Questo articolo è disponibile anche in: Italiano
Quesito
Caro Padre Angelo,
il divieto di ricevere l’eucarestia per i divorziati vale in senso assoluto oppure chi ha subito un divorzio in maniera incolpevole può ricevere l’eucarestia? E cosa succede se una persona divorziata prende comunque l’eucarestia?
La ringrazio e la saluto.
Andrea
Risposta del sacerdote
Caro Andrea,
1. il divieto di fare la Santa Comunione vale per i divorziati risposati in forma civile, ma non per quelli che hanno subito il divorzio.
2. Non si deve dimenticare poi che talvolta si può chiedere il divorzio come misura estrema, per evitare drammi più grandi, come ricorda il catechismo della Chiesa cattolica: “Se il divorzio civile rimane l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale” (CCC 2383).
In questo caso chi ha dato il divorzio, come forma di separazione definitiva che vale solo in foro civile, può fare la Santa Comunione.
3. Anche chi colpevolmente avesse dato il divorzio, ma nel frattempo se ne fosse pentito e giudicasse che non è opportuno o è diventato impossibile riprendere la coabitazione può fare la Santa Comunione.
4. Chi invece è divorziato e risposato civilmente e fa la Santa Comunione compie un sacrilegio. Di fatto quella Comunione con Gesù è contraddetta platealmente dalla non osservanza della sua legge.
Ecco che cosa dice il CCC: “Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio»: Mc 10,11-12), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza” (CCC 1650).
5. Unica eccezione è quella di chi, non potendo rompere la nuova unione per motivi legittimi (come ad esempio la cura dei figli nati nella nuova unione) si impegna a “vivere in una completa continenza” (CCC 1650).
Ma in questo caso, per evitare confusione nella comunità, farà la Santa Comunione dove non è conosciuto come divorziato risposato.
Ti ringrazio, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo