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Quesito
Caro Padre Angelo,
Sono un sacerdote e vorrei ringraziarla per il suo servizio a noi pastori, nel porre con chiarezza il deposito della Fede, così da poter illuminare le coscienze. Un sacerdote ha amministrato la santa Cresima a una persona adulta, divorziata e sposata civilmente. Certo della validità del Sacramento mi pongo qualche interrogativo circa la liceità dello stesso e della spirituale crescita del fedele. Il sacerdote "si giustifica" additando all’invito del Pontefice di usare misericordia (ormai ridotta a luogo comune), ma penso che sia fuorviante "appiccicare un bollo" senza coltivare una reale conversione interiore, attraverso un cammino mistagogico. Attendo un suo autorevole parere, in comunione di preghiera.
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. i problemi coinvolti nell’amministrazione della cresima nel caso esposto sono due.
Il primo riguarda la sostanza: il sacramento della Confermazione viene dato per la testimonianza da rendere a Cristo.
Il secondo riguarda la validità del sacramento quando viene amministrato da un sacerdote senza il mandato del Vescovo.
2. Circa il primo problema: l’amministrazione della Cresima ad un adulto divorziato e sposato civilmente.
Se c’era pericolo di morte, allora il sacerdote doveva impartirgli la cresima, previa confessione e pentimento per la situazione vissuta.
3. Il nostro punto di partenza è costituito dalle parole di Cristo: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio” (Mc 10,11-12).
Per questo il Catechismo della Chiesa Cattolica riprendendo le parole di Gesù menzionate nel Vangelo di Marco e afferma: “La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio.
Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. (…).
La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza” (CCC 1650).
4. A proposito del divorzio il Catechismo afferma: “Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l’uno con l’altro fino alla morte. Il divorzio offende l’Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno.
Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente” (CCC 2384).
5. Orbene: il Sacramento della Cresima viene dato per comunicare forza (ad robur) in ordine alla vita cristiana e alla testimonianza.
In passato si diceva che la Confermazione fa diventare soldati di Cristo. Oggi si preferisce un’altra espressione, ugualmente bella: impegna ad essere testimoni di Cristo.
Testimoni anche degli impegni assunti nel giorno del matrimonio, e cioè di essere segno visibile della fedeltà di Dio e di Cristo nei confronti della Chiesa nella buona e nella cattiva sorte.
Ora nel divorziato risposato quale testimonianza di fedeltà si può vedere nei confronti della propria moglie quando di fatto vive con un’altra?
6. Nel caso che mi hai esposto sarebbe stato meglio attendere e verificare attraverso il tribunale ecclesiastico la validità del matrimonio, in modo da regolarizzare successivamente l’attuale unione civile.
Secondo i nuovi criteri dati da Papa Francesco il tribunale ecclesiastico deve emettere la sentenza entro un anno.
Sarebbe stato più opportuno fare tutto con ordine evitando di far pensare che tutto sommato la Cresima non serve a poco o a nulla, se viene conferita anche a chi di fatto vive in uno stato di contro testimonianza.
7. Rimane da risolvere ancora il problema della validità dell’amministrazione del sacramento.
Tu scrivi: “Certo della validità del Sacramento mi pongo qualche interrogativo circa la liceità dello stesso”.
Se il sacerdote che ha impartito la Cresima era stato autorizzato dal Vescovo l’ha amministrata validamente e lecitamente.
Ma se non aveva ricevuto questa facoltà l’amministrazione è invalida.
Il Codice di diritto canonico dice: “Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto comune o per speciale concessione della competente autorità” (Can 882).
Da ciò (e anche da altri canoni) si arguisce che chi non è provvisto di questa facoltà non amministra validamente il sacramento e commette peccato di sacrilegio, a meno che il battezzato non sia in pericolo di vita.
8. Se il sacerdote in questione invece ha ricevuto la facoltà dal Vescovo significa – almeno in teoria – che si tratta di un caso particolare per cui si è giudicato opportuno conferirgli la cresima perché c’erano tutte le condizioni (stato di grazia, confessione, pentimento…) e non veniva pregiudicata la testimonianza cristiana.
Ti ringrazio per la fiducia.
Auguro anche a te un fruttuoso ministero della vigna del Signore e ti assicuro la mia preghiera.
Padre Angelo