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Quesito

Buongiorno Padre,
Le porgo una domanda che è spesso dibattuta in molti siti internet, ho provato a chiarirmi le idee, ma non ne vengo a capo.
Nel Vangelo di Matteo 5,32 Gesù Cristo parla di concubinato (tradotto anche in “fornicazione” o “unione illegittima”).
Volevo capire bene questo versetto del Vangelo, sembra quasi che Gesù Cristo possa concedere un solo motivo per separarsi ad una coppia di sposi, il motivo sarebbe appunto solo in caso di unione illegittima da parte di uno dei coniugi con terze persone. Se fosse così, la Chiesa dovrebbe valutare caso per caso prima di considerare come “peccatore” i nostri fratelli separati e/o divorziati?
Confidando in una sua risposta, La ringrazio in anticipo e La saluto con affetto.
Francesco


Risposta del sacerdote

Caro Francesco,
1. Gesù non concede alcuna possibilità di rompere il vincolo agli sposi. Diversamente cadrebbe in contraddizione con se stesso.
La sua volontà è ben chiara da Mt 19,3-7: “Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «E’ lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». Ed egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi»”
e da Mc 10,9-12: “«L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio»”.

2. Rimane l’inciso di Mt 5,32: “ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio”
e di Mt 19.9: “Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra commette adulterio”.

3. Ci si domanda giustamente a che cosa alluda il Signore inserendo quella clausola “eccetto il caso di concubinato”.
Questa parola concubinato nel testo greco è detta porneia.

4. È illuminante il commento prestigioso della Bibbia di Gerusalemme che fornisce tre interpretazioni.
La prima: “Data la forma assoluta dei testi paralleli (Mc 10,11s; Lc 16,18 e 1 Cor 7,10s), è poco verosimile che tutti e tre abbiano soppresso una clausola restrittiva di Gesù; è più probabile invece che uno degli ultimi redattori del primo Vangelo l’abbia aggiunta per rispondere a una problematica rabbinica (discussione tra Hillel e Shammai sui motivi che legittimano il divorzio), evocata già dal contesto (v. 3), e che poteva preoccupare l’ambiente giudeo-cristiano per il quale egli scriveva.
Si avrebbe dunque qui una decisione ecclesiastica diportata locale e temporanea, come fu quella del decreto di Gerusalemme riguardante la regione di Antiochia (At 15,23-29).
Il significato di porneia orienta la ricerca, nella stessa direzione.
Alcuni vogliono vedervi la fornicazione nel matrimonio, cioè l’adulterio, e trovano qui il permesso di divorziare in un caso simile; così le Chiese ortodosse e protestanti. Ma in questo senso ci si sarebbe aspettati un altro termine, moicheia”.

5. La seconda: sembra più verosimilmente che porneia indichi i matrimoni contratti tra ebrei e pagani, che erano proibiti secondo il Levitico. Ai tempi di Gesù era facile trovare una donna ebrea che aveva abbandonato il marito per mettersi insieme con un soldato romano, il cui patrimonio economico era più consistente.
La legge consentiva di ripudiare la moglie qualora si vedesse in lei qualcosa di brutto.
Ma ai tempi di Gesù la legge veniva interpretata anche a favore della moglie, qualora vedesse nel marito qualcosa di brutto. Questo qualcosa di brutto poteva consistere nel patrimonio esiguo del marito a confronto con quello del soldato romano diventato proselito, simpatizzante del giudaismo.
Ma tale unione era considerata illegittima, alla pari delle unioni incestuose e pertanto non dava origine ad un matrimonio, ma ad un concubinato. Porneia avrebbe qui il senso tecnico di zenüt o «prostituzione» degli scritti rabbinici.
Qui allora si troverebbe “l’ordine dirompere tali unioni irregolari che erano solo falsi matrimoni”.
Ques’interpretazione è la più comune.

6. La Bibbia di Gerusalemme accenna anche ad una terza interpretazione.
Essa “ritieneche la licenza accordata dalla clausola restrittiva non sia quella del divorzio, ma della «separazione» senza seconde nozze. Una tale istituzione era sconosciuta al giudaismo, ma le esigenze di Gesù hanno richiesto più di una soluzione nuova e questa è già chiaramente supposta da Paolo in 1 Cor 7,11”.

7. Trattandosi in ogni caso di unioni illegittime, non capisco la tua conclusione sebbene posta in termini interrogativi: “Se fosse così, la Chiesa dovrebbe valutare caso per caso prima di considerare come “peccatore” i nostri fratelli separati e/o divorziati?

Ti saluto, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo