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Caro Padre Angelo,
Volevo chiedere perché durante la messa il fedele non può bere il sangue di Cristo. Gesù nell’ultima cena ha nutrito gli apostoli del suo corpo e del suo sangue. Qualcuno dice che dare a tutti il vino transustanziato è problematico, ma non mi sembra così problematico. In alcune situazioni qualche sacerdote lo ha fatto intingendo l’ostia nel calice. D’altronde nell’ultima cena sono stati donati da Gesù uno e l’altro e ha detto di fare questo in memoria di me. Non ha detto fatelo in parte in memoria di me.
È poi vero che non è solo il sacerdote che celebra nella messa. Lui è il ministro la l’offertorio è a nome di tutti.
Non si può far nulla per cambiare le regole e poter condividere in tutte le messe il sangue di Cristo?
Grazie
Roberto
Caro Roberto,
1. le regole sono già cambiate da tempo perché è previsto che nella celebrazione di molte Messe si possa fare la Comunione sotto ambedue le specie.
Ma procediamo per gradi.
Nei primi secoli della vita cristiana era cosa nomale fare la Santa Comunione sotto le due specie. Si faceva eccezione quando la si portava ai malati che venivano comunicati solo sotto la specie del pane oppure quando ai neonati al momento del Battesimo veniva data la Comunione solo sotto la specie del vino.
Queste due eccezioni però confermavano la regola generale per la quale si intendeva fare quanto Cristo ha fatto nell’ultima Cena.
Tale tradizione continua ad essere osservata nelle Chiese orientali.
2. Nel frattempo, soprattutto con la dottrina della transustanziazione, secondo la quale Cristo è presente tutto intero sia nell’una che nell’altra specie e inoltre anche per motivi igienici e pratici, quella che prima era solo un’eccezione divenne la regola generale fino ai nostri giorni.
3. Trattandosi però di argomento disciplinare la Chiesa può mutare le proprie disposizioni.
Pertanto la Riforma liturgica attuata dopo il Concilio Vaticano II, volendo mettere in risalto il valore del segno, ha posto le premesse di una mitigazione delle disposizioni precedenti.
Nello stesso tempo ha tenuto in considerazione le motivazioni per cui la disciplina era diventata più rigida nel corso dei secoli.
Per questo ricorda che non vi è alcun obbligo per diritto divino di comunicarsi sotto le due specie.
È vero infatti che Gesù ha detto «Se non mangerete la carne del Figlio del- l’uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita» (Gv 6,53). Ma disse anche: «Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno» (Gv 6,51).
Inoltre, salva la sostanza dei sacramenti, la Chiesa ha il potere di regolarne la disciplina e nel nostro caso può permettere o imporre la comunione sotto una sola specie.
Soprattutto va detto chiaramente che la presenza di Cristo sotto ognuna delle due specie è totale e integra: per cui per il fatto di comunicarsi sotto una specie soltanto non si rimane privi di nessuna grazia necessaria alla salvezza.
4. L’Ordinamento generale del Messale Romano del 2000 ha dato disposizioni più ampie affermando che “la santa Comunione esprime con maggior pienezza la sua forma di segno se viene fatta sotto le due specie.
Risulta infatti più evidente il segno del banchetto eucaristico e si esprime più chiaramente la volontà divina di ratificare la nuova ed eterna alleanza nel Sangue del Signore ed è più intuitivo il rapporto tra il banchetto eucaristico e il convito escatologico nel regno del Padre” (n. 281).
5. Dice anche che “i pastori d’anime si facciano un dovere di ricordare, nel modo più adatto, ai fedeli che partecipano al rito o che vi assistono, la dottrina cattolica riguardo alla forma della Comunione, secondo il Concilio Ecumenico di Trento.
In particolare ricordino ai fedeli quanto insegna la fede cattolica: che, cioè, anche sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto intero e il Sacramento in tutta la sua verità; di conseguenza, per quanto riguarda i frutti della Comunione, coloro che ricevono una sola specie, non rimangono privi di nessuna grazia necessaria alla salvezza.
6. Inoltre insegnino che nell’amministrazione dei Sacramenti, salva la loro sostanza, la Chiesa ha il potere di determinare o cambiare ciò che essa ritiene più conveniente per la venerazione dovuta ai Sacramenti stessi e per l’utilità di coloro che li ricevono secondo la diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi.
Nello stesso tempo però esortino i fedeli perché partecipino più intensamente al sacro rito, nella forma in cui è posto in maggior evidenza il segno del banchetto” (n. 282).
7. Infine dispone che “la Comunione sotto le due specie è permessa, oltre ai casi descritti nei libri rituali: a) ai sacerdoti che non possono celebrare o concelebrare; b) al diacono e agli altri che compiono qualche ufficio nella Messa; c) ai membri delle comunità nella Messa conventuale o in quella che si dice “della comunità”, agli alunni dei seminari, a tutti coloro che attendono agli esercizi spirituali o partecipano ad un convegno spirituale o pastorale.
8. Il Vescovo diocesano può stabilire per la sua diocesi norme riguardo alla Comunione sotto le due specie, da osservarsi anche nelle chiese dei religiosi e nei piccoli gruppi.
Allo stesso Vescovo è data facoltà di permettere la Comunione sotto le due specie ogni volta che sembri opportuno al sacerdote al quale, come pastore proprio, è affidata la comunità, purché i fedeli siano ben preparati e non ci sia pericolo di profanazione del Sacramento o la celebrazione non risulti troppo difficoltosa per il gran numero di partecipanti o per altra causa.
Circa il modo di distribuire ai fedeli la sacra Comunione sotto le due specie e circa l’estensione delle facoltà, le Conferenze Episcopali possono stabilire delle norme, approvate dalla Sede Apostolica” (n. 283).
Dà poi varie disposizioni sulle maniere concrete di fare la Santa Comunione anche assumendo la specie del vino.
9. Pertanto non è proibito fare la Santa Comunione sotto le due specie.
L’autorizzazione c’è se il sacerdote ne chiede facoltà al vescovo, se i fedeli sono preparati e se non c’è pericolo di profanazione.
10. Circa l’affermazione “È poi vero che non è solo il sacerdote che celebra nella messa” va fatta una distinzione.
Chi ha il potere di consacrare e di celebrare il sacrificio è solo il sacerdote.
Eglo lo fa non perché deputato dall’assemblea ma in virtù del fatto che Cristo gli ha conferito questo potere.
Nella celebrazione e soprattutto al momento della consacrazione il sacerdote agisce in persona Christi.
Tant’è vero che se nell’assemblea manca il sacerdote, sebbene tutti i fedeli abbiano l’intenzione di celebrare la Messa non consacrano nulla.
11. Tuttavia in unione con il sacerdote offrono anch’essi il sacrificio di Cristo.
Anzi, come ricorda il Concilio Vaticano II, “la Chiesa volge attente premure affinché i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istruiti nella parola di Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo l’ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore siano perfezionati nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti” (Sacrosanctum Concilium, 48).
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo