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Quesito
Caro Padre Angelo,
Sono una donna divorziata, che ha subìto il divorzio.
Ho fatto il possibile per salvare il matrimonio, ma il mio ex marito è stato irriducibile.
Ora, mi è stato chiesto di fare da madrina per il Battesimo di una bambina, ma il parroco cui si sono rivolti ha detto che io non posso farlo in quanto divorziata. È davvero così? Pensavo che, non essendo convivente e avendo – di fatto – subìto il divorzio, ciò non fosse un ostacolo.
Può dirmi com’è davvero la situazione e dove trovare eventualmente riscontri? Ci terrei così tanto…
Grazie per la sua disponibilità.
Risposta del sacerdote
Carissima,
1. è necessario distinguere tra chi ha dato il divorzio e chi ha subito il divorzio.
Chi ha dato il divorzio ha un impedimento ad essere padrino.
Mentre chi ha subìto il divorzio non ha nessun impedimento.
Sarebbe grossa se dopo aver ricevuto la ferita della separazione del divorzio si venisse esclusi – senza colpa propria – dalla funzione di padrino o di madrina.
Evidentemente le cose non sono state esposte bene al sacerdote.
2. I riferimenti al magistero della Chiesa sono i seguenti.
Il Santo Papa Giovanni Paolo II in Familiaris consortio ha scritto: “Analogo è il caso del coniuge che ha subìto divorzio, ma che – ben conoscendo l’indissolubilità del vincolo matrimoniale valido – non si lascia coinvolgere in una nuova unione, impegnandosi invece unicamente nell’adempimento dei suoi doveri di famiglia e delle responsabilità della vita cristiana.
In tal caso il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa, rendendo ancor più necessaria, da parte di questa, un’azione continua di amore e di aiuto, senza che vi sia alcun ostacolo per l’ammissione ai sacramenti” (FC 83).
3. Come si vede, il Papa elogia le persone che vivono in fedeltà agli impegni assunti nel matrimonio. E non solo dice che non vi alcun ostacolo per l’ammissione ai sacramenti, ma esorta a ricevere i sacramenti per essere rinforzati nella testimonianza di fedeltà e di coerenza cristiana.
È chiaro che se possono ricevere i sacramenti, possono svolgere anche la funzione di padrino o di madrina
4. Dice ancora: “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni.
C’è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido” (FC 84).
5. La proibizione invece c’è per i divorziati risposati perché vivono in uno stato di adulterio permanente che, in quanto tale, non testimonia un’autentica vita cristiana.
6. Si deve aggiungere che anche chi ha dato il divorzio può fungere da padrino e da madrina se nel frattempo si è pentito, se ne è confessato, non è passato a convivenze o a unioni irregolari, vive da solo e giudica che al momento non sia opportuno tornare a vivere sotto il tetto coniugale.
7. Pertanto spiegatevi meglio con il sacerdote in questione e vedrete che riconoscerà che non hai alcun impedimento.
Con l’augurio di ogni bene ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo