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Quesito
Gentile padre Angelo,
prima di tutto vorrei ringraziare lei e tutti i collaboratori per il grande contributo spirituale apportato con le pubblicazioni del sito. Ho avuto modo di leggere diversi temi affrontati nello stesso e devo dire che le risposte sono state sempre molto esaustive.
Al riguardo vorrei porle anch’io un quesito.
Qualche tempo fa ho fatto un voto in seguito ad alcuni accertamenti di salute. Ora mi rendo conto che sta diventando davvero molto difficile per me mantenere l’impegno preso e mi chiedevo: in quali casi è possibile lo scioglimento del voto fatto? Chi può scioglierlo? Ma sopratutto in quali pene incorre chi dovesse rompere un voto?
La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta e le porgo i miei più cordiali saluti
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. il voto fatto privatamente può cessare per vari motivi.
A volte vi è tale mutazione in colui che lo ha fatto o nella cosa destinata al voto che se ci fosse stata all’inizio quando si emise il voto, mai lo si sarebbe emesso.
2. La mutazione in colui che lo ha fatto avviene, ad esempio, nella persona che in discrete condizioni economiche fa il voto di dare una grossa elemosina e nel frattempo diventa povera, oppure in chi ha fatto il voto di compiere un pellegrinaggio entro una determinata data, ma ne viene impedito perché deve assistere parenti gravemente infermi, o diventa egli stesso ammalato…
3. Da parte della materia promessa c’è mutazione se la materia diventa illecita (ad esempio, si è promessa l’elemosina ad una persona che si credeva per bene, ma poi si è scoperto che è malvivente), oppure diventa impossibile fisicamente o moralmente (ad es., si è promesso di costruire un oratorio o una casa di riposo, ma l’autorità in nessun modo concede il permesso).
4. Tu non hai precisato la consistenza del tuo voto.
Ma da quanto mi scrivi ho l’impressione che si siano verificare le condizioni della cessazione del voto per uno di questi due motivi. Per cui non dovresti ricorrere a nessuno.
5. Il voto può cessare anche perché viene annullato da chi ne ha l’autorità attraverso la dispensa.
Per il voto privato l’autorità prevista dal diritto ecclesiastico è il parroco (can. 1196).
Se per te si fosse verificata questa ipotesi, allora devi andare da un parroco. Basta un parroco qualunque, non è detto che debba essere il tuo parroco.
6. In ogni caso vale sempre il consiglio che quando uno vuole fare un voto è bene che prima chieda consiglio al confessore, per non trovarsi poi in difficoltà con la sua soddisfazione.
7. Mi chiedi infine in quali pene si cade se uno non soddisfa un voto.
Non vi è nessuna pena all’infuori di quella di aver commesso un peccato. Si legge infatti nella Sacra Scrittura: “Se fai un voto a Dio, non tardare a compierlo, perché non trovano favore i negligenti. Ciò che prometti, compilo. È meglio non promettere che tralasciare di compiere ciò che si è espresso” (Qo 5,3-4);
“Offrite voti al vostro Dio e adempiteli” (Sal 75,12);
“Offri a Dio i tuoi sacrifici di lode e compi i tuoi voti all’Altissimo” (Sal 49,14).
La mancanza è grave o lieve a seconda di quanto si è promesso e della consistenza dell’obbligo che ci si è assunti davanti al Signore.
Ti ringrazio della stima per il nostro sito e per questa rubrica.
Ti saluto, ti prometto un ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo