Questo articolo è disponibile anche in: Italiano
Quesito
Caro Padre Angelo,
mi chiamo Vito, ho 31 anni e vorrei alcune delucidazioni su un dubbio.
Ho ricevuto la S. Cresima qualche anno fa, e durante la giornata di ritiro spirituale il Sacerdote diede a tutti i presenti (circa una decina di persone e tutti adulti) l’assoluzione generale dei peccati senza però farci “accusare” i peccati a voce. Disse che era valida a tutti gli effetti. E così, successivamente, ricevetti la Santa cresima.
Negli anni successivi fino ad oggi non ho mai detto in confessione i peccati di quel tempo, prima cioè di quella confessione, anche perchè sinceramente non ci ho più pensato.
Nelle successive confessioni sono sempre andato sincero e pentito, senza voler omettere niente, chiedendo perdono anche dei peccati che non ricordavo.
Soprattutto essendo devoto alla Divina Misericordia, anche nella prima domenica dopo la pasqua mi sono confessato, felice e confortato dalle promesse di Gesù, tra le quali, c’era il perdono totale delle colpe e delle pene.
Posso stare tranquillo quindi per la questione della confessione comunitaria che feci a suo tempo?
Grazie di cuore Padre.
Un abbraccio.
Vito
Risposta del sacerdote
Caro Vito,
1. il sacerdote che vi ha dato l’assoluzione in generale prima di ricevere la Cresima ha fatto male e quell’assoluzione non è per niente valida a tutti gli effetti.
2. Dice il Codice di diritto canonico:
“Can. 961-§1. L’assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:
1° vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;
2° vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione abbondanza di confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.
§ 2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del § 1, n. 2, spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità”.
3. I vescovi italiani non hanno concesso questa facoltà.
Ora la concessione della facoltà di assolvere è richiesta per la validità della assoluzione.
Dice infatti i can 966: “§ 1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l’assoluzione.
§ 2. Il sacerdote può essere dotato di questa facoltà o per il diritto stesso o per concessione fatta dalla competente autorità a norma del can. 969.
4. Pertanto, mi dispiace dirlo: quel prete vi ha ingannato.
Mi auguro solo a motivo della sua ignoranza.
5. Va ricordato ancora che nei casi di assoluzione collettiva senza accusa dei peccati, come avviene in pericolo di morte, si devono poi accusare i peccati gravi in una successiva confessione.
L’accusa dei peccati è di diritto divino e da essa la Chiesa non può dispensare.
Il tempo richiesto per fare l’accusa è quello dello spazio di un anno perché vige il precetto di confessarsi almeno una volta all’anno.
6. Il sacerdote che vi ha impartito l’assoluzione collettiva è stato anche gravemente imprudente per un altro motivo. Infatti nel gruppo dei dieci potevano esserci persone divorziate e risposate o conviventi, insomma persone che vivono in una situazione irregolare alle quali non avrebbe potuto impartire validamente l’assoluzione.
7. Infine ha sprecato un’occasione preziosissima per parlare alla coscienza di ogni cresimando.
Come ho scritto anche altre volte: non è così che si edifica la Chiesa.
Così si distrugge tutto.
Mi chiedo ancora: i vescovi queste cose non le sanno?
Probabilmente nessuno gliele dice e rimangono ignari della situazione reale della loro diocesi.
8. Per quanto riguarda te: tu quella volta hai agito in buona fede perché il prete vi ha detto che era valida a tutti gli effetti.
Pertanto, se eri pentito dei tuoi peccati, non hai ricevuto la Cresima compiendo un sacrilegio.
Tuttavia rimane tutt’oggi l’obbligo di confessare quei peccati.
Fallo nella prossima confessione.
Ti saluto, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo