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Quesito

Caro Padre Angelo,
mi faccio portavoce delle domande di un amico:
1. se il celibato sacerdotale nella Chiesa Cattolica è una disposizione e non una tradizione, è comunque derogabile dal Papa.
2. Non ci sarebbe nulla di male se un sacerdote si potesse sposare….
3. se è vero che San Pietro dopo la morte di Gesù tornò da sua moglie, che lo assistette sempre anche mentre Pietro fu il primo Papa…
Che Gesù la benedica….
Emanuele


Risposta del sacerdote

Caro Emanuele,
1. il celibato dei sacerdoti è una disposizione della Chiesa, basata su una trazione che deriva addirittura dagli apostoli.
Ecco che cosa scrive il noto biblista Ignace de la Potterie: “C’è un accordo generale tra gli studiosi per dire che l’obbligo del celibato o almeno della continenza è diventato legge canonica fin dal IV secolo…
Ma è importante osservare che i legislatori del IV o V secolo affermavano che questa disposizione canonica era fondata su una tradizione apostolica. Diceva per esempio il Concilio di Cartagine (del 390): Conviene che quelli che sono al servizio dei divini misteri siano perfettamente continenti affinché ciò che hanno insegnato gli apostoli e ha mantenuto l’antichità stessa, lo osserviamo anche noi” (Il fondamento biblico del celibato sacerdotale, in Solo per amore. Riflessioni sul celibato sacerdotale, pp. 14-13).
Benedetto XVI ha ricordato questa antichissima tradizione del celibato nel discorso natalizio fatto alla Curia Romana il 22-12-2006: “Il celibato, che vige per i vescovi in tutta la Chiesa orientale ed occidentale e, secondo una tradizione che risale a un’epoca vicina a quella degli apostoli, per i sacerdoti in genere nella Chiesa latina….”.

2. Ininterrottamente il Magistero solenne della Chiesa ha ribadito le disposizioni sul celibato ecclesiastico.
Tra le più antiche ti cito le seguenti: il Sinodo di Elvira (300-303?) al Canone 27 prescrive: «Un Vescovo, come qualsiasi altro chierico, abbia con sé solo o una sorella o una vergine consacrata; si è stabilito che non debba assolutamente avere un’estranea».
E al canone 33: «Si è deciso complessivamente il seguente divieto ai Vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che esercitano un ministero: si astengano dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto dovrà essere allontanato dallo stato clericale» (DS 118-119).
Anche Papa Siricio (384-399), nella lettera al Vescovo Imerio di Tarragona del 10 febbraio 385, afferma: «Il Signore Gesù… volle che la figura della Chiesa, di cui è lo sposo, emani lo splendore della castità…
Dalla legge indissolubile di queste disposizioni siamo legati noi tutti sacerdoti… affinché dal giorno della nostra ordinazione consegniamo sia i nostri cuori sia i nostri corpi alla sobrietà e alla pudicizia, per piacere al Signore nostro Dio nei sacrifici che ogni giorno offriamo» (DS 185).

3. Dal momento che l’ordine sacro non è essenzialmente legato al celibato, il Papa può derogare da questa disciplina. E lo ha fatto di recente anche con la costituzione Anglicanorum coetibus (4 novembre 2009) nella quale ha concesso ai pastori e ai vescovi anglicani passati alla Chiesa cattolica di conservare le loro mogli e di ricevere l’ordinazione presbiterale.
Questa prassi la Chiesa cattolica l’ha da sempre conservata anche per i sacerdoti cattolici di rito greco.

4. Se è vero che la Chiesa concede in alcuni casi l’ordinazione presbiterale a uomini sposati, non ha mai concesso che ci si possa sposare dopo l’ordinazione presbiterale.
In parole povere: non ha mai concesso che i preti si sposino.
I preti, che al momento dell’ordinazione presbiterale sono sposati, una volta rimasti vedovi, non possono passare a seconde nozze.

5. Sulla terza domanda ti rinvio alla risposta pubblicata il 10.11.2006, che ha per titolo “Problemi sulla moglie di Pietro”. Si trova nella sezione Sacra Scrittura (generale), al seguente link:

https://www.amicidomenicani.it/leggi_sacerdote.php?id=271

Ti saluto, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo