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Quesito
Salve padre,
è la seconda volta che le scrivo e la ringrazio infinitamente per l’opera che sta compiendo.
Vorrei sottoporle una frase trovata su un sito cattolico in merito alla confessione: “Quando di notte tempo o in pieno giorno muore qualcuno senza i Conforti Religiosi, si chiami al più presto il Sacerdote, il quale, entro un paio di ore può dare l’Assoluzione Sacramentale "sotto condizione". È possibile quindi un’assoluzione dopo la morte?
2) In merito all’atto di dolore perfetto che il medesimo sito consiglia di fare ogni sera, si parla della condizione necessaria che ci sia il proposito di confessarsi appena possibile e non rimandando in maniera indeterminata. Se si dovesse essere in dubbio di peccato grave si può effettuare tale atto anche senza decidere di confessarsi, ad esempio, il giorno immediatamente successivo e cioè la prima data utile, ma stabilendo comunque una data prossima ad esempio il fine settimana?
La ringrazio ancora del suo tempo e le chiedo di potermi unire agli altri visitatori a cui promette una preghiera.
Possa continuare a svolgere sempre questa opera per tutti noi.
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. non si può dare l’assoluzione a chi è morto.
Il problema però sorge perché ci si interroga su quando avvenga il momento della morte.
2. Oggi si ritiene comunemente che la morte sia un processo che inizia con la cessazione del battito cardiaco e si conclude nel momento in cui sono morte anche le parti interne del cervello.
Quando arrivi questo momento è difficile saperlo.
Secondo la normativa giuridica per gli espianti vi è certezza della morte di una persona a 6 ore da quando l’elettro encefalogramma è rimasto piatto.
3. Non è questo però il criterio per stabilire che l’anima si sia separata dal corpo.
In passato i moralisti dicevano che si poteva dare l’assoluzione sub conditione fino a un quarto d’ora o venti minuti dalla cessazione del battito cardiaco.
Sub conditione, e cioè a condizione che l’anima fosse ancora congiunta col corpo.
4. Due ore mi sembra eccessivo.
In ogni caso – rimanendo il dubbio – nulla vieta che si possa dare, evidentemente sempre sub conditione.
5. Circa l’atto di dolore perfetto: è sempre consigliabile farlo, anche se non si è in peccato mortale.
Per compiere un atto di dolore perfetto è sufficiente dire con devozione l’atto di dolore che si recita durante confessione, sottolineando l’espressione “e molto più perché ho offeso Te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami”.
6. L’atto di dolore perfetto include il proposito di confessarsi.
Si dice perfetto anche perché accetta volentieri di fare tutto ciò che il Signore ha disposto per essere pienamente riconciliati.
E dal momento che il Signore a tale scopo ha disposto la confessione sacramentale, almeno implicitamente il dolore perfetto vi fa riferimento.
Di per sé, però, non è richiesto di esplicitare il tempo della confessione.
È sottinteso che significa: appena se ne ha l’opportunità.
7. Rimane chiaro tuttavia che col solo atto di contrizione perfetta non è ancora possibile fare la Santa Comunione perché manca la celebrazione sacramentale, la riconciliazione con la Chiesa e la penitenza imposta dal sacerdote confessore.
E questo avviene solo con la confessione.
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo