Questo articolo è disponibile anche in: Italiano Inglese

Caro Padre Angelo,
volevo chiederle due cose un po’ particolari, ovverosia:
confessando un atto impuro commesso con un’altra persona, se sia necessario specificare chi sia questa persona, cosicché questa possa essere una cosa di importanza rilevante o meno (un esempio limite che mi viene in mente, è se questa persona ad esempio sia sposata o no).
Sempre nel medesimo caso, ci sono delle cose, senza andare nello specifico, che costituiscono aggravante all’atto in sé nella modalità con cui esso è compiuto, o sono trascurabili e basta confessare il peccato stesso?
Grazie.


Carissimo,
1. tenendo presente che il Sacramento della Penitenza è ordinato alla guarigione dell’anima e per questo giustamente è stato definito medicina salutis (una medicina che sana), si deve fare una cosa analoga che si fa andando dal medico: si cerca di renderlo edotto dei mali di cui si soffre e delle controindicazioni per eventuali farmaci.
Se si concepisce il Sacramento come una pena che si deve pagare (ho sbagliato e adesso vado a confessarmi) allora l’accusa dei peccati viene presa come una pena o una multa da soddisfare.
In questo caso evidentemente si cerca di pagare il meno possibile.
Ma non è questa la finalità del Sacramento della confessione che è essenzialmente un incontro o un abbraccio con Cristo nostro Salvatore, nostro liberatore e medico delle nostre anime.

2. Chi è pentito dei propri peccati ed è consapevole che col peccato ha danneggiato non solo se stesso ma anche la Chiesa, del cui corpo fa parte, è desideroso di guarire e di riparare.
Per questo come Davide dice volentieri “il mio peccato io lo riconosco” (Sal 51,5).

3. Ho desiderato fare questa premessa prima di darti la risposta per evidenziare ancora una volta che l’elemento principale e insostituibile del Confessione è il pentimento.
Talvolta l’accusa sarà impedita, come avviene ad esempio per un malato grave oppure perché c’è il pericolo che l’accusa dei peccati non resti segreta. In tali casi si viene dispensati almeno momentaneamente dall’accusa.
Mai invece si può essere dispensati dal pentimento.
Se non c’è il pentimento una persona non è penitente e pertanto non celebra il Sacramento della Penitenza se non solo formalmente o esteriormente.
Per questo vien detto che se uno va a confessarsi ma non ha alcun pentimento dei propri peccati commette un sacrilegio.

4. Fatte queste premesse la risposta alle tue domande segue la logica.
Se ad esempio una persona adulta e sposata dice semplicemente che ha commesso un atto impuro senza dire che l’ha compiuto con una persona che non è sua moglie evidentemente non rende presente al confessore che ha commesso un adulterio.
Ugualmente se tacesse che l’ha compiuto con una persona dello stesso sesso non farebbe capire che si tratta di un peccato che ha una sua intrinseca malizia, diversa da quella dell’adulterio.

5. Certo si deve evitare di dire chi sia (nome e cognome) la persona con la quale si è commesso questo peccato perché – per quanto si stia celebrando un Sacramento che esige la massima segretezza – si diffamerebbe un’altra persona.
Solo in alcuni casi, come per i fidanzati oppure per persone sposate, dire il peccato è la stessa cosa che manifestare il partner. Ma qui i due sono in via di essere una cosa sola (fidanzati) oppure lo sono già del tutto (sposati).

6. Ugualmente ci sono circostanze che esigono di essere dichiarate perché mutano la specie del peccato (ad esempio si è trattato di un consacrato) oppure aggravano la colpevolezza (ad esempio il peccato lo si è commesso con minori).

7. Alcune circostanze sono così determinanti che senza la loro rivelazione il peccato non viene compreso dal sacerdote.
Per questo il Concilio di Trento ha l’integrità (completezza) dell’accusa è di diritto divino nel medesimo modo in cui lo è l’accusa dei peccati.
Ecco il testo: “Se qualcuno dirà che nel sacramento della Penitenza non è necessario per disposizione divina (ex iure divino) confessare tutti e singoli i peccati mortali di cui si ha la consapevolezza (…) e anche le circostanze che mutano la specie del peccato (…) sia anatema” (DS 1707).

Ti ringrazio per il quesito.
Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo