Quesito
Buongiorno Padre
sul sito ci sono articoli vecchi che hanno delle indicazioni non più valide a fronte di quello che è successo con la consacrazione di quattro vescovi senza il mandato e contro il divieto del Romano Pontefice.
Volevo segnalarglielo altrimenti qualcuno che cerca si confonde…
Risposta del sacerdote
Grazie.
Grazie Stefano,
1. tutte le concessioni che erano state fatte ai lefevriani, con questo gravissimo atto di disobbedienza a colui che ha ricevuto potestà da Cristo, sono cadute.
Sono state rinnovate le scomuniche.
2. Ecco quanto ha dichiarato il Dicastero per la dottrina della fede in data 2 luglio 2026:
A tale riguardo, d’ora in poi:
1. I ministri sacri appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, sono nello scisma e devono pertanto essere considerati scismatici, risultando soggetti alla scomunica prevista dal diritto (can. 1364 § 1 CJC).
2. Per quanto concerne i fedeli laici, sono da ritenersi scismatici e scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X alle condizioni stabilite nella Nota esplicativa dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 1996 (cfr. ibidem, 7), ancora vigente, che questo Dicastero fa propria.
3. Si avverte, infine, il santo Popolo di Dio che i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi
3. Poiché i sacerdoti lefevriani hanno ricevuto validamente la potestà dell’Ordine sacro, celebrano validamente.
Ma seguendo i loro pastori scomunicati, se celebrano, celebrano illecitamente, cioè commettendo peccato grave.
E chi partecipa all’eucaristia da loro celebrata, partecipa al loro peccato, come ricorda la Sacra Scrittura (cfr. 2 Gv 1,11).
4. Per le confessioni le cose invece stanno diversamente perché non solo assolvono illecitamente ma anche invalidamente.
Infatti se per l’eucaristia è necessaria la potestà sul corpo di Cristo (e questa l’hanno ricevuta e rimane in loro eternamente), per le confessioni invece è necessaria la potestà sul corpo mistico di Cristo. In altre parole, è necessaria la giurisdizione, e cioè il potere sulle anime.
5. Ma poiché i loro vescovi sono scomunicati, non possono comunicare alcun potere di giurisdizione, perché ne sono privati essi stessi.
Per cui la situazione dei lefevriani è pesantissima: i loro sacerdoti non possono confessarsi fra di loro e non possono ascoltare le confessioni dei fedeli se non commettendo sacrilegio poiché espongono il sacramento all’invalidità e all’infruttuosità.
6. Solo in un caso i sacerdoti lefevriani possono assolvere: quando si tratta di dare la assoluzione a chi si trova in pericolo di morte.
Le pene della Chiesa infatti hanno un significato medicinale. E a dire che vengono date per il ravvedimento del colpevole.
Ma quando si tratta della salvezza eterna di una persona, come succede in pericolo di morte, allora la Chiesa concede a qualsiasi sacerdote, anche scomunicato, di assolvere da tutti i peccati e da tutte le scomuniche.
Il canone 976 del Codice di diritto canonico recita così: “Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche qualora sia presente un sacerdote approvato”.
7. La stessa cosa vale anche per i matrimoni: poiché la presenza del proprio parroco o di uno da lui delegato è ad validitatem, anche i loro matrimoni sono invalidi e cioè nulli.
Ti ringrazio di avermi dato l’opportunità di rendere pubblica anche sul nostro sito la nuova normativa.
Ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo
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