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Quesito
Carissimo padre Angelo,
come regolarmi per l’ammissione ai sacramenti nei seguenti casi:
una separata e un celibe non conviventi, ma fidanzati.
la separata ha in corso un processo per la dichiarazione di nullità del suo matrimonio religioso.
un altro caso: una separata ed un divorziato non conviventi, che hanno in corso un processo, per ciascuno, per la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio religioso.
Sono fidanzati.
Risposta del sacerdote
Caro Padre,
1. per il primo caso: in teoria la donna separata appartiene a suo marito e di per sé non le è lecito essere fidanzata.
Anche se non vi sono relazioni sessuali, si tratterebbe, almeno in teoria una relazione adulterina.
2. Tuttavia è in corso un processo di dichiarazione di nullità del matrimonio.
Certo sarebbe meglio e più rassicurante in coscienza attendere la sentenza del tribunale ecclesiastico.
Ma se il giudice ecclesiastico le ha detto che certamente il suo matrimonio è nullo, anche se non vi è ancora la sentenza che lo dichiari tale, i due potrebbero continuare il loro fidanzamento.
Lei non è nubile in forza del diritto, ma lo sarebbe di fatto, perché il matrimonio è certamente nullo.
3. Si dovrebbero però cautelare dal fare la Santa Comunione dove la loro relazione per ora risulta irregolare.
4. Rimane chiaro che lei dovrebbe prendersi l’impegno di interrompere la relazione qualora il tribunale le desse una sentenza sfavorevole.
5. Per il secondo caso valgono i criteri dati per il primo.
La cautela qui dovrebbe essere maggiore, perché in teoria vi è maggiore possibilità che venga data in un caso o in tutti e due una sentenza sfavorevole.
Meglio sarebbe se i due, pur conservando un’amicizia, non si comportassero da fidanzati.
Questo è il mio pensiero, salvo meliori iudicio.
La ringrazio per la fiducia e augurandole un proficuo ministero le assicuro la mia preghiera.
Padre Angelo