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Quesito

Caro Padre Angelo,
Quanto stabilito nella lettera apostolica Sacerdotalis ordinatio di Giovanni Paolo II del 1994 circa l’inammissibilità del conferimento del sacramento dell’ordine alle donne ha natura dogmatica o para dogmatica?
Perché alcuni (anche sacerdoti) si ostinano ad affermare che da qui a mille anni un Papa potrebbe statuire diversamente da quanto fin qui la Tradizione ha insegnato? Perché la s. Sede tollera che in alcune università pontificie qualche teologo insegni che, nonostante tutto, il sacerdozio femminile potrebbe essere ammesso in un futuro molto lontano anche nella Chiesa cattolica?
Un cordiale saluto.
Alessandro


Risposta del sacerdote

Caro Alessandro,
1. Per comodità dei nostri visitatori, riporto anzitutto la sentenza di Giovanni Paolo II sul problema da te posto:
“Benché la dottrina circa l’ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini sia conservata dalla costante e universale tradizione della chiesa e sia insegnata con fermezza dal magistero nei documenti più recenti, tuttavia nel nostro tempo, in diversi luoghi la si ritiene discutibile, o anche si attribuisce alla decisione della chiesa di non ammettere le donne a tale ordinazione un valore meramente disciplinare.
Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla divina costituzione della chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli (cf. Lc 22,32), dichiaro che la chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della chiesa” (Ordinatio sacerdotalis, 22.5.1994).

2. Che cosa significa l’espressione in modo definitivo?
Bisogna ricordare che il Magistero della Chiesa si esprime talvolta in maniera definitoria e talaltra in maniera definitiva.
Si ha una sentenza definitoria quando una verità “viene definita solennemente con un pronunciamento ex cathedra da parte del romano pontefice o con l’intervento di un concilio ecumenico”.
Se uno nega una affermazione definitoria è eretico.
Si ha una sentenza definitiva quando, pur essendo infallibile, non viene espressa nella forma solenne di una definizione.
Chi nega una sentenza definitiva, pur essendo nell’errore, non può essere considerato eretico, perché la sentenza non è espressa in forma definitoria.

3. In merito al problema da te suscitato, una Nota dottrinale della Congregazione per la dottrina della fede dice espressamente:
“Per quanto concerne il più recente insegnamento circa la dottrina sulla ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, si deve osservare un processo similare. Il sommo pontefice, pur non volendo procedere fino a una definizione dogmatica, ha inteso riaffermare, comunque, che tale dottrina è da ritenersi in modo definitivo (22.5.1994), in quanto, fondata sulla parola di Dio scritta, costantemente conservata e applicata nella tradizione della Chiesa, è stata proposta infallibilmente dal magistero ordinario e universale (28.10.1995). Nulla toglie che… nel futuro la coscienza della chiesa possa progredire fino a definire tale dottrina da credersi come divinamente rivelata”.

4. Nel motu proprio Ad tuendam fidem (18.5.1998) si ricorda poi che la natura dell’assenso della fede è identica sia per le proposizioni definitorie sia che per le proposizioni definitive.
Pertanto queste ultime non hanno un grado di certezza inferiore alle prime.
Ciò che diversifica i due tipi di proposizione è sta in questo: le prime poggiano direttamente sulla Parola di Dio, le seconde invece sul magistero della Chiesa, che è assistito dallo Spirito Santo.
Ecco il testo dell’Ad tuendam fidem:
“Per quanto riguarda la natura dell’assenso dovuto alle verità proposte dalla chiesa come divinamente rivelate (sentenze definitorie) o da ritenersi in modo definitivo è importante sottolineare che non vi è differenza circa il carattere pieno e irrevocabile dell’assenso, dovuto ai rispettivi insegnamenti. La differenza si riferisce alla virtù soprannaturale della fede: nel caso delle sentenze definitorie l’assenso è fondato direttamente sulla fede nell’autorità della parola di Dio (dottrine de fide credenda); nel caso delle sentenze definitive, esso è fondato sulla fede nell’assistenza dello Spirito Santo al magistero e sulla dottrina cattolica dell’infallibilità del magistero (dottrine de fide tenenda)” (n.8).

5. Mi chiedi anche “perché alcuni (anche sacerdoti) si ostinano ad affermare che da qui a mille anni un Papa potrebbe statuire diversamente da quanto fin qui la Tradizione ha insegnato”.
La risposta è semplice: perché non conoscono il valore dei documenti del magistero ecclesiastico.
Infine mi chiedi “perché la s. Sede tollera che in alcune università pontificie qualche teologo insegni che, nonostante tutto, il sacerdozio femminile potrebbe essere ammesso in un futuro molto lontano anche nella Chiesa cattolica”.
Intanto sono certo che, almeno per un motivo di prudenza, nessun professore di un’Università pontificia pubblica affermazioni nettamente contrarie all’insegnamento definitorio o definitivo della Chiesa. Si tratta, se vi sono, di affermazioni fatte a voce, e pertanto non controllabili.
Il motivo per cui la s. Sede non interviene penso che sia molto semplice: il pronunciamento della Chiesa in materia è così chiaro e così recente che se un professore dice qualcosa di contrario non fa altro che screditare se stesso e l’insegnamento da lui dato. E gli studenti lo capiscono al volo.

Ti seguo con la preghiera e ti benedico.
Padre Angelo