Quesito

Gentile Padre Angelo, 
le volevo chiedere: che cosa è coperto dal sigillo sacramentale e cosa non è coperto dal sigillo sacramentale. Questo lo domando in relazione alla violazione del sigillo sacramentale da parte del sacerdote. 
Grazie. 
Cordiali saluti. 
Walter


Risposta del sacerdote

Caro Walter, 
1. oggetto del sigillo sacramentale sono tutte le notizie conosciute in confessione, la cui rivelazione tradisce il penitente e i peccati accusati.

2. Se non si tradisce il penitente, ma si parla dei peccati in generale che vengono accusati dalle persone, non c’è violazione del sigillo.
A volte il sacerdote deve istruire i fedeli su come ci si deve confessare. Può evidentemente servirsi della sua esperienza personale.

3. La violazione del sigillo può essere diretta ed è tale quando vi è la manifestazione sia del peccato conosciuto attraverso l’accusa sia della persona che lo ha commesso, nominandola o fornendo particolari che mettono in grado di riconoscerla.

4. Vi è violazione indiretta quando dalle parole, azioni od omissioni del confessore può sorgere il pericolo di conoscere l’oggetto del sigillo e la persona del penitente. Così capita quando si rivelano la negazione dell’assoluzione, le non debite disposizioni del penitente, la penitenza imposta (a meno che non sia leggera), i consigli chiesti o dati, la dichiarazione che un determinato penitente si è confessato, se questo può indurre a farlo ritenere colpevole di un certo peccato.

5. Il sigillo deve essere custodito anche se si tratta di una confessione sacrilega o incompleta, oppure si è negata l’assoluzione.
Non si è tenuti al segreto se la confessione è stata simulata per deriderla o altri motivi.

6. Nessuno scopo, per quanto buono, può permetterne la trasgressione: né il bene del confessore, né quello del penitente, dello stato o della Chiesa.
Nel caso in cui il sacerdote sappia che un grave danno è imminente su di lui, sulla Chiesa o sullo stato, può e, anzi, deve ammonire il penitente (sotto pena di negare l’assoluzione) di riferirne alle persone competenti (lo può fare per mezzo del sacerdote o di un altro).

7. La violazione diretta del segreto sacramentale è peccato grave ex toto genere suo e non ammette parvità di materia. Vi è annessa per il confessore anche una scomunica riservata alla Sede Apostolica (can. 1388,1).

8. Fuori della confessione il sacerdote non può parlare dei peccati uditi in confessione neanche col penitente stesso, a meno che ne abbia avuto il permesso, e che questo sia liberamente dato.
Nella stessa confessione invece il confessore può tornare sui peccati precedentemente uditi.

9. Quando il penitente spontaneamente fuori della confessione parla al confessore dei suoi peccati, con ciò stesso gli concede il permesso di parlare di quei precisi peccati, non invece degli altri peccati già confessati.

10. Non è lecito rivelare difetti naturali o anche morali manifestati nella confessione (difetti organici, finti diplomi…), mentre è lecito parlare di quei difetti che sono conosciuti anche fuori della confessione (balbuzie, sordità…).
Con l’augurio di ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo

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