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Quesito

Caro Padre Angelo,
inutile dire che sono un peccatore, è ormai da troppo tempo che sono alla ricerca della fede.
Ho provato a confessarmi un paio di volte, l’ultima volta qualche settimana fa, in occasione del funerale di una mia collega, ho tentato la confessione, ma il sacerdote ha reagito esattamente come il mio parroco rifiutando la confessione, appena saputo che io sono coniugato solo con il rito civile e non quello religioso.
Posso capire, che questa è una regola estremamente valida se fosse ancora in vigore il Concilio Vaticano I. Non ho sposato una divorziata, io non sono un divorziato, abbiamo un bambino di nove anni battezzato con il rito Cattolico.
I giornali scrivono che il Santo Padre invita ad accogliere i divorziati. Ma soprattutto si vedono funerali religiosi somministrati a suicidi, perdoni ed assoluzioni ad assassini e altri terrificanti peccati.
Il Signore ha messo sulla mia strada una donna che amo e l’ho sposata. Mia moglie è una cittadina della Cina Popolare (comunista) ha avuto una educazione atea, ma conosce molte cose sulla nostra Fede, vorrei chiedere: chi potrebbe accogliere la mia confessione e farmi riavvicinare a Dio? E’ possibile che anch’io possa avere un perdono?
Nel ringraziare anticipatamente, colgo occasione per porgere cordiali saluti.
G. Carlo


Risposta del sacerdote

Caro G. Carlo,
1. per un battezzato il matrimonio è valido solo se è sacramento.
Il motivo è il seguente: col battesimo siamo stati innestati in Cristo.
Ora quando un cristiano si sposa si impegna ad attingere linfa vivificatrice per l’amore coniugale e per l’educazione dei figli da Cristo e dai sacramenti che Egli ha istituto.
Pertanto è normale che ci si sposi in forma sacramentale.

2. Per il tuo caso c’è una difficoltà: la persona che hai sposato non è cristiana.
Ecco che cosa dice in proposito il Codice di diritto canonico del 1983:
Can. 1086 – § 1. E’ invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l’altra non battezzata.
§ 2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126”.

3. Ed ecco che cosa dicono questi due ultimi canoni:
Can. 1125 – L’Ordinario del luogo, se è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni:
1° la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
2° di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica;
3° entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti.
Can. 1126 – Spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata”.

3. La cosa più semplice per te è quella di celebrare il sacramento del matrimonio con la licenza data dall’Ordinario del luogo, che è il Vescovo o il vicario generale della diocesi.
Pertanto vai dal parroco e manifestagli questa tua volontà, testimoniata anche dal fatto che il bambino è stato battezzato e che gli viene data l’educazione nella fede cattolica.
Si impegnerà lui stesso ad andare dall’Ordinario del luogo per ottenerti questo permesso.

4. Anzi, può ottenerlo anche dispensandoti dalla celebrazione religiosa, ottenendoti una sanatio in radice.
A questo proposito il Codice di diritto canonico dice:
Can. 1161 – § 1. La sanzione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall’impedimento, se c’è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.
§ 2. La convalidazione avviene al momento della concessione della grazia; le retroazione, invece, la si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, se non è stabilito altro espressamente.
§ 3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale”.

5. Ecco dunque quanto puoi fare per metterti in regola e poter ricevere i sacramenti dell’Eucaristia e della remissione dei peccati.
Non puoi fare a meno di questi due sacramenti.
Sono preziosissimi per la serenità della tua anima anzitutto, ma soprattutto perché la linfa vivificatrice della grazia scorra abbondantemente anche verso tua moglie e verso tuo figlio.

6. È vero che il Papa dice di accogliere i divorziati.
Ma questo è doveroso farlo anche se il Papa non lo ricordasse. È nella logica evangelica.
Accogliere però non significa far finta che la Sacra Scrittura non dica a proposito dell’Eucaristia: “Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna” (1 Cor 11,27-28).
E allora accogliere significa anche dire ad una persona che è necessario mettere in ordine qualche cosa e che c’è bisogno di essere in tutto secondo Dio.
Non fa così anche un medico?
Il medico deve accogliere tutti. Ma sarebbe un cattivo medico se non curasse i pazienti, se dicesse al paziente: “no, sono tutte storie. Va bene così come è!”.

7. Forse sarebbe stato opportuno che i confessori ti avessero detto tutto quello che ho ricordato.
Se ti avessero detto “Fai così e così” ti saresti sentito accolto perché nonostante la temporanea negazione dell’assoluzione, ti avrebbero indicato la strada.
Ma forse anche a motivo del funerale o della gente che attendeva non hanno avuto l’opportunità di farlo.

8. Tuttavia il Concilio Vaticano I non c’entra nulla con la sacramentalità del matrimonio.
Il fatto che numericamente sia stato il primo Concilio celebrato in Vaticano e che poi ne sia venuto uno col nome di secondo, non significa che i dogmi sanciti dal Vaticano I siano stati superati.
Infatti quanto la Chiesa definisce come dogma di fede con l’assistenza dello Spirito Santo (e il Concilio Vaticano I ha dichiarato alcuni dogmi di fede) rimane vero anche dopo il Concilio Vaticano II, dopo il Concilio Vaticano III e dopo tutti i concili possibili e immaginabili.
Infatti quod semel verum, sempre verum (ciò che viene proclamato vero anche una sola volta, è vero per sempre).

9. Infine: è vero che vengono assolti assassini e crimini ben gravi.
Ma vengono assolti a chi se ne pente e decide di cambiar vita.
I funerali poi vengono concessi a tutti. Ma i funerali non sono un sacramento, anche se vengono celebrati per lo più durante l’Eucaristia.

Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo