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Quesito
Carissimo Padre,
non mi stancherò mai di ringraziare Dio per l’opera che Lei e l’Ordine Domenicano rendete a tutti noi.
Ho due domanda da porre: durante la messa si recita il “Confiteor” “per celebrare degnamente i santi misteri”, come recita la liturgia.
Che valore ha riconoscere i peccati recitando il Confiteor quando l’unico mezzo per avere il perdono è la confessione?
Sempre riguardo alla confessione mi chiedevo se un fedele che versi in stato permanente di peccato (pensavo ad un divorziato risposato che frequenti la chiesa astenendosi dall’Eucarestia) possa comunque confessarsi relativamente ad altri peccati, una sorta di assoluzione “parziale” o se, in una situazione del genere sia totalmente precluso l’accostarsi al sacramento della confessione. Anche se non si recupererebbe lo stato di grazie, vivrebbe comunque la bellezza di questo sacramento.
Mi chiedevo anche se non ha mai pensato di dare alle stampe un libro che raccolga le risposte più significative, sono sicura che sarebbe molto apprezzato
Dio la benedica
Grazie
Germana
Risposta del sacerdote
Cara Germana,
ti ringrazio delle parole di incoraggiamento.
Abbiamo tutti sempre bisogno di essere incoraggiati nella fiducia che il nostro umile lavoro possa essere di utilità a qualcuno per la vita presente e soprattutto per quella eterna.
Vengo adesso alle tue domande.
1. Mi chiedi che senso abbia domandare perdono dei propri peccati recitando il Confiteor quando l’unico mezzo per avere il perdono sarebbe la confessione.
Qui è necessario fare una distinzione.
La confessione è l’unico mezzo ordinario per la remissione dei peccati gravi o mortali.
Ma per la remissione dei peccati veniali la Chiesa ha sempre riconosciuto che vi sono anche altre vie utili per la loro remissione.
2. I Santi Padri parlano di peccati per la cui riparazione è sufficiente la preghiera.
Scrive S. Agostino: “Coloro che avrai visto fare penitenza, avevano commesso dei crimini quali l’adulterio o altre opere indegne dell’uomo: per questo devono fare penitenza. Se invece si trattasse di peccati lievi, per cancellarli basta la preghiera di ogni giorno” (De symb. ad Catech., c. 7).
Anche Teodoro di Mopsuestia, scrittore ecclesiastico orientale, è del medesimo avviso: “Le mancanze che ci avviene di compiere senza rendercene conto, per debolezza, non impediscono assolutamente la ricezione dei Misteri; anzi, avremo un soccorso non da poco nel riceverli… Se invece abbiamo commesso un peccato grave, che trasgredisce la legge…, bisogna allora astenersi dalla comunione” (Homilia 16, nn. 34 e 39)”.
Sulla base di questa tradizione, Isidoro di Siviglia dirà che i peccati gravi o mortali allontanano dall’altare (De ecclesiasticis officiis, 1, 18, 8), mentre quelli lievi vengono perdonati con la preghiera e con le buone opere (Ib., 5, 14).
Le opere buone sono costituite principalmente dal digiuno e dall’elemosina.
3. Per chi vive in una situazione oggettiva di peccato (come quella del divorziato risposato) non è possibile una confessione parziale dei propri peccati.
Infatti non si tratta semplicemente di tirarsi via qualcosa di brutto, ma di riconciliarsi con Dio. E la riconciliazione c’è solo quando la volontà è pienamente concordata con la volontà di Dio.
Ora, vivendo in una situazione che contraddice apertamente il piano divino sul matrimonio e sulla sessualità, non si può dire di essere in piena comunione con Lui.
Finché si permane in questa situazione, non rimane che pregare, fare penitenza e supplicare Dio perché ci usi misericordia.
E il Signore la dà a chi la domanda sinceramente.
Ti saluto, ti ringrazio ancora, ti assicuro la mia preghiera e ti benedico.
Padre Angelo