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Quesito
Gentile p. Angelo,
le vorrei chiedere se è vero che esistono peccati, fra quelli contro il sesto comandamento, per cui non c’è assoluzione. Mi è capitato di sentirmelo dire molti anni fa in confessione da un sacerdote, peraltro straordinario nell’intensità e nel vigore della Fede, dotato di carismi di cui fa uso in confessione, senza sbandierare al vento questi straordinari doni che il Buon Dio gli ha concesso per il bene della Chiesa.
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. non vi è alcun peccato neanche contro il sesto comandamento che la Chiesa non possa assolvere.
La misericordia di Dio è più grande dei nostri peccati e all’uomo pentito Dio non nega mai la riconciliazione e il perdono.
2. Solo in un caso la Chiesa, alla quale Gesù Cristo ha dato la più ampia giurisdizione dicendo: “Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo E tutto ciò che sceglierete sulla terra sarà sciolto anche in cielo” (Mt18,18), toglie al confessore la possibilità di assolvere i peccati di impurità.
Ed è quando il sacerdote si è reso complice con il penitente di un peccato contro il sesto comandamento.
3. A ben vedere, il peccato può essere rimesso da qualunque sacerdote ma non da quello con il quale ha commesso peccato. Perché in questo caso la Chiesa lo priva della possibilità di assolverlo validamente.
Il motivo è evidente: diversamente gli abusi, verso i quali alcuni sono già inclinati, non troverebbero più alcuna remora.
4. Qualora il sacerdote assolvesse un complice nel peccato contro il sesto comandamento ipso facto si troverebbe scomunicato con una scomunica riservata al Sommo Pontefice.
5. Il peccato contro il sesto comandamento deve essere grave oggettivamente e soggettivamente, esterno, certo, non ancora direttamente assolto.
Vengono esclusi dunque i peccati contro le altre virtù, non perché siano meno gravi (anzi!), ma perché in questo campo è più facile la ripetitività e l’abitudinarietà.
Inoltre sono esclusi i peccati interni, come pure i peccati veniali a motivo dell’imperfezione dell’atto.
Se il peccato è già stato rimesso da un altro sacerdote, allora può essere assolto anche dal complice, come ad esempio in una confessione generale.
6. Si tratta di complice anche se il peccato è stato compiuto da uno prima che diventasse sacerdote. In questo senso si è espressa la Sacra Penitenzieria Apostolica il 22 gennaio 1879: “il confessore non può assolvere il complice con il quale abbia compiuto un peccato turpe in giovane età prima di essere ordinato sacerdote, a meno che non sia certo che sia stato assolto da questo peccato da un altro”.
7. Il Codice di diritto canonico del 1983 ha conservato questa disciplina con l’unica variante che il sacerdote può assolvere validamente il complice in pericolo di morte (can 977), anche se fosse presente un altro sacerdote.
Probabilmente il tuo confessore alludeva proprio a questo peccato.
Ti auguro un bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo