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Caro Padre Angelo,
avrei un quesito riguardante i peccati contro la giustizia.
So bene che nel caso in cui si confessino questi peccati sarebbe necessario anche rimediare.
Mi chiedo allora: ma se si tratta di peccati contro la giustizia generale? Penso a chi non paga le tasse, ottiene contributi economici non dovuti, finti invalidi ecc… (insomma cose che danneggiano lo Stato e sottraggono risorse a tutta la comunità civile).
Sarebbe necessario costituirsi sempre, o dipende dalla gravità?
Si dovrebbe dare il corrispettivo in beneficenza (dato che la parte lesa sarebbe tutta la comunità civile in buona sostanza e quindi questo complica la restituzione)? Cosa fare se la somma è notevole?
Le assicuro umilmente un ricordo nella preghiera e la saluto.


Carissimo,
1. secondo i teologi moralisti le azioni che obbligano alla restituzione sono quelle che toccano direttamente la giustizia commutativa.
La giustizia commutativa detta anche equiparativi è quella che regola i rapporti tra i singoli.
Accanto ad essa si parla anche una giustizia generale che regola i rapporti tra i singoli e la collettività e una giustizia distributiva che regola i rapporti tra la comunità e i singoli.

2. La restituzione obbliga nei confronti della giustizia commutativa perché qui la misura è facilmente riconoscibile perché è “secondo uguaglianza aritmetica” (se il prodotto costa tot si deve restituire tot) e anche perché c’è un diritto immediato o diretto sulla cosa per cui si può dire: è mia, è tua.
E infine perché appartenendo quel bene ad un’altra persona, rimane suo finché non viene dato il corrispettivo.

3. Negli altri casi che sono quelli della giustizia generale e distributiva, sebbene l’ingiustizia sia sempre peccaminosa, non si è tenuti alla restituzione.
Il motivo sta nel fatto che tale violazione non lede un diritto immediato di altri, ma soltanto remoto.
È immediato il diritto su una cosa quando si può dire: questo è mio; oppure: questo è dell’altro.

4. Nelle lesioni alla giustizia legale o distributiva, a meno che non si configurino anche come una lesione della giustizia commutativa, non c’è l’obbligo della restituzione, perché questa giustizia non è basata sull’eguaglianza aritmetica, ma su una proporzione tra il bene della società e le persone.
Mancando dunque tale diritto stretto e immediato, manca anche l’onere della restituzione (Cfr. e. welty, Catechismo sociale cristiano, p. 291).

5. Questa dottrina è presente anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica.
Nel n. 2412 si legge: “In forza della giustizia commutativa, la riparazione dell’ingiustizia commessa esige la restituzione al proprietario di ciò di cui è stato derubato.
Gesù fa l’elogio di Zaccheo per il suo proposito: «Se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto» (Lc 19,8)”.

6. Il CCC prosegue poi con esemplificazioni che rispondono in parte alle ulteriori domande che mi hai posto:
“Coloro che, direttamente o indirettamente, si sono appropriati di un bene altrui, sono tenuti a restituirlo, o, se la cosa non c’è più, a rendere l’equivalente in natura o in denaro, come anche a corrispondere i frutti e i profitti che sarebbero stati legittimamente ricavati dal proprietario.
Allo stesso modo hanno l’obbligo della restituzione, in proporzione alla loro responsabilità o al vantaggio avutone, tutti coloro che in qualche modo hanno preso parte al furto, oppure ne hanno approfittato con cognizione di causa; per esempio, coloro che l’avessero ordinato, o appoggiato, o avessero ricettato la refurtiva” (CCC 2412).

7. Negli altri casi da te menzionati si cercherà di restituire devolvendo in altre forme quello che è dovuto alla società in modo che non si possa dire che si è trattenuto per sé qualcosa che doveva essere dato alla comunità.

Ti ringrazio della preghiera, ti ricordo a mia volta al Signore e ti benedico.
Padre Angelo