quando già le famiglie hanno fatto la loro scelta”.

Ti esorto a continuare nel tuo ruolo di catechista.
Può darsi che nella vostra parrocchia si sia verificato proprio il caso in cui non è possibile che un padrino possa essere presente.

Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo