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Quesito
Carissimo Padre Angelo,
In primis ci tengo a porgere un sentito augurio di Buona Santa Pasqua e un ringraziamento speciale per la sua attività di divulgazione, che mi ha dato molti frutti e aiutato nel cammino di fede.
Detto questo, desideravo mi togliesse un dubbio sulla questione della segretezza nel Sacramento della Confessione.
Non sto parlando ovviamente del sigillo sacramentale (che mi è chiaro) né del fatto che il penitente possa dir senza problemi i peccati da lui confessati.
Mi riferisco a se e quanto il penitente può dire di ciò che il sacerdote gli ha detto in Confessione.
Ad esempio, un po’ di tempo fa, parlando con un mio amico di un tema particolare (che poteva avere anche un risvolto peccaminoso e sul quale chiesi consiglio in Confessione), gli dissi ciò che mi aveva detto il sacerdote su quel tema (normalmente, a voce…non sto parlando di registrazioni tecniche e conseguente divulgazione).
In quel momento non ci feci nemmeno caso, avendo sempre saputo che il sigillo vincola il confessore, non il penitente (la “rivelazione” avvenne infatti in un momento molto rilassato, eravamo addirittura in pubblico), ma ammetto che poi mi è sorto il dubbio sulla legittimità di tale azione.
In parte forse percepivo un possibile errore, perché non dissi per prudenza, da quel che mi ricordo almeno, chi fosse il confessore stesso (forse si poteva intuire per una ragione spaziale/ parrocchiale ma non è scontata, avendo noi più sacerdoti).
Ci tenevo quindi a ricevere un definitivo chiarimento e sapere se vi sia qualsiasi tipo di peccato/sanzione in merito a tale atto.
O se sono io eccessivamente scrupoloso.
Questo perché le risposte/esempi da me precedentemente visionati mi son sembrati contraddittori e poco chiari (quante volte leggo, anche in rete e da parte di persone praticanti e devote, “il mio prete confessore ha detto/spiegato …oppure “non sono d’accordo su ciò che ha detto il mio confessore durante il Sacramento”…magari con ben pochi accorgimenti per nascondere l’identità del confessore stesso).
Ciò anche per capire come regolarmi in futuro e comprendere se, anche in passato, sono stato eccessivamente imprudente (al di là del caso di sopra).
Le chiedo di pregare per me e un sentito ringraziamento.
Un saluto.
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. è vero che il penitente non è tenuto al segreto sacramentale.
Tuttavia deve essere cauto nel rivelare agli altri le indicazioni dategli dal sacerdote confessore.
2. Tra queste indicazioni è necessario fare una distinzione: alcune sono valide per tutti perché derivano dalla parola di Dio e dal magistero della chiesa.
Altre invece sono circostanziate, vale a dire dette in riferimento alle condizioni soggettive del penitente.
3. Le prime possono essere divulgate perché si tratta della legge immutabile di Dio e della legge della Chiesa.
Le seconde invece è opportuno che non vengano divulgate, proprio perché hanno a che fare per i problemi particolari e le condizioni soggettive del penitente.
4. Le prime sono tali chiunque può domandare al sacerdote anche fuori della confessione quale sia la legge di Dio e la normativa della chiesa. Si tratta infatti di indicazioni oggettive.
Le seconde invece sono soggettive. È proprio per questo come un medicinale non può essere dato a tutti indistintamente senza tenere conto delle condizioni del paziente, così certe indicazioni valgono per quel determinato penitente e non per altri.
5. Per fare degli esempi: si chiede al sacerdote se in qualche caso sia lecito l’aborto. Il sacerdote deve rispondere che l’aborto diretto non è mai lecito in nessun caso.
Oppure si chiede al sacerdote quale sia la quantità di cibo permessa in un giorno di digiuno. Qui è necessario tenere presente le condizioni del soggetto, che per la sua fragilità potrebbe addirittura essere del tutto dispensato dal digiuno.
Oppure si tratta di un soggetto che a motivo della sua professione deve essere sempre particolarmente vigile e non avere alcun calo di risorse. In casi come questi, le norme indicate dal sacerdote valgono solo per quel particolare soggetto e non per tutti.
6. La riservatezza nel tenere per sé le indicazioni date dal sacerdote confessore diventa ancora più urgente se si tiene presente che il sacerdote non può difendersi davanti a nessuno per le parole che gli vengono attribuite nel ministero della confessione.
7. Proprio per questo si può lecitamente dubitare di quanto viene attribuito al sacerdote confessore.
Talvolta si dovrà deviare il discorso.
In caso di dubbio sarà necessario dire che è più giusto attenersi a quanto è insegnato da Dio e dalla Chiesa.
Ti assicuro volentieri un ricordo particolare nella preghiera.
Ti benedico e ti auguro ogni bene.
Padre Angelo